Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20039 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13816/2010 R.G. proposto da Agenzia delle

entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Valtur Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Ernesto Carnevale e

dall’Avv. Franco Caracciolo Di Sarno, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, Via Angelo Brofferio, n. 3, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 26/49/09, depositata il 3 aprile 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avv. DELLO Stato Pietro Garofoli per l’Agenzia delle entrate

che insiste per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta da Valtur Spa avverso un avviso di accertamento per il 2003, per Irpeg ed Irap, sicchè riduceva la deducibilità di costi per prestazioni alberghiere, riconosceva l’utilizzabilità delle perdite non compensate ed escludeva l’omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, rigettando l’appello della contribuente e dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso la Valtur Spa, che propone anche ricorso incidentale con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate deposita altresì controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, identificato, con riguardo alla non deducibilità dei costi di prestazioni alberghiere per servizi turistici in Malta, nell’aver la CTR valorizzato, per la determinazione del margine di utile, il ricarico medio di tutta l’attività del contribuente e non quello di una “transazione compatibile”, quale “valore normale” ex art. 110 tuir, trattandosi di fornitura di servizi tra società appartenenti al medesimo gruppo.

1.1. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 5 (110, comma 7), e art. 9, comma 3 tuir, nonchè dell’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmato il 16 luglio 1981 e ratificato con L. 2 maggio 1983, n. 304.

1.2. I motivi, da esaminare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

1.3. L’art. 110, comma 7 tuir prevede che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito;…”.

Ne deriva che, ricorrendone la fattispecie, i componenti positivi di reddito non sono valutati sulla base del criterio ordinario dei “corrispettivi” convenuti per la cessione di beni ex art. 85 tuir, ma sulla base dello speciale criterio del “valore normale” del bene ceduto, da intendersi, a norma dell’art. 9, comma 3 tuir, quale “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza… nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

Ne deriva, inoltre, che la prova gravante sull’Amministrazione finanziaria ha ad oggetto l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre sul contribuente incombe, “giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall’art. 9, comma 3 menzionato decreto” (v. Cass. n. 18392 del 2015; Cass. n. 10742 del 2013).

1.4. Nella vicenda in esame, ricorrono i presupposti soggettivi per l’applicazione della disciplina poichè la transazione – avente ad oggetto pacchetti turistici “all inclusive” in villaggi vacanza in Malta – è intercorsa tra la Valtur Tour Operator Spa (poi incorporata nella Valtur Spa) e la W.R.I. Tours Ltd; quest’ultima è controllata (al 99,9%) dalla W.R.I. Holding Ltd, che è, a sua volta controllata (al 99,9%) dalla Valtur Spa, che controllava (prima della incorporazione) al 100% anche la Valtur Tour Operator Spa.

L’Ufficio, anche in applicazione delle direttive OCSE in materia (par. 2.5), ha dunque individuato, ai fini della determinazione del “valore normale” con il metodo “del confronto del prezzo” (interno, ossia con i prezzi praticati dalla stessa impresa), una ipotesi di transazione comparabile che fosse stata posta in essere dalla contribuente nel libero mercato, reperendo il termine di paragone nei pacchetti turistici che riguardavano le crociere sul Nilo poichè si trattava di un “pacchetto interamente costruito dal Tour Operator, quindi completo”.

Il margine di utile che è ne (derivato, avuto riguardo alla media del prodotto, è risultato di poco superiore al 30%, misura a cui è stato dunque ancorato il valore normale.

1.5. La CTR, per contro, ha ritenuto non condivisibile questa indicazione sul presupposto che “le crociere sul Nilo corrispondono allo 0,17% dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere ed all’1% del fatturato” ritenendo inattendibile l’estensione di “tale percentuale di ricarico a tutto il resto dell’attività, le quali si possono ipotizzare alquanto diverse tra loro”.

In tal modo, peraltro, non ha considerato che la vicenda andava sussunta nell’art. 110 tuir, ossia alle negoziazioni infragruppo e alla determinazione del “valore normale”, valorizzando circostanze ed elementi irrilevanti a tali fini e, senza neppure cogliere appieno, nè contestare, il metodo applicato dall’Ufficio, ha rapportato la rideterminazione della percentuale di margine di utile ad una normale rideterminazione del ricarico dell’attività d’impresa, nella specie invece assente ed estranea all’accertamento eseguito.

Ne deriva che la sentenza va, in parte qua, cassata.

2. Passando al ricorso incidentale la contribuente denuncia:

– insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75,comma 5, in ordine alla ripresa per interessi passivi su conti bancari;

-violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, degli artt. 2697 e 2700 c.c. con riguardo al recupero Iva in ordine alla fattura di Euro 5.583,00 per operazioni inesistenti;

– insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – in ordine alla deducibilità di costi per spese condominiali;

– violazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – in ordine alla deducibilità di costi di pubblicità.

2.1. Tutti i motivi sono inammissibili – oltre che per difetto di autosufficienza e per il cumulo delle doglianze – per violazione dell’art. 366 bis, c.p.c., non avendo il ricorrente incidentale formulato alcun quesito di diritto, nè il necessario momento di sintesi.

3. In accoglimento del ricorso principale, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con riguardo al profilo impugnato (deducibilità di costi per prestazioni alberghiere), e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto sul punto il ricorso introduttivo del contribuente.

Il ricorso incidentale, invece, va rigettato per l’inammissibilità dei motivi.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente con riguardo al profilo impugnato. Rigetta il ricorso incidentale per inammissibilità dei motivi. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00, oltre accessori di legge ed oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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