Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20041 del 24/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20041 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 20038-2011 proposto da:
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 80003650803, in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
CORIGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CORIGLIANO
MARIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ENI ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA, in persona del
Direttore Generale della Divisione Refining & Marcheting dell’Eni
Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI N.6, presso lo studio dell’avvocato SCRIVO PASQUALE,
.
rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO MERCATANTE
giusta procura a margine del controricorso;

cr

Data pubblicazione: 24/09/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 198/2010 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA del 20/05/2010, depositata il 24/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Mercatante Alfredo difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 20038 sez. M1 – ud. 24-06-2014
-2-

24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con atto di citazione del 2/02/1993, l’Agip Petroli 375.a. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo fiscale, ex

dello Stato -, ottenuto dal Comune di Villa San Giovanni per il pagamento della somma di Lire 471.997.442 per
eccederka di consumo di acqua potabile relativa al periodo 198911991.
Costituitosi ritualmente, il Comune chiedeva il rigetto dell’opposkione.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 61112002 rigettava Popposkione.
Avverso il provvedimento proponeva appello l’Eni s.p.a., società incorporante per fu. sione l’Agip Petroli s.p.a.
Con sentenza del 2410512010, la Corte d’appello di Reggio Calabria accoglieva l’appello e revocava il decreto
ingiuntivo, rilevata l’inattendibilità delle risultanze della C.T.U. diiposta sul contatore per la verifica degli eile.ttivi
consumi a base dell’istan.za creditoria.
Avverso la sentenza ricorreva per cassazione il Comune di Villa San Giovanni, con ricorso notificato in data
810712011, affidato a tre motivi.
Resisteva con controricorso l’Eni
***

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima jà

ridato.

z

In via preliminare vanno reipinte le ecce ioni d’inammilfsibilità per tardività del ricorso, dedotte dalla resistente: la
notifica.zione risulta, infatti, tempestivamente compiuta nel termine di un anno dalla pubblicazione della senterka
impugnata, termine applicabile ratione temporis alla jà ttiipecie.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce il dile- tto di giurisdizione e di competenza ratione materiae del giudice
ordinario, in viola.zione degli artt. 137 e 140, comma I, lett. c) del R.D. n. 1775 dell’il/1211933.
A questo proposito occorre osservare che i principi di economia processuale e di ragionevole durata de/processo sanciti
al comma II dell’art. 111 Cost., hanno progressivamente condotto ad una lettura costiturjonalmente orientata della

art. 3 del R.D. del 14/04/1910 n. 639 – Diiposkioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali

disciplina sulla rilevabilità ed eccepibilità del difitto di giurisdizione “in ogni stato e grado del processo”, così come
prevista all’art. 37 c.p.c.
Questa interpretazione è stata sostenuta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 24883 del 0911012008), che
hanno afie rmato che l’art. 37 c.p.c. non vada interpretato in base al solo criterio letterale, e dunque ammettendo la
rilevabilità del dite- tto di giurisdizione sia ad istanza di parte che d’ufficio “in qualunque stato e grado del processo”,
bensì in un senso più restrittivo in base al quale Peccepibilità o la rilevabilità del difetto di giurisdizione è possibile

sentenza di primo grado, in assenza della quale, determinandosi il passaggio in giudicato della relativa questione, la
stessa non può più essere riproposta dalle parti nel successivo grado di impugnazione e neppure rilevata d’ufficio dal
giudice, che si tratti di giudice di merito o di legittimità.
Per le argomentazioni suooste, tale censura non sembra meritevole di accoglimento.
Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello circa un fa. tto
controverso e decisivo per il giudizio secondo la precedente formulazione dell’art. 360 n. 5, applicabile alla fa- ttiipecie
“ratione temporis”.
Il ricorrente lamenta l’omessa rinnovazione, in grado d’appello, della C.TU. sul contatore per la verifica dei valori di
consumo di acqua potabile maturati dall’utente, qui resistente, nel periodo controverso.
Posto che l’ordine di rinnovaone di una consulenza tecnica è affidato alla discrezionali/à del giudice, laddove sia
Io. mita, come nel caso di specie, una motivazione non illogica a sostegno del diniego di rinnovazione, non è ammessa
alcuna censura in questa sede.
Occorre osservare, comunque, che una nuova consulenza tecnica d’ufficio doveva ritenersi oggettivamente impedita in
mancanza della disponibilità del contatore stesso che, in quanto guasto, era stato sostituito già prima che fòsse
espletata la C.T.U. in primo grado, tanto che il consulente allora nominato si era limitato a valutare le registrazioni
periodiche delle letture, non potendo esaminare direttamente il contatore.
Alla luce dei predetti rilievi il motivo si palesa infondato perché concerne, in concreto, la censura di profili di merito
della controversia che sono stati già vagliati e apprezzati con esaustiva e idonea motivazione dalla corte territoriale, e
in ogni caso non suscettibili di riproposizione in questa sede.
Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697,11 con/ma c.c., perché la corte territoriale avrebbe
accolto il gravarne dell’odierna resistente, Eni S.p.a., pur in dile’Ito di prova di fitti modificativi, estintivi o impeditivi
del diritto vantato dall’amministrazione locale.

fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ovvero mediante impugnazione del relativo capo della

Invero non può rinvenirsi alcuna violazione della diiposizione menzionata: in applicazione dei più consolidati principi
giutiiprudenziali sull’onus probandi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la corte ha correttamente accolto
l’appello di Eni s.p.a., avendo rilevato il difetto di prova degli elementi costitutivi del diritto vantato dal Comune di
Villa San Giovanni.
E’ evidente, infatti, che la parte che riveste la posizione sostanziale di attore in giudizio, come avviene in sede di
giudizio d’opposizione, è chiamata non solo ad allegare i _filai a findamento della sua pretesa, ma anche a

dell’amministrazione.

– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno
depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna
alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base
del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
processuali, liquidate in complessivi € 5.100,00, di cui € 5.000,00 per
compenso ed € 100,00 per spese, oltre spese forfettarie pari al 15% e
accessori di legge.

. Roma, 24 Giugno 2014

dimostrarne l’attendibilità e la jòndatezza, circostanza questa, che non è stata rinvenuta nella posizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA