Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2004 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CALZATURE ARTIGIANE FERRARESI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, e SVILUPPO RETAIL
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via
Pompeo Magno n. 3, presso lo studio dell’avv. Fiorentini Sandro,
rappresentate e difese dall’avv. BERTI Franco;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sez. 29^, n. 44, depositata l’11 luglio
2007;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.
Cappabianca Aurelio;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3;
udito, per la controricorrente, l’avv. Franco Berti;
udito, per il P.M., il sostituto procuratore generale PRATIS
Pierfelice, che ha concluso, in adesione alla relazione, per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, in due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che – riformando la decisione di primo grado reiettiva del ricorso proposto dalla societa’ contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione di maggior imposta di registro in relazione alla cessione di ramo di azienda stipulata in data (OMISSIS) – ha dichiarato l’illegittimita’ della rettifica, per esser stato indebitamente utilizzato, al fine della determinazione del valore del cespite ceduto, il criterio di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2 ritenuto rilevante esclusivamente nell’ambito della procedura di “accertamento con adesione”;
che le societa’ contribuenti resistono con controricorso;
rilevato:
che l’Agenzia deduce “omessa motivazione su punto decisivo della controversia” nonche’ “violazione e falsa, applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 7 e 35” e formula il seguente quesito “se le Commissioni tributarie quali giudice del merito esclusa la presenza di un difetto di motivazione debbano procedere ad effettuare una valutazione estimativa, anche sostitutiva, nei limiti delle domande delle parti per valutare la fondatezza delle pretesa fiscale anziche’ procedere al mero annullamento del rilievo”;
osservato:
che i motivi di ricorso, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati;
che deve, invero, osservarsi che, secondo consolidati canoni ermeneutici, il giudizio tributario non e’ annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, ma tra quelli di impugnazione – merito, in quanto – essendo il giudice tributario giudice investito della cognizione, non solo dell’atto, ma anche del rapporto – detto giudizio e’ diretto, non solo alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma, anche, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria (ovvero della dichiarazione del contribuente); con la conseguenza che il giudice, che ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi, non formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr. Cass. 28.770/05, 3309/04, 4280/01, 16171/00);
– che, tanto premesso in linea di principio, deve osservarsi che, nel caso di specie, il giudice del gravame non si e’ attenuto all’indicato criterio, giacche’ – dopo aver rilevato l’invalidita’ sostanziale dell’accertamento (in quanto basato sul criterio di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2 ritenuto rilevante esclusivamente nell’ambito della procedura di accertamento con adesione) – ha, poi, eluso l’obbligo che gli incombeva di definire la regolamentazione del rapporto litigioso, mediante una motivata valutazione sostitutiva;
ritenuto:
– che il ricorso va, pertanto, accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010