Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20036 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20036 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12800-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CASSANO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA n.262, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSANDRA STASI;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 2848/27/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCTA di
FOGGIA, depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Con sentenza in data 21 ottobre 2016 la Commissione tributaria
regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, respingeva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 1513/7/14 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che
aveva accolto il ricorso di Cassano Lorenzo contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2009. La CTR osservava in
particolare che la sentenza appellata doveva essere pienamente
confermata sia in punto affermazione di invalidità dell’atto impositivo
impugnato per violazione del contraddittorio endoprocedimentale sia
quanto all’affermazione di infondatezza delle riprese fiscali oggetto di
lite (deducibilità costi, correlativa detraibilità IVA).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione
degli artt. 12, legge 212/2000, 53, 54, TUIR, poiché la CTR ha
confermato il giudizio di invalidità dell’avviso di accertamento
impugnato a causa del mancato rispetto del principio di diritto del
contraddittorio endoprocedimentale.
La censura è fondata.
Ric. 2017 n. 12800 sez. MT – ud. 05-07-2018
-2-

MANZON e disposta la motivazione semplificata.

Va ribadito che:
-«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di
contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta
l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di

abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente
per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è
rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato
vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti
specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015,
Rv. 637604 – 01):
-«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di
contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg
ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale,
vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”» (Sez. U, Sentenza n.
24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 — 01).
La sentenza impugnata è univocamente difforme da tali principi di
diritto, essendo del tutto pacifico che quello in questione è un avviso di
accertamento emesso “a tavolino”, non essendovi stato alcun previo
accesso presso i locali di esercizio dell’attività professionale (notarne)
del contribuente.
Escluso quindi un obbligo generalizzato di contraddittorio
endoprocedimentale, rispetto all’IVA il giudice tributario di appello
dovrà quindi in sede di rinvio effettuare la c.d. “prova di resistenza” in
relazione alle riprese IVA ossia verificare in concreto la “non
pretestuosità” dell’opposizione, con specifico e particolare riguardo
alla sua efficacia nella fase dell’istruttoria amministrativa, ove si fosse in
Ric. 2017 n. 12800 sez. MT – ud. 05-07-2018
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enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non

quella sede effettuato il contraddittorio, nei termini sanciti anche dalla
giurisprudenza unionale («Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di
garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le
conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del
diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta

del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in
mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto
comportare un risultato diverso», Corte di giustizia dein
2

014, ( I 9 9-130/13, Kami

3 luglio

Ini(‘lwationa1 I _10 ,1 l. t). , motivazione, punto

82, dispositivo, n. 3, seconda parte).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il
terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 5 luglio 2018
Il reeiif
Ett

\

violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine

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