Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20038 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

I.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI

128, presso lo studio dell’avvocato BISCARDI VALERIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BISCARDI GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 26/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GERARDIS, che si riporta agli

scritti;

udito per il resistente l’Avvocato BISCARDI GIUSEPPE, che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.F., titolare della omonima ditta individuale, impugnava gli avvisi di rettifica emessi nel 2000, a seguito di indagini compiute dalla Guardia di Finanza, concernente recupero di IRPEF ed ILOR relativa agli anni 1993, 1994 e 1997, sull’assunto di omessa fatturazione e contabilizzazione di operazioni imponibili, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, esposizione di costi indeducibili, sostenendone la nullità e la infondatezza nel merito.

La CTP di Campobasso riuniti i ricorsi rigettava quello relativo al 1997 ed accoglieva gli altri.

Su appello principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza n. 85/4/05, in data 21-3-05, depositata il 26-11-07, respingeva l’appello principale dell’Ufficio ed accoglieva l’incidentale della contribuente, con conseguente annullamento degli avvisi.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con quattro motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Alla odierna udienza la contribuente produce copia della sentenza della CTR del Molise n. 57/02/2009, passata in giudicato, tra le stesse parti, avente per oggetto l’avviso di rettifica concernente l’IVA dell’anno 1997, favorevole alla contribuente, con richiesta di applicazione di giudicato esterno alla controversia in esame.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata non rilevante la sentenza oggi prodotta di cui in premessa. Dalla lettura della medesima si evince che i motivi adotti dalla CTR per annullare l’avviso di rettifica dell’IVA del 1997 concernono elementi di fatto relativi ad insufficiente motivazione da parte dell’Ufficio sulla deducibilità di costi posti in detrazione dalla contribuente, valida solo per la annata di riferimento (1997) ed il giudicato risulta quindi privo di effetto espansivo per diversi periodi della stessa imposta od ai fini di imposte diverse.

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7.

Rileva che la CTR aveva ritenuto che la mancata allegazione del PVC della Guardia di Finanza all’avviso di accertamento fosse causa di nullità dell’avviso medesimo per carenza di motivazione, sul rilievo che nel PVC si faceva accenno anche ad accertamenti svolti nei confronti di terzi, non citati nell’avviso, per cui, anche in relazione alla complessità delle contestazioni sollevate, l’avviso non consentiva alla contribuente una adeguata difesa.

Sostiene l’Ufficio che la vicenda si colloca anteriormente alla entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212 e del D.Lgs. n. 32 del 2001, essendo stato notificato l’avviso di rettifica in data 3-7- 2000, e che pertanto la disposizione applicabile è la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 che consente la motivazione “per relationem” ove gli atti indicati siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Fa presente che è incontestato in causa che il PVC della Guardia di Finanza era stato notificato alla contribuente all’esito della ispezione, la quale era pertanto a conoscenza di tutti gli elementi necessari per una compiuta difesa. Conclude con il seguente quesito di diritto:

“se con l’accertamento de quo ed in relazione a quanto su esposto ed alla applicazione dell’art. 24 Cost., e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3 in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7 si sia violato il principio della difesa del contribuente in giudizio nella fattispecie in esame posto che per l’Ufficio l’accertamento ha raggiunto il suo scopo essendo stato impugnato ed avendo consentito al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa costituzionalmente garantito e visto che con la sentenza i giudici hanno ritenuto, segnatamente, illegittima adozione del PVC riguardante le risultanze di verifiche eseguite anche presso soggetti diversi dalla I., “recepite per relationem ” ai fini dell’accertamento impugnato senza alcun approfondimento di indagine cognitiva e in danno del diritto alla difesa, con ciò violando le norme di legge suindicate. Premesso che, essendo la sentenza pubblicata nel 2007, risulta applicabile il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., il motivo è inammissibile per evidente violazione di tale disposizione di legge.

Il quesito di diritto, infatti, a prescindere dalle numerose improprietà lessicali, si limita a citare le disposizioni di legge che assume violate, e di seguito si limita ad asserzioni di puro fatto, dando come premessa non già l’assunto della sentenza impugnata che si assume contrario a legge, bensì l’opinamento dell’Ufficio che si ritiene corretto, criticando poi la sentenza stessa non sotto il profilo del diritto, ma dell’accertamento del fatto, in quanto la CTR avrebbe ritenuta illegittima la motivazione “per relationem” “senza alcun approfondimento di indagine cognitiva ed in danno del diritto alla difesa”; asserzione di pura motivazione per la prima parte ed incomprensibile per la seconda.

Risulta quindi impossibile trarre da tale quesito alcuna “regula iuris” nè in positivo nè in negativo.

Con il secondo motivo deduce illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, commi 1 e 5. Conclude con il seguente quesito: ” si chiede alla Corte se con la sentenza de qua ed in relazione a quanto su esposto nonchè alla applicazione dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 75, commi 1 e 5 si sia violato il principio della deducibilità-detraibilità dei costi in base alla competenza-inerenza posto che i giudici hanno deciso in relazione poichè limitati a presunzioni mere e non condivisibili sia in ordine all’utilizzo in altra sede di materiali elettrici e di falegnameria acquistati dalla ditta, sia riguardo ai costi attribuibili nel periodo in cui la ditta aveva mutato, e non cessato, l’attività imprenditoriale, come deciso dalla CTR”.

Senza por mente alla forma involuta ed all’errore nella indicazione della norma di legge violata (D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di D.P.R. n. 917 del 1986) è evidente che risulta del tutto incomprensibile il richiamo all’art. 75 cit. posto che le censure alla sentenza impugnata non riguardano punti di diritto, ma doglianze di puro fatto circa la valutazione operata dalla CTR degli elementi probatori offerti dall’Ufficio, peraltro in forma assolutamente apodittica.

Non risulta quindi enunciata alcuna “regula iuris” ed il quesito è palesemente inammissibile.

Con il terzo motivo deduce illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Conclude con il seguente quesito di diritto: “si chiede alla Corte se con gli accertamenti in contestazione l’Ufficio abbia violato il principio dell’onere della prova, posto che a base delle riprese aveva, posto il PVC della Guardia di Finanza, acquisendo elementi obiettivi (documentazione costituita da tutte le prove che hanno evidenziato la emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della ditta San Felice Confezioni di Petruccelli Pierluigi nonchè delle ditte ECO-FER e CON.SAR nonchè le dichiarazioni rese da diversi soggetti – Sig. P.P. – a tale proposito vedasi i fogli da n. 4 a 12, nonchè da 19 a 31 del PVC allegato) atti a dare forza presuntiva di gravità, precisione e concordanza a tutta la ricostruzione effettuata dall’Ufficio visto che i giudici hanno valutato e ritenuto inconsistenti tali prove”.

E’ evidente che tutto il quesito non ha alcun riferimento all’onere della prova, che è un principio di diritto, bensì consiste in una serie di doglianze circa la mancanza di valutazione positiva da parte della CTR di alcuni elementi probatori presuntivi addotti dall’Ufficio, in ordine alla cui concludenza si invoca il giudizio della Corte, con istanza totalmente inammissibile nella presente fase di legittimità.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 sostenendo che la CTR aveva errato assumendo che il mancato invio da parte della contribuente del questionario inviato ai sensi del comma 4 della citata disposizione di legge “non può costituire valido motivo di rigetto del ricorso” rimanendo l’azione dell’Ufficio disciplinata dal D.P.R. n. 60 del 1973, art. 39 laddove ai sensi della citata disposizione di legge “i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa”.

Il motivo è palesemente infondato, posto che l’Ufficio neppure cita i documenti che la parte non avrebbe esibito e la loro rilevanza in causa, nè assume che la parte li abbia prodotti in giudizio in violazione della norma in questione e la CTR li abbia considerati, laddove è lo stesso Ufficio che afferma di avere agito in forza dei poteri ed in presenza dei presupposti di cui all’art. 39 cit., conformemente a quanto ritenuto dalla CTR con condivisibile motivazione. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Agenzia alle spese a favore della contribuente, che liquida in Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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