Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20038 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20038 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 12657-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SQUIZZATO ELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo
studio dell’avv. CASTELLANI FILIPPO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. MARCHI GIULIANO, giusta mandato in calce al
controricorso;

– controriconrnte –

Data pubblicazione: 30/08/2013

avverso la sentenza n. 30/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 24.3.2010, depositata il
21/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’ Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Elina Squizzato per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermando la
pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio ha revocato
le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (riliquidando conseguentemente
l’imposta di registro) sull’acquisto di un appartamento rivenduto entro il quinquennio
dall’acquisto.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dall’azione
impositiva, avendo notificato l’avviso oltre il termine triennale di cui all’ articolo 76, secondo
comma, DPR 131/86, ed ha rigettato la tesi dell’Amministrazione secondo cui detto termine
sarebbe stato prorogato di due anni ai sensi dell’articolo 111. 289/02; in proposito la sentenza
gravata afferma che detto articolo prevede una proroga del termine per le rettifiche e
riliquidazioni solo per le ipotesi contemplate nel comma I (ridetenninazione del valore dei
beni a cui si commisura l’imposta) e non per l’ ipotesi (alla quale va ricondotta la fattispecie
in esame) contemplata nel comma 1 bis (violazioni relative all’applicazione di agevolazioni).
Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale critica l’interpretazione dei commi I e 1 bis
dell’articolo il DPR 131/86 su cui si fonda la sentenza gravata.
La contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente fondato perché la tesi della Commissione Tributaria
Regionale contrasta con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “La proroga di due anni
dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista
dall’art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione
o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma
1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni
tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a
Ric. 2011 n. 12657 sez. MT – ud. 26-06-2013
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CI

valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte,
sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei
termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto.”; (così Cass. 12069/10; nello stesso
senso, Cass. 24575/10 e, in precedenza, Cass. 4321/09).
Si ritiene, in conclusione, che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio,
con l’ accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata; non apparendo

cpc con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente..>>

che la contribuente si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
Si compensano interamente le spese sia delle fasi di merito che del giudizio
di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese
sia delle fasi di merito che del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ai sensi dell’articolo 384

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