Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20040 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 535/2019 proposto da:

F.M., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato LIVIO NERI,

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 6465/2018, depositato

il 30.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.M. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Senegal), essendo stato ingiustamente accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza, e temendo di non riuscire a dimostrare la propria innocenza era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, lamentando l’omessa valutazione da parte del Tribunale di una serie di circostanze quali il reddito del ricorrente (largamente superiore all’importo dell’assegno sociale richiesto dalla normativa vigente per il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro), le sue prospettive abitative, la sua conoscenza della lingua italiana, l’integrazione nella comunità locale, la mancanza di ogni legame familiare con il Paese d’origine;

1.2. con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, art. 8 CEDU) avendo i Giudici di merito ritenuto irrilevanti le attività lavorative documentate dal ricorrente per il rilascio della protezione internazionale per motivi umanitari;

1.3. va accolto il primo motivo di ricorso;

1.4. le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 2940/2019, hanno affermato che, riguardo alla valutazione dei seri motivi umanitari, richiesti per il riconoscimento della relativa protezione, può assumere un “rilievo centrale” la comparazione tra il grado di integrazione effettiva in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

1.5. il Collegio ritiene che, nel caso in giudizio, il Tribunale non abbia espletato la detta valutazione non avendo tenuto conto, nel giudizio di comparazione, sulla base della documentazione ritualmente depositata in giudizio, dello stipendio percepito dal ricorrente, della circostanza che il datore di lavoro gli aveva promesso un alloggio, nonchè della mancanza di una rete familiare nel paese d’origine;

1.6. è stata quindi omessa la valutazione comparativa di elementi fattuali idonei a dimostrare, da una parte, la stabile integrazione lavorativa del ricorrente con idonea situazione abitativa, dall’altra la possibile privazione dei diritti umani, con grave regresso socio-economico, in caso di rientro coatto del ricorrente nel Paese d’origine, da cui risulta essersi allontanato circa sei anni prima della presentazione del ricorso, e nel quale non ha legami familiari;

1.7. è mancata pertanto un’idonea comparazione tra l’integrazione sociale sul suolo italiano del ricorrente ed il danno grave che potrebbe procurare allo stesso lo sradicamento dal territorio nel quale è inserito, con violazione dell’art. 8 CEDU posto a tutela della vita privata e familiare;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, procederà alla richiesta valutazione comparativa, oltre a provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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