Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20037 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. II, 22/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I. e M.R., elettivamente

domiciliati in Roma, via di Pietralata n. 320 d/4, presso lo studio

dell’Avvocato Gigliola Mazza, rappresentati e difesi dagli Avvocati

Jannarelli Luigi e Pasquale, per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ INIZIATIVE GARGANICHE s.r.l. (SIGA s.r.l.), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

nonchè sul ricorso iscritto al R.G. n. 8876/2005 proposto da:

SOCIETA’ INIZIATIVE GARGANICHE s.r.l. (SIGA s.r.l.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Rodi n. 32, presso lo studio dell’Avvocato Lucio Laurita Longo,

rappresentata e difesa all’Avvocato Marinetti Giuseppe, per procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.I. e M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1030/2004,

depositata il 24 novembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Lucio Laurita Longo;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, con assorbimento dell’incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 586 emesso il 23 aprile 1976 nel corso di due procedure esecutive immobiliari in danno di C.M., il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lucera trasferiva in capo alla Società Iniziative Garganiche – SIGA s.r.l., risultata aggiudicataria, un compendio immobiliare composto da vari terreni e fabbricati siti in agro di (OMISSIS), censiti alla partita (OMISSIS) ancora intestata a C. M. e Ci.Ma., usufruttuaria in parte, al foglio (OMISSIS).

Con citazione notificata il 27 gennaio 1993 e, in riassunzione, il 31 marzo 1993, la predetta società, assumendo di essere venuta a conoscenza che M.T., deceduto il (OMISSIS), aveva rivendicato di essere possessore del compendio in questione, convenne davanti al Tribunale di Lucera gli eredi M. I. e R. perchè, accertato il suo diritto di proprietà, fossero condannati al rilascio dei beni oltre al risarcimento dei danni.

Costituitisi in giudizio, i convenuti proposero domanda riconvenzionale volta all’affermazione dell’avvenuto acquisto per usucapione, anche abbreviata, della proprietà.

Con sentenza del 19 dicembre 2001, l’adito Tribunale rigettò la riconvenzionale sul rilievo che, nel periodo antecedente al decreto di trasferimento, il dante causa dei convenuti aveva avuto solo la detenzione degli immobili, mentre per il periodo successivo, pur ritenendo provato il possesso, non era maturato il prescritto ventennio, dovendosi escludere l’applicabilità delle norme sull’usucapione abbreviata, stante la mancanza di prova dell’esistenza di un qualche atto negoziale, ed avendo la domanda ad oggetto fondi rustici situati in un comune non classificato come montano. Il Tribunale accoglieva quindi la domanda principale, compensando tra le parti le spese di causa.

Avverso tale sentenza proposero appello principale i M. e appello incidentale la SIGA s.r.l., per le statuizioni concernenti il riconoscimento del possesso e la compensazione delle spese.

L’adita Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello principale e ha accolto entrambi i motivi dell’appello incidentale.

Quanto al motivo dell’appello principale, con il quale gli appellanti avevano dedotto che la attrice non aveva soddisfatto l’onere della probatio diabolica, la Corte ne ha affermato l’infondatezza sulla base del rilievo che il decreto di trasferimento rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e non derivativo, tenuto conto, in particolare, della totale indifferenza della volontà del precedente titolare in ordine all’acquisizione del bene da parte del nuovo titolare, del fatto che il suddetto decreto appare difficilmente inseribile nell’alveo degli acquisti a titolo derivativo e della inoperatività, in favore dell’acquirente, della garanzia per vizi e della ininfluenza sul trasferimento della nullità degli atti della procedura espropriativa.

In ogni caso, ha osservato la Corte d’appello, l’esigenza della probatlo diabolica., nella specie attenuata non avendo gli appellanti contrapposto un titolo di contenuto identico e contrario a quello fatto valere dalla attrice, poteva considerarsi assolta non solo perchè la precedente proprietà in capo al C. era stata accertata per tabulas, ma anche perchè gli appellanti non avevano mai contestato che il precedente proprietario fosse appunto il C., ponendo anzi tale circostanza di fatto a fondamento implicito delle proprie difese, avendo essi sostenuto, con il secondo motivo, che il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare le dichiarazioni rese dal C., perchè incapace in quanto portatore di un interesse che ne avrebbe legittimato la partecipazione al giudizio. Peraltro, ha osservato la Corte, un simile assunto era infondato, giacchè il Tribunale non si era limitato a vagliare l’attendibilità del C., ma aveva posto a fondamento delle proprie statuizioni anche altre risultanze istruttorie.

La Corte d’appello ha quindi accolto il primo motivo dell’appello incidentale, rilevando che, poichè il Tribunale aveva accertato fino al 1976 in capo al dante causa degli appellanti una situazione di detenzione, sarebbe stato onere degli appellanti medesimi dimostrare l’avvenuta modificazione della situazione per causa proveniente da un terzo o in forza di un’opposizione fatta contro la predetta società;

prova nel caso di specie non fornita. L’accoglimento del primo motivo in-cidentale, comportava poi la irrilevanza della questio-ne concernente la qualificazione dei terreni, se montani o no, non essendo stato provato il possesso degli stessi.

La Corte d’appello ha accolto anche il secondo motivo di appello incidentale e ha condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono M.I. e R. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria; resiste, con controricorso, SIGA s.r.l., la quale propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto aventi ad oggetto la medesima pronuncia (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. La Corte d’appello avrebbe travisato l’oggetto del contendere emanando una pronuncia ultra petita, procedendo ad una correzione di un preteso errore materiale della sentenza di primo grado, che tale non era per essere il preteso titolo di proprietà della SIGA s.r.l. conforme a quanto indicato nella sentenza di primo grado, e inserendo beni immobili non richiesti con l’originario atto di citazione. In proposito, i ricorrenti rilevano che nel corso del giudizio il Presidente aveva già respinto un’istanza volta ad ottenere la correzione di errore materiale nella identificazione delle particelle come indicate nel dispositivo della sentenza di primo grado, non avendo la parte interessata dimostrato l’esistenza dell’errore con apposito motivo di gravame. Peraltro, osservano i ricorrenti, l’errore era contenuto non nella sentenza ma nell’originario decreto di trasferimento, nel quale gli immobili erano identificati come censiti nel foglio (OMISSIS) anzichè nel foglio (OMISSIS). In ogni caso, osservano i ricorrenti , la Corte d’appello avrebbe incluso tra i beni immobili, dei quali la SIGA aveva rivendicato la proprietà, anche l’immobile contraddistinto al foglio (OMISSIS), particella n. (OMISSIS), fabbricato in contrada (OMISSIS), mai prima rivendicata da SIGA s.r.l., e da quarant’anni nell’indisturbato e pubblico possesso di essi ricorrenti.

Il motivo è parzialmente fondato.

La Corte d’appello ha rilevato che la sentenza di primo grado, “nell’indicare i beni immobili costituenti il compendio di proprietà della SIGA s.r.l. è incorsa in un errore di trascrizione rispetto ai termini esatti riportati nella parte espositiva del fatto della presente decisione e va di conseguenza corretta sul punto in conformità agli stessi”. Nella esposizione in fatto, invero, la Corte territoriale ha indicato i beni oggetto di controversia inserendo le corrette definizioni catastali. In particolare, nella sentenza impugnata si evidenzia che i beni in questione erano tutti riferibili al Foglio (OMISSIS), laddove nell’atto di citazione, e prima ancora nel decreto di trasferimento, alcuni di tali beni erano riferiti al Foglio (OMISSIS). Nella parte in fatto della sentenza impugnata, inoltre, la Corte d’appello ha incluso anche la “particella (OMISSIS) fabbricato in contrada (OMISSIS)”.

La censura dei ricorrenti principali si estende a tutte le correzioni effettuate dalla Corte d’appello alle indicazioni catastali dei beni oggetto di causa. A ben vedere, peraltro, occorre esaminare distintamente la portata delle doglianze dei ricorrenti. Invero, mentre con riferimento alla errata indicazione del foglio catastale ((OMISSIS) anzichè (OMISSIS), come nell’atto di citazione e prima nel decreto di trasferimento) la contestazione non attinge la sostanza dei beni, nel senso che non si contesta che i beni oggetto della domanda introduttiva della SIGA fossero proprio quelli indicati esattamente dalla Corte d’appello nella parte in fatto della sentenza impugnata, sicchè appare evidente che la correzione apportata dalla Corte territoriale non ha ecceduto l’ambito della correzione dell’errore materiale, essendosi limitata ad indicare in modo catastalmente corretto detti beni, diversa è la valutazione da compiere con riferimento alla menzionata particella n. (OMISSIS). La circostanza che la Corte d’appello abbia incluso, nella parte in fatto della sentenza impugnata, la particella in questione tra quelle che avevano formato oggetto di domanda di rilascio da parte della società attrice e che quindi abbia pronunciato anche con riferimento a tale particella integra la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Dall’esame degli atti, consentito in considerazione della natura della censura proposta, emerge infatti che nell’atto di citazione la citata particella non era stata menzionata neanche con l’erroneo riferimento al foglio (OMISSIS), sicchè l’inclusione della particella stessa tra quelle oggetto della domanda della società attrice integra il denunciato vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Con riferimento a tale statuizione, invero, non è possibile discettare di possibile correzione di un errore materiale, giacchè la mancata indicazione di quel bene nell’atto di citazione, in assenza di correzioni nel corso del giudizio, non poteva avere altra conseguenza che quella della impossibilità di includere il bene tra quelli per i quali era stata invocata la tutela giurisdizionale, a nulla rilevando che la particella stessa fosse stata inserita nel decreto di trasferimento.

Con riferimento alla particella citata, dunque, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve, sul punto, essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, per avere la Corte d’appello ritenuto acquisto a titolo originario quello effettuato dalla SIGA s.r.l. agli incanti giudiziari, e sufficiente la mera produzione del decreto di trasferimento, pur se si era in presenza di un’azione di rivendicazione.

I ricorrenti invocano l’applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sia in ordine alla qualificazione dell’atto di acquisto a seguito di aggiudicazione, sia in ordine alla ininfluenza della eccezione di usucapione ai fini dell’attenuazione della probatio diabolica; alla posizione della attrice, del resto, non potevano giovare nè il riferimento alla documentazione presupposta dal decreto di aggiudicazione, giacchè detta documentazione in concreto non era in atti, nè il riferimento alla incontestata posizione del C. quale proprietario del compendio immobiliare al momento dell’aggiudicazione, dal momento che essi ricorrenti avevano contestato l’attendibilità del C..

Il secondo motivo deve essere rigettato, perchè la sentenza impugnata ha pronunciato sul punto correttamente, anche se deve esserne corretta la motivazione.

La Corte d’appello ha infatti errato nell’affermare la natura originaria dell’acquisto per effetto di decreto di trasferimento all’esito di una procedura esecutiva. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte è ormai saldamente orientata nel senso che “l’acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario ricollegandosi a un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato” (Cass., n. 27 del 2000). In tale pronuncia, questa Corte ha consapevolmente ribadito l’indicato orientamento, rilevando come quello secondo cui l’acquisto per effetto di decreto di trasferimento emesso all’esito di una procedura di esecuzione forzata sarebbe un acquisto a titolo originario, costituisca un isolato precedente (Cass. n. 4899 del 1980), non condivisibile, mentre più aderenti alla natura stessa della vendita forzata si appalesano decisioni antecedenti e successive a quella ora richiamata, secondo le quali l’acquisto di un bene in sede di esecuzione forzata, da parte dell’aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario e ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha appunto natura di acquisto a titolo derivativo e non originario in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (Cass., n. 2724 del 1969; Cass., n. 1299 del 1977;

Cass., n. 5888 del 1982; Cass., n. 443 del 1985; Cass., n. 15503 del 2000).

In senso analogo, si è poi ulteriormente affermato che l’acquisto di un’autovettura all’asta pubblica disposta in sede penale, diversamente dall’acquisto in sede di espropriazione forzata civile, è riconducibile tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ai quali fa riferimento l’ultima parte dell’art. 922, cod. civ., e ad esso non è, quindi, applicabile l’art. 2919 cod. civ., sicchè all’aggiudicatario è inopponibile l’acquisto a titolo particolare dall’originario proprietario (Cass., n. 11563 del 2003).

A tali principi la Corte d’appello di Bari non si è attenuta, avendo affermato la natura originaria dell’acquisto del diritto di proprietà da parte dell’aggiudicatario in una procedura di espropriazione forzata. L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, peraltro, non comporta la cassazione della sentenza impugnata, giacchè la Corte barese ha rigettato il motivo di gravame svolgendo anche altre argomentazioni, di per sè idonee a sorreggere la decisione adottata.

La Corte d’appello ha infatti osservato che “nel caso di specie l’esigenza della cosiddetta probatio diabolica, per altro attenuata dal fatto che gli odierni appellanti non hanno contrapposto alla pretesa dell’appellata società un titolo di contenuto identico e contrario a quello della medesima, può dirsi pienamente soddisfatta non solo perchè la precedente proprietà in capo al C. M. risulta accertata per tabulas attraverso gli atti delle procedure esecutive immobiliari n. (OMISSIS) culminate con il più volte menzionato decreto di trasferimento del 23/4/1976 (non può invero dimenticarsi che ai sensi dell’art. 567 c.p.c., comma 2 all’istanza di vendita deve essere allegata pure la documentazione relativa alle risultanze dei registri immobiliari), ma anche perchè gli stessi M. non hanno mai contestato che il precedente proprietario fosse il predetto C. ed anzi hanno posto tale circostanza a fondamento implicito delle loro difese, pervenendo persine a sostenere in capo al medesimo l’esistenza di un interesse che ne a-vrebbe legittimato la partecipazione al presente giudizio”.

E tale motivazione resiste alle censure che, sul punto, svolgono i ricorrenti. La Corte d’appello ha, in proposito, fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui “il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, non è, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un’eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l’onere di fornire alcuna prova, pur nell’opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), anche se la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell’attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto, tuttavia, l’opposizione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che – attenendo il thema disputandum all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto di esso da parte dell’attore – l’onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto, nel fallimento dell’avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare” (Cass., n. 13186 del 2002; Cass., n. 7529 del 2006).

Quanto, poi, alla invocata applicazione, da parte dei ricorrenti, del diverso principio, secondo cui “il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa) posizione di possessore” (Cass., n. 5472 del 2001; Cass., n. 11555 del 2007), deve rilevarsi che la stessa presuppone che si risolva in senso favorevole all’assunto dei ricorrenti la questione relativa alla esistenza di una situazione di possesso; situazione che la Corte d’appello ha escluso con una valutazione che forma oggetto di specifica censura nel terzo motivo di ricorso.

Si deve solo aggiungere che le critiche che i ricorrenti svolgono con riferimento alla utilizzazione, da parte della Corte d’appello, degli atti dei procedimenti esecutivi culminati con il decreto di trasferimento in favore della società resistente al fine di ritenere provata la proprietà in capo a C.M., appaiono inammissibili. Invero, se con esse i ricorrenti intendono sostenere che gli atti dei procedimenti esecutivi non erano in realtà stati acquisiti al giudizio introdotto dalla SIGA, il motivo sarebbe inammissibile giacchè il vizio dedotto sarebbe all’evidenza un vizio revocatorio. Ove invece non fosse questa l’esatta portata della censura e dovesse ritenersi che i ricorrenti abbiano inteso rilevare che nei fascicoli di detta procedura era carente la prova della proprietà in capo al C., del pari la censura sarebbe inammissibile per genericità e per violazione del principio di autosufficienza, non essendo riportato in ricorso il contenuto di quei fascicoli dai quali si dovrebbe desumere il contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello. Ove, infine, la censura dovesse essere interpretata nel senso che dai fascicoli dei procedimenti esecutivi non emergeva la prova di un possesso in capo al C. risalente ad epoca tale da consentire in suo favore l’acquisto per usucapione, la censura sarebbe manifestamente infondata, in quanto il principio dell’attenuazione del rigore probatorio, come si è già rilevato, opera nel caso di specie sulla base del titolo costituito dal decreto di trasferimento della proprietà dei beni in capo alla SIGA. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, per avere la Corte d’appello travisato in toto le risultanze delle prove orali e omesso ogni disamina di quelle documentali, attestanti entrambe pacificamente l’intervenuta usucapione della proprietà dei fondi posseduti dai M., e ciò sia laddove fosse stata applicata l’usucapione ordinaria che quella speciale, sicuramente applicabile ai terreni oggetto di causa. I ricorrenti si dolgono dell’apprezzamento, da parte della Corte d’appello, della prova testimoniale e della mancata valutazione del verbale di sopralluogo del CTU nel procedimento esecutivo a carico della SIGA s.r.l., nel quale M.T. chiaramente aveva manifestato e reso pubblica la propria intenzione di detenere quei beni come possessore.

La Corte d’appello avrebbe poi errato a non rilevare che, in considerazione della natura montana dei beni immobili in questione, il termine per l’usucapione abbreviata era già maturato alla data della citazione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha rilevato che il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di una situazione di possesso in capo al dante causa dei ricorrenti nel periodo (OMISSIS) argomentando non solo dalle dichiarazioni di C.M., ma anche ponendo a fondamento della propria decisione le deposizioni di altri testi, perfettamente in linea con quanto riferito dal C., e rispetto alle quali gli appellanti principali non hanno avanzato alcuna specifica censura.

La sia pur sintetica motivazione della sentenza impugnata si sottrae al denunciato vizio di motivazione. Occorre infatti premettere che “il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi, non può, invece, essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori; tale ricostruzione rimane nell’ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, attiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto, poi, al vizio di contraddittoria motivazione, questo presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata” (Cass., n. 7476 del 2001; Cass., n. 16038 del 2003). E’ noto, d’altra parte, che “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova” (Cass., n. 9662 del 2001;

Cass., n. 13910 del 2001; Cass., n. 11933 del 2003; Cass., n. 42 del 2009).

Nel caso di specie, ciò di cui si dolgono i ricorrenti, a ben vedere, altro non è che la valutazione del materiale istruttorio, ma non risultano evidenziati vizi logici nell’iter argomentativo che sorregge la decisione del giudice di merito, che peraltro ha confermato la valutazione in proposito già espressa dal giudice di primo grado. Ciò che viene richiesto con il mezzo di impugnazione in esame non è dunque un sindacato sulla congruità della motivazione della sentenza impugnata, ma una disamina delle risultanze istruttorie, orali e documentali, che chiaramente eccede l’ambito del giudizio di legittimità.

La conclusione cui si è pervenuti in ordine al motivo in esame rileva ovviamente anche quanto ai profili di censura svolti nel secondo motivo, presupponenti l’esistenza, in capo al dante causa dei ricorrenti e a questi ultimi, di una situazione di possesso utile ai fini dell’usucapione. L’esclusione del possesso rileva poi anche per escludere la fondatezza del motivo in esame quanto alla denunciata mancata considerazione della applicabilità, nel caso di specie, della usucapione abbreviata.

Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, per avere la Corte d’appello accolto l’appello incidentale di SIGA s.r.l., nonostante l’eccepita inammissibilità dello stesso e in assenza di ogni presupposto di fatto e di diritto, limitandosi a sostenere che era mancata la prova della interversione del possesso, e per avere condannato essi ricorrenti al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in misura eccedente il valore dei beni oggetto del contendere.

I ricorrenti si dolgono quindi del fatto che SIGA s.r.l. abbia introdotto in appello, e la Corte d’appello abbia accolto, una domanda nuova, e precisamente quella di restituzione dei beni, laddove la domanda originariamente proposta era quella di rivendicazione, in relazione alla quale era mancata la probatio diabolica. Al contrario, la situazione originaria era una situazione di possesso, rispetto alla quale quindi non era richiesta alcuna interversione, come invece erroneamente affermato dalla Corte d’appello. Del resto, il giudice di primo grado aveva ampiamente motivato sulla esistenza del dedotto possesso.

Con riferimento alle spese, infine, i ricorrenti rilevano che l’importo per spese liquidato dalla Corte d’appello ammonta a circa 35.000 Euro, di gran lunga superiore al valore dei beni contesi.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, con la prima censura contenuta nel quarto motivo, imputano alla sentenza impugnata una statuizione che in essa non si rinviene. Risulta, invero, dalla sentenza che il Tribunale, con riferimento al periodo antecedente all’aggiudicazione e al decreto di trasferimento dei beni alla SIGA s.r.l., ha qualificato il rapporto del dante causa dei ricorrenti con i medesimi beni in termini di detenzione, mentre, per il periodo successivo al (OMISSIS), ha ritenuto sussistente una situazione di possesso; risulta altresì che l’originaria attrice ha proposto appello incidentale su tale capo della sentenza di primo grado, mirando ad eliminare l’accertamento della situazione di possesso, dovendosi ricondurre il rapporto dei convenuti con i beni oggetto di rivendicazione, anche per il periodo successivo al (OMISSIS), ad una mera detenzione, non essendo mai intervenuto un atto di interversione del possesso.

La Corte d’appello ha accolto il motivo di appello incidentale rilevando come il Tribunale avesse errato nel qualificare come possesso la relazione dei convenuti (attuali ricorrenti) con i beni oggetto del decreto di trasferimento in assenza di prova di una qualsivoglia opposizione degli stessi contro la società aggiudicataria del compendio immobiliare. Inoltre, deve rilevarsi che la domanda di rilascio dei beni era stata introdotta dalla società attrice sin dall’atto di citazione; ed è questa la domanda accolta dal Tribunale, che ha condannato i convenuti al rilascio dei beni per effetto dell’accoglimento della domanda di rivendicazione proposta dalla SIGA s.r.l.. Del resto, non può non evidenziarsi che proprio la mancanza di una statuizione sull’azione di natura personale di restituzione dei beni forma oggetto del ricorso incidentale, con il quale si deduce appunto il vizio di omessa pronuncia sul punto.

Tale essendo la portata della sentenza di primo grado e di quella di appello appare evidente come la prima censura contenuta nel motivo in esame non sia pertinente e idonea a dimostrare l’esistenza del denunciato vizio.

Per quanto attiene alla censura concernente la statuizione sulle spese, la stessa appare inammissibile, giacchè la Corte d’appello ha fatto applicazione del criterio della soccombenza e i ricorrenti si dolgono unicamente della entità della liquidazione delle spese, ma non deducono la violazione della tariffa professionale.

La soluzione cui si è pervenuti nell’esame del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale SIGA s.r.l. ha denunciato omessa pronuncia in merito all’azione restitutoria da essa proposta e violazione e falsa applicazione delle norme in tema di azione restitutoria e di quelle che regolano l’interpretazione della domanda giudiziale, e vizio di motivazione.

La ricorrente rileva che aveva proposto anche un’azione personale di rilascio, sulla quale non è intervenuta pronuncia alcuna, non potendosi la stessa ritenere assorbita nella reiezione della riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale relativamente al fabbricato di cui alla particella n. (OMISSIS), trovando fondamento nella mancata inclusione nell’atto di citazione del fabbricato stesso tra quelli ai quali si riferiva la citazione, è inidonea a determinare un interesse della ricorrente incidentale all’esame del suo motivo di ricorso, atteso che le doglianze dalla stessa proposte in ordine al mancato esame dell’azione personale di restituzione non potrebbero giammai essere estese alla citata particella, estranea all’ambito oggettivo del giudizio, e quindi anche della domanda di restituzione.

In conclusione, accolto, nei termini indicati, il primo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo per la restante parte e il secondo motivo, dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla particella n. (OMISSIS).

L’accoglimento del ricorso, sia pure nei limiti prima indicati e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio comporta la necessità di provvedere sulle spese dell’intero giudizio. In proposito, il Collegio ritiene che, in considerazione dell’esito della controversia alla luce dell’accoglimento del ricorso principale con riferimento all’unica particella compresa nel compendio immobiliare consistente in un fabbricato, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale limitatamente alla particella n. (OMISSIS); cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla indicata particella;

rigetta il ricorso principale nel resto; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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