Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20037 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20037 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12820-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, CI. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
VETRERIA NOVALUX S.R.L.;

– intimata avverso la sentenza n. 3112/13/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
16/11/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 19 settembre 2016 la Commissione tributaria

proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 142/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna che
aveva accolto il ricorso della Vetreria Novalux srl unipersonale contro
l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR, nella parte
che qui rileva, osservava in particolare che doveva essere confermata la
sentenza appellata in punto affermazione di infondatezza delle riprese
fiscali riguardanti la deduzione di costi e correlativa detraibilità
dell’IVA per le fatture della Gessi srl e della Fontana del Benessere
ricevute dalla società contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa
applicazione degli artt. 39, d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972, 2697,
cod. civ., 109, TUIR, 19, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha ritenuto
che i costi oggetto delle riprese fiscali avessero i requisiti di certezza e
determinabilità necessari ai fini della loro deduzione dal reddito di
impresa e della relativa detrazione IVA, rispettivamente ai sensi delle
ultime due disposizioni legislative evocate, così violandosi il principio
generale dell’onere probatorio e le regole disciplinanti la tipologia

Ric. 2017 n. 12820 sez. MT – ud. 05-07-2018
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regionale dell’Emilia Romagna accoglieva parzialmente l’appello

accertativa utilizzata, quali date dalle ulteriori disposizioni legislative
evocate.
La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«In tema di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, la

liquidate da una società ai propri dipendenti) non prova, di per sé, la
sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa. A tal
riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le
componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa
l’esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza, vale a
dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano
ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per
provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia
stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una
spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo
se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi,
oltre che l’importo, la ragione della stessa» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
11241 del 09/05/2017, Rv. 644257 -01);
-«In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al
contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove
contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica
dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata
contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una
documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la
ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in
difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai
ricavi o all’oggetto dell’impresa» (Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del
26/05/2017, Rv. 644248 – 01).
Ric. 2017 n. 12820 sez. MT – ud. 05-07-2018
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semplice produzione di documenti di spesa (nella specie, “note spese”

La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto espressi in
tali arresti giurisprudenziali.
Il giudice tributario di appello infatti con affermazioni generiche e
sostanzialmente apodittiche ha omesso di considerare le ragioni
specifiche delle riprese fiscali, quali riproposte per autosufficienza nel

l’adempimento dell’onere probatorio della società contribuente, quale
affermato nel secondo arresto giurisprudenziale citato.
Da ciò deriva la dedotta “falsa applicazione” in particolare degli artt.
109, TUIR e 19, d.P.R. 633/1972, nonché la violazione dei principi
generali di cui all’art. 2697, cod. civ.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto
motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 5 luglio 2018
Il Presi
atto

ricorso agenziale, ma, soprattutto, non ha adeguatamente verificato

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