Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20037 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6415-2012 proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato SILVIO GALLUZZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CINZIA DELLA QUEVA MAVI;

– ricorrente –

contro

G.R., T.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNG.RE DEI MELLINI 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

NICOLETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati ITALO DE ZIO DI

MYRA, ANDREA SCANDURRA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2606/2011 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

26/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2036 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato DE NITTO Alessia, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DELLA QUEVA MAVI Cinzia, difensore della ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12-3-2008 i coniugi T.M. e G.R. esponevano che la prima aveva acquistato da S.L.A., con atto del (OMISSIS), un appartamento nello stabile di via (OMISSIS); che il (OMISSIS) i condomini erano stati informati della conclusione di un contenzioso intentato da terzi contro il Condominio nel 2001 per infiltrazioni di acqua, conclusosi con la soccombenza del medesimo; che, pertanto, gli esponenti erano stati costretti a versare la somma di lire 1.675,58, oltre ad Euro 139,88 per spese dell’avvocato ed Euro 128,71 per la perizia dell’ing. L.. Tanto premesso, gli attori convenivano la S. dinanzi al Giudice di Pace di Bari, per sentirla condannare al rimborso delle somme versate.

Con sentenza in data 11-5-2009 il giudice adito rigettava la domanda, rilevando che dalle ricevute prodotte si evinceva che era stato il solo G. a pagare quanto preteso in restituzione, sicchè doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della T..

Avverso la predetta decisione proponevano appello gli attori, deducendo che il loro rapporto di coniugio in comunione legale giustificava il fatto che fosse stato il G. ad anticipare le somme nell’interesse della moglie, anche a titolo di utile gestione, sebbene la moglie fosse unica proprietaria; che il giudice aveva errato nel non considerare il G. parte del giudizio e nel non regolare la sua posizione, totalmente ignorata nella sentenza impugnata; che l’obbligo di pagamento era sorto in base alla delibera condominiale di resistere nel giudizio, adottata prima della vendita dell’appartamento alla T., e non con la delibera di riparto spese del 2003.

Nel costituirsi, l’appellata eccepiva, in particolare, che il certificato di matrimonio invocato dagli appellanti non era stato depositato ritualmente in giudizio; che il G. non aveva alcun titolo per chiedere la restituzione della somma, in quanto non proprietario; che in ogni caso la T. aveva partecipato a tutte le assemblee in cui si era discusso della gestione della lite, senza mai informare l’appellata, la quale non aveva mai potuto esprimersi in punto di transazione della lite o di correttezza del riparto, considerato anche che l’appartamento era servito da una colonna montante diversa e non interessata dal contenzioso.

Con sentenza in data 26-7-2011 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, condannava la S. al pagamento in favore del G. della somma di Euro 1.944,17, oltre interessi legali fino al saldo.

Il giudice di appello, in particolare, nel premettere che l’obbligazione di pagamento delle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni grava su chi riveste la qualità di condomino al momento in cui l’obbligo di conservazione sia sorto e non su colui che riveste tale qualità nel momento in cui il debito sia stato giudizialmente accertato, rilevava che, nella specie, benchè la sentenza sfavorevole al Condominio e la relativa delibera di ripartizione degli oneri fosse di parecchi anni successiva alla vendita, avvenuta nel dicembre del 2003, il contenzioso era invece precedente (2001) e riguardava infiltrazioni provenienti da una parte comune. Ciò posto, il giudice del gravame riteneva applicabile l’art. 2036 c.c., avendo il G. pagato (gestendo gli affari della T. in quanto con lui convivente nell’edificio) un debito della S., credendosi debitore in forza di un errore scusabile generato dalla delibera condominiale di riparto.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.A., sulla base di tre motivi.

G.R. e T.M. hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 2036 e 2697 c.c., artt. 100, 112 e 115 c.p.c.. Nel far presente che la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di ripetizione d’indebito spetta al soggetto cui sia legalmente riferibile il pagamento non dovuto, il quale deve fornire la prova del pagamento, sostiene che la T., non avendo dato la prova di aver pagato la somma di cui ha chiesto il pagamento, è carente di legittimazione attiva a formulare domanda di restituzione della predetta somma alla S..

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 2028, 2036, 2697 e 2729 c.c., artt. 100, 112 e 115 c.p.c.. Nel premettere che non vi è prova del rapporto di coniugio e di convivenza tra il G. e la T., stante la irritualità del deposito del certificato di matrimonio, deduce che l’art. 2036 c.c. disciplina i rapporti tra colui che paga un debito altrui e colui che riceve il pagamento, e non tra colui che effettua erroneamente il pagamento del debito altrui e il terzo. Sostiene, pertanto, che il G. avrebbe dovuto rivalersi nei confronti di colui che ha percepito indebitamente il pagamento, non già nei confronti della Sorveglia, verso la quale non vanta alcun titolo. Fa presente, inoltre, che l’elemento costitutivo dell’art. 2036 c.c. consiste nel credersi debitore in base ad un errore scusabile, laddove nella specie il G. era consapevole che l’appartamento di via (OMISSIS) era di esclusiva proprietà della T., non rientrante in un eventuale regime di comunione legale, e che, pertanto, ogni spesa ed onere del predetto bene ricadeva esclusivamente sulla stessa T..

Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce, in particolare: a) che la Corte di Appello ha omesso di esaminare le deduzioni svolte dall’appellata circa l’insussistenza a suo carico dell’obbligazione di pagamento delle spese in questione, in quanto relative alla manutenzione di una colonna montante diversa da quella che serviva l’appartamento di sua proprietà poi ceduto alla T.; b) che la T., venendo meno ai principi di buona fede e correttezza, non ha mai informato la convenuta delle varie assemblee condominiali attinenti il giudizio in corso tra IN CENTRO ARREDI e il Condominio; c) che, nonostante le deduzioni svolte al riguardo dalla S., il giudice del gravame ha omesso di verificare se le somme versate per il pagamento dell’ing. L. fossero effettivamente imputabili al giudizio tra il Condominio ed IN CENTRO ARREDI.

2) Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, muovendo contestazioni riguardo alla legittimazione attiva di un soggetto (la T.) che non risulta destinatario della pronuncia di condanna al pagamento, emessa in favore del G..

Nessuna concreta utilità, pertanto, potrebbe derivare alla ricorrente dall’accoglimento del motivo in esame, che lascerebbe impregiudicata la sua condanna in favore dell’altro convenuto.

Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, poichè l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire -sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c.-, va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (tra le tante v. Cass. 23-5-2008 n. 13373; Cass. 19-5-2006 n. 11844; Cass. 27-1-2006 n. 1755; Cass. 26-72005 n. 15623; Cass. 18-4-2001 n. 5702).

3) Il secondo motivo appare, invece, fondato, per le ragioni di seguito esposte.

La Corte di Appello ha ritenuto che il diritto del G. ad ottenere il rimborso delle somme reclamate nel presente giudizio trae fondamento nell’art. 2036 c.c. (indebito soggettivo), avendo il predetto pagato (gestendo gli affari della T. in quanto con lui convivente nell’edificio) un debito della S., credendosi debitore in forza di un errore scusabile generato dalla delibera condominiale di riparto.

Nel fondare nel disposto dell’art. 2036 c.c. il diritto del G. ad ottenere dalla convenuta il rimborso delle somme pagate, il giudice del gravame non ha considerato che, in tema di ripetizione dell’indebito soggettivo, passivamente legittimato alla relativa azione è l'”accipiens”, cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, al quale va, pertanto, rivolta la domanda di restituzione (Cass. 29-5-2009 n. 5257).

Legittimato passivo all’azione di ripetizione d’indebito soggettivo, infatti, è esclusivamente l’accipiens e non il vero debitore, a meno che l’accipiens non si sia privato del titolo o delle garanzie del credito (Cass. 24-6-1980 n. 5257); ipotesi, quest’ultima, che nella specie non risulta nemmeno dedotta dagli attori.

Alla luce di tali assorbenti considerazioni, in accoglimento del motivo in esame si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, il quale deciderà attenendosi agli enunciati principi di diritto, e pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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