Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20039 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13386/2015 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv.

P.A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Foster n. 166,

presso lo studio dell’avvocato Michele D’Agostino, rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonio Napolitano, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.A., A.M.A., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Savoia n. 33, presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Vescuso, rappresentati e difesi dall’avvocato

Ermanno di Nuzzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Pa.Ma.Ro.; R.L.; Tuareg S.r.l.

– intimati –

avverso la sentenza n. 4657/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25/11/2014 che, in accoglimento dell’appello proposto dai coniugi D.P.A. e A.A.M. contro la sentenza di primo grado, ed in parziale riforma della stessa, ha dichiarato non opponibile alla D.P. – acquirente da Tuareg s.r.l. di un’unità abitativa (successivamente costituita in fondo patrimoniale col marito) da questa costruita su terreno già di proprietà di (OMISSIS) – la simulazione assoluta dell’atto del 21/12/1994, con il quale la società poi fallita aveva ceduto alla costruttrice il terreno in questione.

2. D.P.A. e A.A.M. hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività della relativa notificazione.

2.1. Le altre parti del giudizio, cui il ricorso è stato notificato ai fini della litis denuntiatio (siccome destinatarie di domande connesse, avanzate dal Fallimento con l’unico atto di citazione, in ordine alle quali la pronuncia di primo grado è passata in giudicato), non hanno svolto difese.

2.2. I controricorrenti hanno depositato memoria datata 21/01/2020, in cui si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso (e in subordine per il suo rigetto), con condanna dei ricorrenti alle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 3, allegando anche uno stralcio del registro Inipec attestante l’indirizzo pec del legale del difensore costituito per il Fallimento.

2.3. Il Fallimento ricorrente ha a sua volta depositato memoria datata 23/01/2020 nella quale ha eccepito la “nullità della notificazione della sentenza”, con conseguente “insussistenza dell’eccepita inammissibilità del ricorso”, nonchè la “nullità della notifica del controricorso” (in uno ad ulteriori “eccezioni relative alla “fotocopia di passaggio in giudicato””), insistendo per l’accoglimento del ricorso e chiedendo comunque il rigetto della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Preliminarmente all’esame dei due motivi – così rubricati: I.) “violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al collegamento negoziale ed alla consolidata giurisprudenza di cassazione sul punto, ricorribile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; II.) “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per aver violato in tema di procedimento e di diritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 c.c. e segg. e artt. 1418 e 1421 c.c., incorrendo così non solo in vizi omissivo ma anche di violazione di legge e in procedendo, ricorribile ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, perchè pur riconoscendo l’illiceità della causa distrattiva del contratto non ne dichiara la nullità del contratto stesso che invece doveva rilevarsi d’uffici in ogni stato e grado” – va rilevata l’inammissibilità del ricorso in ragione della tardività della sua notifica, avvenuta in data 21/05/2015, stante la validità della notifica della sentenza d’appello eseguita in data 27/11/2014 a mezzo PEC, con conseguente superamento del termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c..

4. A sostegno della corrispondente eccezione, i controricorrenti hanno allegato (v. doc. 3): copia analogica della sentenza d’appello n. 4657/14, corredata da attestazione di conformità (ex “D.L. n. 90 del 2014, art. 52 – L. n. 114 del 2014”) all’originale digitale “estratto dal fascicolo informatico n. 883/12 R.G. della Corte di appello di Napoli – I sezione civile”; relata di notifica “in via telematica, ai sensi del D.M. Giustizia3 aprile 2013, n. 48” della predetta sentenza, trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica del difensore costituito del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., avv. Antonio Napolitano (antonio.napolitano56.avvocatiavellinopec.it); copia analogica delle ricevute di notifica, accettazione e consegna telematica del messaggio e relativi allegati (sentenza e relata telematica in formato pdf.p7m); attestazione di conformità “ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9, convertito nella L. n. 221 del 2012, come introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52, convertito nella L. n. 114 del 2014, nonchè del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014” delle predette ricevute cartacee di accettazione e consegna – attestanti l’intervenuta notificazione della sentenza d’appello, in data 27/11/2014, all’indirizzo PEC dell’avv. Antonio Napolitano “ricavato dal pubblico registro INIPEC” – “ai files. eml emessi contestualmente dal sistema di posta elettronica certificata (c/o Aruba Sign) ed estratti direttamente dal dichiarante”.

4.1. L’intervenuta notificazione della sentenza d’appello trova riscontro nell’istanza del 18/12/2014 allegata allo stesso ricorso, recante come oggetto “parere sull’avvenuta notifica sentenza Corte Appello di Napoli n. 4657/14”, in cui il curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. fa riferimento “alla comunicazione dell’Avvocato Napolitano, costituito per la Curatela, ed alla notifica della sentenza di Appello che richiede una decisione sul prosieguo, urgente perchè consenta nel termine di 60 giorni dal 28 novembre 2014, una decisione circa la proposizione di un ricorso per Cassazione”.

5. Al riguardo il ricorrente, dopo aver perentoriamente affermato nel frontespizio del ricorso che la sentenza d’appello impugnata non era stata “mai notificata”, a fronte dell’eccezione sollevata dai controricorrenti ha aggiunto, nella memoria del 23 gennaio 2020, di aver “ricevuto la notificazione della sentenza n. 4657/2014, da parte della Cancelleria della Corte d’Appello, I sezione civile, inviata ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, che, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, però, non produce gli effetti ex art. 325 c.p.c.” ed ha altresì ammesso che la sentenza gli era stata notificata a mezzo PEC anche dagli odierni controricorrenti, sollevando però una serie di contestazioni sulla regolarità di detta notificazione, in parte estese anche alla regolarità della notifica del controricorso.

5.1. In particolare, dopo aver osservato che la relata di notifica è “presente solo nel messaggio PEC e non anche nel documento separato in formato pdf prescritto dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis e dall’art. 19-bis del Provv. DGSIA 16/4/2014”, il ricorrente ha eccepito che nell’oggetto del messaggio pec datato 27 novembre 2014 manca la specifica dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” (essendovi indicato solo “notifica telematica”) e che la relata di notifica presenta i seguenti “gravi vizi e/o omissioni”: i) “manca l’attestazione di conformità in quanto non si comprende se sia stata notificata una copia informatica di documento informatico della sentenza, estratta perciò ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis, ovvero una copia informatica della copia analogica rilasciata dalla cancelleria, essendo stato omesso ogni riferimento al riguardo nella relata di notifica, che dovrebbe contenere le indicazioni previste dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecises, comma 3, nel primo caso, e l’attestazione L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 2, nel secondo caso. Il tutto conformemente al disposto di cui all’art. 19-ter Provv. DGSIA 16/4/2014 recante le regole tecniche relative alle modalità di attestazione di conformità su documento separato”, con la conseguenza che non vi è prova che sia stata notificata copia autentica della sentenza; ii) “manca l’indicazione dell’elenco pubblico, tra quelli previsti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, dal quale è stato estratto l’indirizzo PEC del destinatario”; iii) “non si ha contezza (…) che l’indirizzo PEC dell’avvocato notificante risultasse iscritto in uno dei pubblici elenchi previsti dal D.L. n. 179 del 2012, citato art. 16-ter, secondo la previsione della prima parte della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 12, secondo cui “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi””; iv) “viene riportato erroneamente il nome A.M.” (in luogo di A.M.A., come indicato nella sentenza di appello); v) “manca l’indicazione del codice fiscale delle parti che hanno conferito la procura alle liti, indicazione prescritta dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 5, lett. c)”; vi) manca “l’indicazione della sezione della Corte d’Appello che pronunciò il provvedimento oggetto di notificazione”, in violazione dell’art. 3-bis cit., successivo comma 6; vii) “non vi è traccia” della procura alle liti al notificante; viii) non è stata “correttamente formata l’attestazione di conformità della copia analogica della notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, datata 25/06/2015 (dopo la notifica del ricorso per cassazione avvenuta in data 21/05/2015)”, poichè il riferimento fatto dal difensore dei controricorrenti “all’art. 16-bis comma 9 (bis, n.d.e.) D.L. n. 179 del 2012, lascerebbe intendere che il notificante abbia estratto le ricevute delle notificazioni dal fascicolo informatico di cancelleria, laddove la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis, prescrive, invece, che la prova analogica della notifica eseguita telematicamente dall’avvocato debba essere data attraverso l’estrazione di “copia su supporto analogico (a) del messaggio di posta elettronica certificata, (b) dei suoi allegati, (c) della ricevuta di accettazione e (d) di avvenuta consegna e (e) ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1″ con estrazione di tali copie analogiche, quindi, dal proprio archivio informatico e non di certo dai registri informatici del Tribunale”; ix) “la copia analogica prodotta ex adverso, in violazione della norma richiamata, comprende solo la stampa del messaggio (nel cui corpo del testo è contenuta l’imperfetta relazione di notifica, che non è in PDF e non può pertanto esser stata firmata digitalmente) e le ricevute di accettazione e consegna, senza la stampa dell’atto oggetto di notifica e della relata in formato pdf (“e dei suoi allegati”), sicchè “la prova analogica della notificazione telematica non è stata, correttamente data ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis”.

6. Le minuziose contestazioni sulla regolarità del procedimento di notifica telematica cd. “in proprio”, ai sensi della L. n. 53 del 1994 (e successive modifiche), non appaiono fondate, alla luce dell’orientamento assunto da questa Corte in subiecta materia, in base al fondamentale principio per cui “la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità” – in relazione alle quali “non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo” – laddove “la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell’atto (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass. 14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014).

6.1. In particolare, sulla scorta del richiamato principio di raggiungimento dello scopo, questa Corte ha più volte respinto l’eccezione di nullità della notifica telematica priva della indicazione, nell’oggetto del messaggio PEC, della dicitura “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” (Sez. U., 23620/2018; Cass. 30927/2018), rispetto alla quale la dicitura “notifica telematica”, presente nella notifica in esame, appare più che sufficiente.

6.2. Parimenti inconferente è la mera incompletezza del nome di una delle parti nel cui interesse è stata effettuata la notifica ( A.M., in luogo di A.M.A.), avendo questa Corte escluso la nullità della notifica addirittura in un caso di indicazione di un’amministrazione diversa da quella nei cui confronti si era svolto il giudizio, poichè dalla lettura complessiva dell’atto emergeva chiaramente la riferibilità alla parte interessata e lo stesso aveva comunque raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente (Cass. 26489/2018).

Le stesse argomentazioni valgono per l’eccezione di “mancata indicazione del codice fiscale delle parti che hanno conferito la procura alle liti, prescritta dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 5, lett. c)” (Cass. Sez. U, 23620/2018), trattandosi di dati chiaramente indicati nell’intestazione della sentenza oggetto di notifica, al pari della “esistenza di procura alle liti in capo al notificante (avv. Di Nuzzo)”.

Del resto, lo scopo essenziale della relazione di notificazione è rendere “percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonchè la legittimazione del mittente” (Cass. 11593/2017, che ha perciò reputato inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., una notifica della sentenza che si presentava del tutto priva della relazione di notificazione, del codice fiscale dell’avvocato notificante, del nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale della parte conferente il mandato, nonchè dell’attestazione di conformità all’atto cartaceo da cui l’atto notificato era stato tratto).

6.3. Analoga conclusione va tratta per la mancata indicazione, nella relata di notifica, della sezione della Corte d’Appello che ha pronunciato la sentenza impugnata – invece specificamente indicata nella “attestazione di conformità” della copia analogica all’originale digitale – avendo questa Corte affermato che, nell’ipotesi di notifica dell’atto in corso di procedimento, l’onere di indicazione della sezione (oltre che del numero e dell’anno di ruolo della causa) “assolve al fine di consentire l’univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione”, sicchè, “ove l’atto contenga elementi altrettanto univoci”, come “gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, avendo comunque raggiunto il suo scopo” (Cass. 17022/2018).

6.4. Sempre in forza del principio del raggiungimento dello scopo va esclusa l’efficacia invalidante della mancata indicazione, nella relata di notifica, dell’elenco pubblico – tra quelli previsti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter – da cui è stato estratto l’indirizzo di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez. U, 7665/2016; Cass. 6079/2017, 30927/2018), tanto più che nel caso di specie il notificante ha espressamente dichiarato, nell’attestazione di conformità relativa alle ricevute cartacee di accettazione e consegna, che l’indirizzo PEC del destinatario è stato “ricavato dal pubblico registro INIPEC”, come poi comprovato dal documento allegato alla memoria dei controricorrenti.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, valorizzando l’introduzione del cd. “domicilio digitale”, hanno ritenuto valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis, atteso che, proprio in virtù di tale disposizione, il difensore è obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGIndE, che sono, per l’appunto, pubblici elenchi (Cass. Sez. U., 23620/2018).

Numerose pronunce hanno poi ribadito la piena legittimità di notifiche eseguite presso l’indirizzo PEC risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, espressamente incluso fra i pubblici elenchi del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-ter (ex multis Cass. 9893/2019), ribadendo espressamente “il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui “in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia”” (Cass. 29749/2019).

6.5. Le superiori considerazioni valgono anche con riguardo all’analoga contestazione riferita all’indirizzo PEC dell’avvocato notificante (avvermannodinuzzo.pec.ordineforense.salerno.it); del resto, la disposizione normativa invocata dal ricorrente (L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 12, prima parte) si limita a prescrivere che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, e tale requisito risulta pacificamente integrato.

6.6. Quanto alle perplessità sollevate sul rispetto delle regole tecniche dettate dall’art. 19-ter del Provv. DGSIA 16 aprile 2014 per l’attestazione di conformità della sentenza notificata (nel senso che difetterebbe la prova che si tratti di copia autentica della sentenza impugnata), si rileva che nell’attestazione di conformità datata 14/5/2015 è scritto espressamente che l’atto notificato “è copia analogica del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico” (doc. 3 allegato al controricorso).

D’altronde, circa i requisiti dell’autentica questa Corte ha chiarito che l’attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, e che la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, onerata di allegare l’esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione; di conseguenza, è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche una notificazione telematica di copia della sentenza mancante dell’attestazione di conformità all’originale, gravando sul destinatario l’onere di dimostrare che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell’atto e al concreto esercizio del diritto di difesa (Cass. 20747/2018).

6.7. Analoga sorte spetta alle perplessità sollevate con riguardo all’attestazione di conformità della copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, datata 25/06/2015, poichè essa appare testualmente riferita a files informatici (formato.eml) estratti dall’archivio informatico del dichiarante (segnatamente dal “sistema di posta elettronica certificata c/o Aruba Sign”), al di là del riferimento al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis (come introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52).

6.8. Non è meritevole di accoglimento il rilievo per cui non sarebbe stata “correttamente” data la “prova analogica della notificazione telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis” – per essere stati stampati solo il messaggio contenente la relazione di notifica e le ricevute di accettazione e consegna, non anche l’atto oggetto di notifica e la relata in formato pdf – in quanto al messaggio risultano “allegati” la sentenza d’appello n. 4657/14 e la relata telematica, in formato pdf.p7m (cfr. Cass. 6417/2019).

Al riguardo questa Corte ha più volte evidenziato l’idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria – di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass. 9897/2019; cfr. Cass. 4789/2018, 29732/2018); ciò perchè, “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole (…) della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cass. 25819/2017, 21560/2019).

6.9. Del tutto irrilevante è infine la contestazione della mancanza di prova della notifica della sentenza alle altre parti del giudizio d’appello, che peraltro non sono litisconsorti necessari nella causa instaurata dal Fallimento contro i signori D.P. e A..

7. Per le medesime ragioni sopra illustrate, risultano infondate anche le analoghe eccezioni di nullità della notifica del controricorso, nella quale peraltro, contrariamene a quanto dedotto, l’oggetto del messaggio di notifica contiene regolarmente la dizione “notifica telematica ex L. n. 53 del 1994”; inoltre, risultano allegate sia la “attestazione di conformità”, sia la prova dell’avvenuta notificazione telematica mediante stampa degli atti.

7.1. In ogni caso, va richiamato l’orientamento di questa Corte per cui, “in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione” (Cass. 12803/2019, 5508/2020).

8. Alla rilevata tardività del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. La farraginosità della normativa in materia di notifiche telematiche esclude la ricorrenza dei presupposti (dolo, colpa grave o errore grossolano) della condanna invocata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ovvero per lite temeraria ai sensi dell’abrogato art. 385 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis (Cass. 17814/2019; v. Cass. Sez. U, 22405/2018; Cass. 14035/2019, 29462/2018, 2040/2018, 3003/2014, 21805/2012).

9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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