Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2004 del 26/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2004 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso 20835-2012 proposto da:
POLIMENI LUIGI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato PIETRO GIORGIANNI
(avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del
2017
3235
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO UNICO DI MESSINA;
Data pubblicazione: 26/01/2018
- intimata –
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
n.
di MESSINA,
75/2011
della
depositata il
15/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
APRILE.
N. 20835/2012 Reg.Gen.
La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
del 12 dicembre 2017,
udita la relazione del consigliere Stefano Aprile,
rilevato che:
POLIMENI LUIGI ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, ha rigettato l’appello proposto da
POLIMENI LUIGI, confermando l’atto impositivo costituito da avviso di rettifica e
liquidazione per imposta di registro anno 1999;
Resiste l’AGENZIA DELLE ENTRATE con controricorso;
considerato che:
il primo motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione
di legge (art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 346 del 1990) – per aver il giudice
di secondo grado erroneamente considerato il valore dell’impresa sulla base
dell’avviamento calcolato con la capitalizzazione degli utili conseguiti nel triennio
antecedente;
il motivo è inammissibile poiché del tutto incomprensibile rispetto alla
motivazione della sentenza gravata con la quale non si confronta, avuto riguardo
al contenuto della norma richiamata, applicabile ratione temporis, prima delle
modifiche introdotte dall’articolo 69 legge n. 342 del 2000;
il secondo motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo della
violazione di legge (art. 132, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att.
cod. proc. civ.) e del vizio della motivazione – per avere il giudice di secondo
grado steso una motivazione illogica e apparente;
il motivo è inammissibile poiché del tutto incomprensibile rispetto alla
motivazione della sentenza gravata con la quale non si confronta;
le spese vanno regolate, tenuto conto dello sforzo defensionale, come da
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere
al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 3.000,
oltre spese prenotate a debito.
2
Palermo – Sezione distaccata di Messina, confermando la sentenza della
N. 20835/2012 Reg.Gen.
Così deciso il 12 dicembre 2017.
DEPWITATO IN CANCELLERIA
IL
…..
.2-6.-GEN.20.18
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