Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20040 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20040 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 25122-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI’, DEI A , 1 PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati EMANUELA C APANNOLO, CLEMENTINA PULII,
MAURO RICCI;

– ricorrente contro
IMPOSIMATO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PIETRO CAVALLINI n.12, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PAOLOZZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 6685/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 22/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINI,*

che con sentenza del 22 ottobre 2015, la Corte d’Appello
di Roma, confermava la decisione del Tribunale di Velletri
e accoglieva la domanda proposta da Carmine
Imposimato nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il
pagamento del credito maturato per non aver l’Istituto
nel periodo 11/2004 – 5/2007 corrisposto nella misura
dovuta, per effetto della condanna pronunciata dalla
stesso Tribunale di Velletri, con una precedente sentenza,
che riconosceva all’Imposimato il ricalcolo dell’indennità
di accompagnamento in godimento dal 1985 mediante
equiparazione a quella goduta dai ciechi assoluti per
causa di guerra, con riferimento sia alla misura base sia
all’adeguamento automatico ex lege n. 342/1989, i
relativi ratei, mentre rigettava la domanda
riconvenzionale proposta dall’INPS volta alla restituzione
delle somme precettate relativamente al credito per gli
arretrati maturati dal 1985 al novembre 2004;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver
questa ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza ex art. 4,
d.l. n. 384/1992 e precluse dal passaggio in giudicato
della precedente sentenza le censure relative alla
liquidazione del credito operata dal giudice di prime cure
sulla base di quanto statuito, anche con riguardo ai
parametri di liquidazione, nella presupposta sentenza

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RILEVATO

divenuta definitiva, censure, peraltro, mai sollevate con
riguardo alla CTU espletata in primo grado;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Inps,
affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con
controricorso, l’INPS;

c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
non partecipata;
che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con i primi due motivi, l’Istituto ricorrente, nel
denunciare, quanto al primo motivo, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 324 c.p.c e 2909 c.c. e,
quanto al secondo,la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e 3, I. n. 406/1968, 1, I. n. 682/1979, 1, d.P.R. n.
834/1981, 1, 2 e 3, I. n. 656/1986, 2, commi 1 e 2, I. n.
508/1988, 1, I. n. 342/1989, 1, I. n. 429/1991, 9, I. n.
160/1975, d.P.R. n. 915/1978 e delle relative tabelle di
cui ai decreti del Ministero dell’Interno e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze nonché dell’art. 1, I. n.
247/2013, imputa alla Corte territoriale di aver accolto la
domanda relativa all’inesatto pagamento dei ratei della
prestazione dovuta per il periodo 11/2004 – 5/2007 per
aver recepito i conteggi dell’Imposimato, come asseverati
dalla CTU espletata in primo grado, formulati sulla base di
tabelle non corrette e difformi da quelle indicate nella
pronunzia del Tribunale di Velletri passata in giudicato;
che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione
agli artt. 553 e 617 c.p.c., l’Istituto ricorrente lamenta la
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che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis

non conformità a diritto della pronunzia con la quale la
Corte territoriale ha ritenuto assorbita la domanda
restitutoria relativa alle differenze maturate nel periodo
dal 1985 al novembre 2004 che assume essere state
pagate e dunque ripetibili, per quanto già attribuite

all’esecuzione da parte dell’Istituto, con ordinanza di
assegnazione resa nell’ambito della procedura esecutiva
dal primo promossa, inidonea ad acquisire valore di cosa
giudicata;
che i primi due motivi, già contestualmente proposti
dall’Istituto ricorrente, devono ritenersi inammissibili, non
risultando censurata l’affermazione recata dall’impugnata
sentenza secondo cui i conteggi predisposti
dall’Imposimato assumevano a parametro le tabelle
individuate dalla sentenza passata in giudicato;
che il terzo motivo deve ritenersi, di contro, infondato,
atteso che la pretesa restitutoria – ove non fondata sulla
radicale negazione della sussistenza di differenze nella
liquidazione della prestazione dovuta nel periodo dal 1985
al novembre 2004 motivata dalla erogazione della stessa
in conformità con le norme tempo per tempo vigenti, il
che risulterebbe in sé incompatibile con la pronunzia di
condanna generica all’equiparazione dell’indennità di
accompagnamento in godimento a quella prevista per i
grandi invalidi di guerra ed all’adeguamento automatico
pronunziata dal Tribunale di Velletri con sentenza passata
in giudicato – ma esclusivamente sull’erronea
quantificazione delle differenze medesime, desumibile
dall’errore della stessa natura eccepito dall’Istituto con
riguardo alla domanda principale, risulterebbe
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all’Imposimato, in difetto di opposizione a precetto o

legittimamente assorbita, comprendendo la statuizione
sulla domanda principale quantomeno la negazione, per
inammissibilità della relativa censura, del denunciato
errore;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per
compensi, oltre spese generali al

l 5 % ed altri accessori di

legge, con distrazione a favore dell’Avv. Giovanni Paolozzi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2018

ricorso va rigettato;

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