Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20039 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20039 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12861-2017 proposto da:
SOCIETA’ EDILMA S.A.S., A. SCHILLANI & G. POLJSAK, ora
EDILMA S.A.S. DI SCHILLANI STEFANO & C.
C,F1P.1.00050910322, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO,
n.14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STIGLIANI,
rappresentate e difese dall’avvocato DARIO LUNDER;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 318/4/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE, depositata il
09/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Con sentenza in data 14 settembre 2016 la Commissione tributaria
regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello proposto dalla
Edilma sas di A. Schillani & G. Poljsak, poi Edilma sas di Schillani
Stefano & C., avverso la sentenza n. 427/1/14 della Commissione
tributaria provinciale di Trieste che ne aveva respinto il ricorso contro
l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La Commissione
tributaria regionale, rilevato in via preliminare che il gravame era stato
proposto dalla sola società contribuente e non dai suoi soci, pure parti
del giudizio di primo grado, per ricorso riunito ovvero per chiamata

iussujudicis, affermando il conseguente formarsi del giudicato “interno”
nei confronti dei contribuenti non appellanti, osservava in particolare
che la sentenza appellata meritava piena conferma specificamente per
l’inammissibilità, per tardività, delle eccezioni, in senso stretto, di
invalidità formale dell’atto impositivo impugnato (omissione del
contraddittorio endoprocedimentale; irritualità della sottoscrizione) ed
altresì per la legittimità/fondatezza delle pretese creditorie portate
dall’atto impositivo stesso.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:

Ric. 2017 n. 12861 sez. MT – ud. 05-07-2018
-2-

MANZON e disposta la motivazione semplificata.

In via preliminare e d’ufficio va rilevata la nullità del processo
d’appello in quanto svoltosi a contraddittorio non integro con
conseguente nullità della sentenza impugnata.
Risulta dalla narrativa di ricorso che nel primo grado del giudizio la
Commissione tributaria provinciale di Trieste, riuniti i ricorsi della

accertamento impugnato, aveva ordinato l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei soci non ricorrenti, come peraltro
necessario trattandosi di un caso evidente di litisconsorzio necessario
originario “sostanziale” (cfr. ex multis Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300
del 28/11/2014, Rv. 633451 – 01), non essendosi tuttavia costituiti tali
litisconsorti evocati in lite.
Se dunque la sentenza di primo grado è stata pronunciata a
contraddittorio integro, come detto, non lo è stata quella d’appello.
Infatti il gravame non risulta proposto nei confronti dei contribuenti,
parti del giudizio di primo grado e non appellanti -eppure da affermarsi
litisconsorti necessari sia sul piano sostanziale che su quello
processuale- senza tuttavia che, come d’obbligo, la CTR FVG
ordinasse la notifica del gravame medesimo anche ad essi.
In questo senso il Collegio intende dare seguito ai principi di diritto
che «In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio
processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non
sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa
impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non
determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice
d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod.
proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del
procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso,
rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità» (Sez. 5, Sentenza n.
Ric. 2017 n. 12861 sez. MT – ud. 05-07-2018
-3-

società contribuente e di alcuni suoi soci contro l’avviso di

10934 del 27/05/2015, Rv. 635458 – 01) e che «L’obbligatorietà
dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al
fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti
già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo
grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali

stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto
litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non
risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo
grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio
necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro
dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio
in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono
state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in
entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel
giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di
secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio
anche in sede di legittimità» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26433 del
08/11/2017, Rv. 646163- 01).
In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio al giudice a quo per l’integrazione del
contraddittorio in grado di appello anche nei confronti dei soci della
società contribuente, pretermessi in tale grado.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia,
in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2017 n. 12861 sez. MT – ud. 05-07-2018
-4-

esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA