Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20041 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12340/2010 R.G. proposto da Big. Trade

s.n.c. di M. M. & S. A. e S.A.,

rappresentate e difese dall’avv. Maria Pia Gigliola Matarrese, con

domicilio eletto in Roma, via Nizza 92, presso lo studio dell’avv.

Cosimo Damiano Mastrorosa;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 31/5/09, depositata il 17 marzo 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

RILEVATO

che:

– la contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento, con il quale fu induttivamente determinato il reddito di impresa ai fini Irap e Iva per l’anno 2002, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2;

– il ricorso è proposto sulla base di due motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2, e degli art. 1697, 2727, 2728 e 2729 c.p.c.;

– con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61, L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c.;

– la fattispecie di causa, incontrovertibilmente caratterizzata da un accertamento tributario emesso nei confronti di una società di persone, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci (salvo che prospettino questioni personali), i quali devono essere perciò parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 5150/2016; n. 17176/2015): ne consegue che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016);

– il litisconsorzio necessario, nei termini e con le conseguenze sopra indicate in caso di violazione, sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012);

– sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);

– conseguentemente, poichè dal ricorso per cassazione, dal controricorso e dalla sentenza risulta che l’impugnativa dell’avviso fu proposta dalla società, nei cui soli confronti si svolsero il giudizio di primo grado e il giudizio d’appello, si impongono la cassazione della sentenza e la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.

PQM

 

cassa la sentenza; dichiara la nullità del giudizio; rinvia la causa, per l’integrazione del contraddittorio alla Commissione tributaria provinciale di Bari, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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