Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20041 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. II, 22/09/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26279/2008 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.M.

LANCISI 31, presso lo studio dell’avvocato INGLESE Carlo Leone, che

lo rappresenta e difende, giusta procura ad litem in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dagli avvocati RAIMONDO Angela e

GUGLIELMI FEDERICA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28041/2 007 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

10.4.07, depositata il 24/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 24 luglio 2007, rigettava l’opposizione proposta L. n. 689 del 1981, ex art. 23, da S. F. avverso il comune di Roma, per l’annullamento della cartella di pagamento notificata il 1 settembre 2006, relativa a violazione del codice della strada.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24 ottobre, al quale il comune di Roma ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il giudice relatore, ravvisata l’inammissibilità del ricorso immediato per cassazione, trattandosi di sentenza soggetta ad appello, ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, per gli eventuali provvedimenti ex art. 331 c.p.c..

Prima dell’adunanza in Camera di consiglio, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, sottoscritto dal S. e dal difensore e recante le firme dei difensori del controricorrente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente (SU 19514/08) ritenuto che “in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc., civ.. Inoltre è stato stabilito che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un’ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.”.

L’atto di rinuncia al ricorso depositato da parte ricorrente produce pertanto l’estinzione del processo.

E’ possibile compensare, come richiesto, le spese di lite, atteso che nella lettera accompagnatoria indirizzata dal difensore del comune all’avv. Carlo Leone Inglese (lettera prodotta prima dell’udienza, in data 11 maggio 2010), l’avvocatura comunale ha specificato che sottoscriveva la rinuncia l’avv. Raimondo, avvocato cassazionista costituito in giudizio per l’ente locale, “per adesione”.

Ciò, a fronte della rapida desistenza dall’impugnazione, consente di provvedere alla compensazione ex art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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