Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2004 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2004 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ciri Steak di Cosetta Formica e C. s.n.c. , in persona del legale rapp.te pro
tempore elett.te dom.ta in Roma ala via Corridoni 14 presso lo studio dell’avv.
Stefano Valentini, rapp.ta e difesa dall’avo. Arturo Pardi Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge Controri corrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 52/4/2010 depositata il 13/4/2010;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’Avv. Liuzzi per delega per la ricorrente;

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Sentenza pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

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Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ciri Steak di Cosetta Formica e C. s.n.c. contro
l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante

CTP di Pesaro n. 130/4/2007 che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di
rimborso iva 1999. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con
controricorso l’Agenzia. La causa, rimessa all’adunanza in camera di consiglio,
è stata rimessa alla pubblica udienza. Il P.G. ha concluso per raccoglimento del
ricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente assume la violazione dell’art. 30 del dpr 633/72 e dell’art. 21 del
d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha affermato la tardività della istanza di rimborso ex art. 21 cit. pur in presenza della compilazione del modello VX.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5,
Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) secondo cui, in tema di rimborso dell’ IVA,
deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione
nella dichiarazione annuale del quadro “VX”, che configura formale esercizio
del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”, che costituisce,
ai sensi dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a
dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una
volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la
compilazione del quadro “VX”, la presentazione del modello “VR” non può
considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dell’art. 21,
comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione
ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Sentenza

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l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dalla società
avverso il silenzio diniego sull’istanza di rimborso IVA 1999.

dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito,
accoglie il ricorso proposto dalla società avverso il silenzio diniego sull’istanza di
rimborso IVA 1999, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Co ì d ciso in Roma, 5/12/2013.
onsigliere est.
dot

. Iacobellis

Il Presidente
4
Cicala
dott. 4

I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese

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