Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20037 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13762/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Valtur Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Ernesto Carnevale e

dall’Avv. Franco Caracciolo Di Sarno, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, Via Angelo Brofferio, n. 3, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 25/49/09, depositata il 3 aprile 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avv. Pietro Garofoli che insiste per l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta da Valtur Spa avverso tre avvisi di accertamento per gli anni 2002, per Irpeg e Irap, e 2003 per Iva, sicchè riduceva la ripresa a tassazione, riconosceva l’utilizzabilità delle perdite non compensate e rideterminava le sanzioni.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, rigettando l’appello della contribuente e dell’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste con controricorso la Valtur Spa, la quale propone altresì ricorso incidentale con tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e art. 2697 c.c., nonchè dei principi generali in materia di capacità dimostrativa della fattura avendo la CTR addossato sull’erario l’onere della prova dell’inesistenza dell’operazione di cui alla fattura n. (OMISSIS) intestata alla Sotim Srl.

1.1. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, non avendo la CTR, quanto alla medesima fattura, considerato gli elementi prodotti in giudizio dall’Ufficio, tali da ingenerare il ragionevole sospetto dell’inesistenza dell’operazione. 1.2. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla medesima questione, insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso.

1.3. I motivi, da esaminare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei termini che seguono.

1.4. Secondo il consolidato orientamento della Corte, “in tema di contenzioso tributario il diritto alla detrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19 non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie della fattura, documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, sicchè ove l’amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, adducendo la falsità del documento e quindi l’inesistenza di un maggior imponibile, provare che l’operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere. Tale prova può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, e solo qualora li ritenga dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, consentirà al contribuente, che ne diviene onerato, di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.” (Cass. n. 17977 del 2013; Cass. n. 25775 del 2014; Cass. n. 967 del 2016). Orbene, la CTR non ha omesso la propria motivazione ma, nel valutare che la sola causale della fattura (“assistenza tecnica evento BIT”) fosse idonea a provare lo svolgimento di una effettiva attività da parte della Sotim Srl a favore della Valtur Spa, non ha considerato – con un evidente salto logico – che nessun chiarimento è stato fornito dalla contribuente sull’oggetto della prestazione, non ha fornito documentazione idonea a comprovare l’operazione, nè, infine, ha considerato che la Sotim Srl, quale holding di gestione del gruppo societario, non può considerarsi, in assenza di specifica e diversa allegazione (il cui onere incombe sulla contribuente), mero fornitore di prestazioni.

2. Con il quarto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, identificato nella mancanza della prova che le perdite pregresse di cui il contribuente poteva disporre per l’anno 2002 non fossero già state utilizzate negli anni successivi 2003-2005.

2.1. Il motivo è inammissibile, traducendosi la doglianza più in una censura per la mancata attivazione dei poteri istruttori da parte della CTR in ordine alla verifica dell’eventuale (e in quali limiti) utilizzazione delle perdite da parte della Valtur nelle annualità successive, che in una asserita carenza motivazionale, tanto più che lo stesso Ufficio era in grado di valutare compiutamente la situazione reddituale delle annualità successive, essendo in possesso, istituzionalmente, delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2003-2005 del contribuente.

3. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per motivazione apparente in ordine alla determinazione delle sanzioni.

3.1. Il motivo è infondato.

La CTR ha motivato espressamente affermando “l’Ufficio, in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1, 2, 3 e 7, ha ben operato irrogando la minore delle sanzioni che risultano dal confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico”.

Tale motivazione è del tutto congrua al motivo di impugnazione come riprodotto dall’Ufficio, secondo il quale “l’Ufficio fa presente che negli avvisi di accertamento notificati esso ha già provveduto, per ciascun atto, ad irrogare la minore delle sanzioni risultanti dal confronto… tra cumulo materiale e cumulo giuridico… essendo stati notificati contemporaneamente più accertamenti… potrebbe ritenersi applicabile anche il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5,… trattandosi di atti tra loro collegati ed impugnati, a seguito della decisione del giudice per ciascun atto provvederà poi alla rideterminazione delle sanzioni”.

4. Passando al ricorso incidentale la contribuente denuncia:

– insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55,comma 1, per fatture non ancora ricevute;

– insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55,comma 1, per l’ammortamento dell’indennizzo per la risoluzione di contratto di locazione;

– insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le fatture n. (OMISSIS).

4.1. Tutti i motivi sono inammissibili – oltre che per difetto di autosufficienza e per il cumulo delle doglianze – per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non avendo il ricorrente incidentale formulato alcun quesito di diritto, nè il necessario momento di sintesi.

5. In accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, inammissibile il quarto e infondato il quinto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Il ricorso incidentale, invece, va rigettato per l’inammissibilità dei motivi.

PQM

La corte, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, inammissibile il quarto e infondato il quinto, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; rigetta il ricorso incidentale per inammissibilità dei motivi.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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