Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20039 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 14/07/2021), n.20039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 5258 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

GIANNUTRI S.A.S. DI A.S. & C. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in

virtù di procura in calce al controricorso, dall’Avv. Marta De

Manincor ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3484/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia depositata il 30.06.2014, non notificata;

udita nella Camera di Consiglio del 10.06.2021 la relazione svolta

dal consigliere Galati Vincenzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e quindi confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, pronunciando su ricorso della contribuente avverso il provvedimento dell’Ufficio che ha disconosciuto il condono tombale L. n. 289 del 2002 ex art. 9, lo ha accolto.

Il disconoscimento era avvenuto per la ritenuta rilevanza penale di comportamenti finalizzati alla commissione di reati tributari (con conseguente raddoppio degli ordinari termini decadenziali ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3) e per l’invalidità della dichiarazione in quanto in frode alla legge.

La CTP, con valutazione condivisa dalla CTR, ha ritenuto che non sussistevano le condizioni per il diniego, stante la mancanza di prova della commissione di reati e che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio dei termini.

La CTR ha altresì ritenuto che la proposizione dell’istanza di condono era avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 (intendendo la disposizione applicabile anche all’anno di imposta 2002) e che in quell’anno non era stata pubblicata alcuna norma sul condono sicché doveva escludersi che le condotte poste in essere potessero considerarsi in frode.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura.

Ha resistito la contribuente depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia eccepisce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, e violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In particolare, denuncia la mancata indicazione dell’iter logico che ha portato la CTR a decidere di rigettare l’appello dell’Agenzia non essendo stato spiegato per quale ragione il condono sia stato proposto, per come esposto in sentenza, nel rispetto delle disposizioni che lo disciplinano.

La motivazione è caratterizzata da apoditticità non essendo state illustrate le ragioni effettive poste a fondamento della decisione.

2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, e degli artt. 1324 e 1344 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza viene ritenuta erronea laddove ha attribuito rilievo decisivo alla regolarità formale del condono ed alla circostanza che le condotte illecite siano state poste in essere prima dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002.

Ed infatti tali elementi non sono idonei, secondo la tesi dell’Agenzia, a smentire la ricostruzione in base alla quale la dichiarazione di adesione al condono si inseriva in un complessivo contesto frodatorio posto in essere dalla contribuente e dal gruppo Mythos del quale la stessa faceva parte.

La CTR avrebbe dovuto considerare, infatti, che la L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 3, lett. d), garantisce copertura penale ai reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000.

Tuttavia, nel caso di specie, la domanda di condono doveva essere inquadrata nell’ambito delle condotte delittuose la cui rilevanza penale era confermata dalle condanne pronunciate nel procedimento penale riguardante proprio il gruppo Mythos.

Di tali condotte doveva ritenersi partecipe anche la società contribuente sulla base di un disegno criminoso sviluppatosi tra il 1 agosto 2001 ed il 1 dicembre 2002; disegno che contemplava il perfezionamento di negozi in frode al fisco e, quindi, non opponibili all’Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 1324 e 1344 c.c..

3. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività a seguito di violazione dell’art. 327 c.p.c..

Non essendo stata notificata la sentenza della CTR, il termine per proporre ricorso per cassazione applicabile alla fattispecie è quello di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, per come introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17; termine che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che è avvenuta il 30.6.2014.

A seguito della sospensione feriale dei termini dal 1.8.2014 al 15.9.2014 applicabile ratione temporis, il termine sarebbe scaduto il 14.2.2015 (sabato).

Trova, pertanto, applicazione l’art. 155 c.p.c., comma 5, in base al quale la proroga al primo giorno seguente non festivo di cui al comma 4 della medesima norma, si applica anche nel caso in cui i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza scadono nella giornata del sabato.

Ne deriva che, nel caso di specie, il termine scadeva il 16.2.2014, data in cui, in base alla documentazione agli atti è avvenuta l’accettazione della raccomandata contenente il ricorso per cassazione da notificarsi a mezzo posta.

Tale adempimento, a norma dell’art. 149 c.p.c., comma 3, integra il momento in cui si è perfezionata la notificazione per l’Amministrazione; conseguentemente, la proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi tempestiva.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La motivazione della CTR da conto del percorso logico giuridico attraverso il quale il giudice è pervenuto alla conclusione di ritenere ingiustificato il diniego del condono, potendosi rinvenire il nucleo motivazionale nella considerazione che nell’anno 2002 non era stata approvata alcuna norma di favore per la definizione agevolata delle pendenze fiscali (risalendo la L. n. 289 al 27.12.2002) e non essendo emerso, da alcuno degli elementi fattuali indicati dall’Agenzia, la possibilità di inserire il condono per il quale si procede nell’ambito di un meccanismo fraudolento che coinvolgeva direttamente la società contribuente.

5. Quanto al secondo motivo, va dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse.

Emerge dalla disamina della sentenza della CTR e degli atti di parte che la decisione della CTP si è fondata su una pluralità di ragioni, fra cui l’affermata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione ai termini per effettuare l’accertamento che, nel caso di specie, non potevano ritenersi raddoppiati.

Essendo stato notificato il diniego del condono il 29.11.2010, ossia oltre sei anni dopo la presentazione della domanda di definizione automatica a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, sin dal ricorso introduttivo è stata contestata la violazione della norma indicata.

Il motivo di ricorso è stato accolto dalla CTP non essendo risultata dimostrata la commissione, nel periodo di interesse, di alcuna violazione.

Per come desumibile dal controricorso della contribuente si evince che, sul punto, la CTP ha deciso che “i termini entro i quali l’Ufficio doveva provvedere all’esame del condono, al fine di contestare eventuali irregolarità (…) erano quelli ordinari, e non raddoppiati, come sostenuto dall’Ufficio, in quanto relativamente al periodo d’imposta esaminato non risulta sia stata commessa alcuna violazione”.

La questione così decisa è stata riproposta dall’Ufficio con i motivi di appello e la CTR ha ritenuto di rigettarla pronunciando sul punto la conferma della decisione di primo grado sull’assunto (comune alla ratio della decisione del primo giudice sul tema della decadenza) dell’assenza di prova della commissione nell’anno 2002 di alcuna operazione fraudolenta).

Il punto della decisione dei giudici di appello è nel passaggio ove si afferma che “deve essere escluso che le operazioni contestate possano essere state compiute al fine di conseguire, in modo fraudolento, un vantaggio fiscale contando proprio sul condono tributario”.

La CTR, sostanzialmente, dalla mancanza di prova della commissione di operazioni in frode nell’anno 2002, ha desunto, fra le conseguenze, anche la decadenza dall’adozione del provvedimento di diniego per decorrenza dei termini pronunciando la conferma della decisione di primo grado.

Sul punto, tuttavia, non è stato proposto ricorso per cassazione con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio di diritto per cui “ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse – consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” – rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile” (Cass. sez. 3, n. 15350 del 21/06/2017, Rv. 64481401).

6. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso.

La regolamentazione delle spese, ivi compreso il rimborso forfettario di Euro 200,00 (Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31030, Rv. 656077) segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente grado di legittimità che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 a titolo di rimborso forfettario, 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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