Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20037 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

I.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI

128, presso lo studio dell’avvocato BISCARDI VALERIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BISCARDI GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 22/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GERARDIS, che si riporta agli

scritti;

udito per il resistente l’Avvocato BISCARDI GIUSEPPE, che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.F., titolare della omonima ditta individuale, impugnava l’avviso di rettifica emesso nel 2000, a seguito di indagini compiute dalla Guardia di Finanza, concernente recupero di IRPEF relativa all’anno 1995, sull’assunto di omessa fatturazione e contabilizzazione di operazioni imponibili, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, esposizione di costi indeducibili, sostenendone la nullità e la infondatezza nel merito.

La CTP di Campobasso accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l’operato dell’Ufficio limitatamente ai costi indeducibili.

Su appello principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza n. 105/3/05, in data 27-9-05, depositata il 22-12-05, respingeva l’appello principale dell’Ufficio e parzialmente l’incidentale, con conseguente annullamento dell’avviso.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Alla odierna udienza la contribuente produce copia della sentenza della CTR del Molise n. 57/02/2009, passata in giudicato, tra le stesse parti, avente per oggetto l’avviso di rettifica concernente l’IVA dell’anno 1997, favorevole alla contribuente, con richiesta di applicazione di giudicato esterno alla controversia in esame.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere dichiarata non rilevante la sentenza oggi prodotta di cui in premessa. Dalla lettura della medesima si evince che i motivi adotti dalla CTR per annullare l’avviso di rettifica dell’IVA del 1997 concernono elementi di fatto relativi ad insufficiente motivazione da parte dell’Ufficio sulla deducibilità di costi posti in detrazione dalla contribuente, valida solo per la annata di riferimento (1997) ed il giudicato è quindi privo di effetto espansivo per diversi periodi della stessa imposta od ai fini di imposte diverse.

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7.

Rileva che la CTR aveva ritenuto che la mancata allegazione del PVC della Guardia di Finanza all’avviso di accertamento fosse causa di nullità dell’avviso medesimo per carenza di motivazione, sul rilievo che nel PVC si faceva accenno anche ad accertamenti svolti nei confronti di terzi, non citati nell’avviso, per cui, anche in relazione alla complessità delle contestazioni sollevate, l’avviso non consentiva alla contribuente una adeguata difesa.

Sostiene l’Ufficio che la vicenda si colloca anteriormente alla entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, e del D.Lgs. n. 32 del 2001, essendo stato notificato l’avviso di rettifica in data 3-7- 2000, e che pertanto la disposizione applicabile è la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 che consente la motivazione “per relationem” ove gli atti indicati siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Fa presente che è incontestato in causa che il PVC della Guardia di Finanza era stato notificato alla contribuente all’esito della ispezione, la quale era pertanto a conoscenza di tutti gli elementi necessari per una compiuta difesa. Con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e vizio di motivazione in relazione ad un aspetto decisivo della controversia.

Espone che l’Ufficio aveva dimostrato con plurimi elementi tratti dal citato PVC ed analiticamente illustrati che varie ditte nominativamente indicate avevano emesso a favore della contribuente fatture per operazioni inesistenti, e pertanto si era verificata la inversione dell’onere della prova a carico della contribuente stessa, avendo tali elementi valore di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 ed inoltre la contribuente aveva omesso di rispondere all’invito dell’Ufficio alla produzione della documentazione richiesta con apposito modello.

Assume pertanto errata ed insufficiente la motivazione della CTR, che aveva ritenuto gli elementi esposti dall’Ufficio limitati, contraddittori ed insufficienti ai fini probatori. Il primo motivo è infondato.

Premesso che alla fattispecie non è applicabile, “ratione temporis” la L. n. 212 del 2000, art. 7 nè il conseguente D.Lgs. n. 32 del 2001, occorre richiamare il previgente principio, rispettoso dei diritti di difesa del contribuente di cui all’art. 24 Cost., secondo cui la motivazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata “per relationem” purchè gli atti richiamati siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Nella specie, l’Ufficio ha affermato, con dichiarazione che non ha trovato smentita in controricorso, e che quindi deve essere ritenuta incontestata, che era pacifico in atti che il P.V.C, era stato notificato alla contribuente. In sostanza, non vi era, ” ratione temporis” obbligo di allegazione testuale degli atti, ma era sufficiente che il contenuto degli stessi (anche relativi a dichiarazioni di terzi) fosse esposto negli atti richiamati e noti al contribuente in forma sufficientemente chiara da consentirgli una idonea difesa. (v, Cass. n. 2749 del 2009). Nella specie, la piena conoscenza delle risultanze del PVC richiamato nell’avviso di accertamento comporta la sufficienza della motivazione dell’avviso ai fini di una congrua ed informata difesa del contribuente. Anche il secondo motivo deve essere condiviso.

La CTR si è limitata ad affermare che gli elementi probatori portati dall’Ufficio erano insufficienti e costituivano mere presunzioni, senza indicare quali fossero e perchè dovessero ritenersi insufficienti, e senza alcun riferimento alla natura di detti costi, dando per scontato che l’onere della prova gravasse sull’Ufficio. In realtà, vertendosi in materia di costi portati in deduzione, l’onere della prova spetta in via generale al contribuente, e solo nel caso che la contabilità sia formalmente regolare detto onere viene riferito all’Ufficio, superando così la presunzione posta dalla formale esistenza della fattura (v, Cass. n. 15395/2008) In assenza di qualsiasi motivazione sul punto della sentenza impugnata, non può prescindersi dalla regola generale, e quindi la motivazione della CTR, che sommariamente attribuisce l’onere della prova all’Ufficio è errata in diritto, oltre ad essere in sè apodittica e generica, realizzando entrambi i profili di illegittimità contestati.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ed anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA