Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20036 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 24/07/2019), n.20036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15495/2014 proposto da:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo

studio dell’avvocato MARCO MARIANI (STUDIO MARIANI), rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO AUGUSTO MELIS COSTA;

– ricorrente –

contro

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FORESTALI (S.N.A.F.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato MARIA FORTUNA

BIFANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/07/2013 R.G.N. 535/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, e ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA FORTUNA BIFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 279/2013, ha respinto il gravame proposto dall’Ente Foreste della Sardegna nei riguardi della pronuncia L. n. 300 del 1970, ex art. 28, con la quale il Tribunale di Cagliari, in esito alle due fasi proprie del rito, aveva dichiarato, illegittima la condotta consistita nell’avere denegato al Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (S.N.A.F.) il godimento dei diritti di assemblea e fruizione dei permessi sindacali.

2. La Corte premetteva che, secondo la legge regionale di disciplina dell’Ente Foreste (L.R. n. 24 del 1999, art. 9), per il relativo personale la contrattazione avveniva sulla base di un autonomo comparto.

Sosteneva poi che, nell’ambito di tale comparto, l’applicazione del C.C.N.L. (privato) degli operai agricoli, richiamato dalla predetta norma regionale e la contrattazione integrativa, parimenti ivi regolata, non costituissero fonti gerarchicamente ordinate, ma coesistenti e tali per cui il C.C.N.L. trovava applicazione nei limiti in cui non disponesse il C.C.I.. Non era dunque possibile, per individuare i requisiti per il godimento dei diritti sindacali, fare riferimento alla partecipazione alla sottoscrizione del C.C.N.L., dovendosi avere piuttosto riguardo alla L.R. n. 31 del 1998, art. 67, che, regolando in via generale la disciplina dell’attività sindacale nell’ambito degli enti regionali, vi ammetteva le OO.SS. munite di rappresentanza non inferiore al 5%, intendendosi sostituiti i C.C.N.L. nazionali con i C.C.L. regionali. Poichè la sussistenza di una tale rappresentatività, nell’ambito dell’autonomo comparto, era pacifica, ricorreva, secondo la Corte territoriale, il diritto dello S.N.A.F. alla fruizione endoaziendale delle prerogative sindacali.

3. L’Ente Foreste ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Lo S.N.A.F. ha depositato controricorso tardivo, partecipando poi alla discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per mancato deposito della Delib. di autorizzazione alla proposizione del ricorso e della determina di incarico al legale.

Vale infatti l’insegnamento, reso proprio in controversia riguardante l’Ente Foreste, secondo cui “l’organo rappresentativo di un ente pubblico non territoriale può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell’organo deliberante (ove esistente) salva diversa specifica previsione legale o statutaria. Ne consegue che, in assenza di una norma di carattere generale che richieda una simile autorizzazione, è onere del ricorrente, il quale deduce l’irregolare costituzione dell’ente pubblico non territoriale per mancata produzione della Delib. autorizzati va, provare che lo statuto dell’ente contenga una simile previsione” (Cass. 29 ottobre 2009, n. 22994), il che non è avvenuto nel caso di specie, sicchè l’eccezione resta priva di sostegno.

Quanto alla legittimazione del difensore, è invece sufficiente la sussistenza della procura alle liti, rilasciata dal Presidente dell’Ente con procura speciale, regolarmente autenticata, a margine del ricorso.

2. Inammissibile è poi anche l’eccezione sollevata da S.N.A.F. sul presupposto che fossero passate in giudicato pronunce di merito che riconoscevano le prerogative sindacali di S.N.A.F. presso l’Ente Foreste: infatti tale eccezione non è stata accompagnata nè dalla trascrizione, nè dalla produzione di quelle sentenze, sicchè la portata di esse è del tutto insondabile.

3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3), mentre il secondo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

L’Ente Foreste, illustrando congiuntamente i due motivi, sostiene che, con la L.R. n. 12 del 2002, modificandosi la L.R. n. 24 del 1999, si era introdotto un sistema che prevedeva la regolazione dei rapporti di lavoro presso l’Ente Foreste in base ad un C.C.N.L. di diritto privato, cui la legge stessa (L.R. n. 24 del 1999, art. 9, come modificato appunto dalla L.R. n. 12 del 2002, art. 6) rinviava, in una con un C.C.I. regionale, di diritto pubblico, disciplinato, per quanto riguarda la composizione dell’organismo datoriale preposto alle trattative, sempre dall’art. 9 cit., al comma 2.

A dire dell’Ente Foreste, poichè lo S.N.A.F. rappresentava i dipendenti del settore agricolo forestale privato, esso non poteva dirsi organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto, come prescritto dalla L. n. 31 del 1998, art. 60 e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, sicchè non poteva partecipare alle trattative attinenti alla contrattazione collettiva in ambito pubblicistico e quindi neppure godere dei diritti sindacali rivendicati in causa.

Per altro verso, l’Ente sostiene l’erroneità dell’assunto della Corte territoriale, secondo cui il contratto collettivo integrativo avrebbe potuto essere inteso come di primo livello e contesta pertanto che la rappresentatività possa essere valutata secondo le norme che la L.R. 31/1998 destina alla contrattazione regionale solo in quanto contrattazione di primo livello.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

5. Il godimento delle prerogative sindacali rivendicate in causa discende, nell’ordinamento della contrattazione privata, come in quello della contrattazione pubblica, dalla partecipazione alle trattative attinenti alla stipula dei contratti collettivi da applicare in azienda o presso l’ente o struttura amministrativa di riferimento.

Ciò è conseguenza dell’evolversi in tal senso dell’intero sistema delle relazioni sindacali, secondo quanto previsto, per il settore privato, dalla L. n. 300 del 1970, art. 19, come inteso a seguito di Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, che appunto radica in tale presupposto la possibilità di costituire r.s.a. (che è a propria volta presupposto delle prerogative di cui alle successive norme dello Statuto dei Lavoratori) e, per l’impiego pubblico, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 42,comma 2.

Tuttavia, mentre in ambito privato l’accesso alle trattative è questione di mero fatto, derivante dalla capacità dell’O.S. di farsi interlocutore del datore di lavoro, in ambito pubblico, i principi di fondo di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, sono nel senso che, a livello nazionale, la partecipazione sindacale alla contrattazione collettiva dipende da un sistema di misurazione di essa stabilito dalla legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43) e che fissa nel 5% la soglia minima, mentre a livello integrativo tale partecipazione è rimessa, per effetto indiretto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 5, ai criteri in proposito stabiliti dalla contrattazione nazionale.

6. Il quadro di cui sopra è reso più complesso, nell’ambito oggetto di causa, dal fatto che la Regione Sardegna è intervenuta con propria legislazione che prevede sia una disciplina generale (L.R. n. 31 del 1998), propria del personale della Regione e degli entri strumentali di essa, sia una disciplina specifica (L.R. n. 24 del 1999) per l’Ente Foreste, solo recentemente modificata dalla L.R. n. 8 del 2016 e L. n. 43 del 2018, qui estranee ratione temporis alla questione da dirimere.

La disciplina della L.R. n. 24 del 1999, art. 9, come modificato dalla L.R. n. 12 del 2002, art. 6, prevede in particolare che i rapporti di lavoro siano per legge regolati da un C.C.N.L. di diritto privato, cui la norma fa espresso rinvio ed inoltre da un “contratto integrativo regionale” (C.C.I.R.).

Si pone quindi il problema di stabilire attraverso quali regole, specie allorquando un sindacato non sia parte della contrattazione nazionale privata richiamata, il medesimo sia da ritenere legittimato alla contrattazione integrativa pubblicistica e possa di conseguenza godere delle prerogative sindacali che da ciò derivano.

In proposito, se pure si ammetta, tenuto conto altresì dell’implicito richiamo di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1,comma 3, che le Regioni, ordinarie o a statuto speciale, possano (in limiti che non mette conto approfondire) introdurre regole destinate ad adattare il sistema dell’impiego pubblico alle specifiche esigenze locali, è indubbio che tali interventi normativi vadano condotti, qui anche in forza dell’art. 3 Statuto Regionale Sardegna, in armonia con i principi generali del’ordinamento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale, quale è qualificato il D.Lgs. n. 165 del 2001, dallo stesso art. 1, comma 3 di esso.

Si deve poi considerare che, discutendosi della disciplina di prerogative sindacali da esercitare presso un ente pubblico, il rispetto del sistema di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, ma anche più a fondo del principio di legalità organizzativa (art. 97, comma 2, Cost.), impongono che la posizione delle OO.SS. rispetto all’azienda sia ricavata a partire da specifiche previsioni normative di riferimento.

Tuttavia, in ambito pubblicistico ed a livello generale, come detto, una O.S. che raggiunga una rappresentatività del 5% sul piano nazionale, ottiene al contempo il diritto di partecipare alla contrattazione nazionale (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 1) ed il conseguente diritto alle prerogative sindacali (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 42, comma 2).

Se però la disciplina del rapporto di lavoro, in ambito regionale, è, come nel caso di specie, rimessa per legge ad una contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, va da sè che l’O.S. che sia estranea a tale contrattazione finisca per non vedersi garantito l’accesso alle prerogative sindacali, perchè, da un lato, quello della partecipazione alla contrattazione nazionale privata non è criterio cui la legge riconnetta – rispetto ad enti pubblici – un tale effetto; mentre, d’altra parte, anche ove volesse affermarsi che la legittimazione alla contrattazione integrativa dovesse essere regolata anche in questo caso dalla contrattazione nazionale (il che è assai dubbio, perchè il C.C.N.L. qui applicato è di origine privata e non discende dalla disciplina dei C.C.N.L. dell’impiego pubblico di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43), la partecipazione dei sindacati non firmatari di quel C.C.N.L. privato potrebbe risultare a priori vanificata se un siffatto contratto regoli la contrattazione collettiva integrativa, come è normale che sia, solo in relazione ad organismi aderenti alla OO.SS. firmatarie e non certo rispetto ad altre OO.SS. terze.

E’ dunque chiaro che il complesso sistema di contrattazione stabilito dalla normativa sarda per l’Ente Foreste debba ricevere un’interpretazione di più ampio respiro, onde evitare disarmonie con l’effettività del pluralismo sindacale di cui è espressione l’art. 39 Cost. e che si verificherebbe ove ne risultasse compresso a priori l’esercizio delle prerogative per organizzazioni pur munite di rappresentatività nell’ente di riferimento, ma anche con l’art. 116 Cost. e con lo Statuto speciale per la Sardegna, nella misura in cui tale effetto dovesse altrimenti derivare da una disciplina regionale disallineata rispetto alle norme fondamentali della Repubblica sull’impiego pubblico.

7. Non viene in gioco il rapporto da ravvisare tra il C.C.N.L. privato di cui si è detto ed il C.C.I.R. che ad esso è destinato ad accompagnarsi, su cui la Corte d’Appello si attarda, ma che non costituisce l’oggetto diretto del contendere in questa sede, ove deve più limitatamente apprezzarsi se, a normativa data, siano da riconoscere o meno le prerogative rivendicate.

Ciò che specificamente rileva sono invece due aspetti, consistenti nella creazione, ad opera della legislazione regionale, di uno specifico comparto di contrattazione destinato esclusivamente all’Ente Foreste e nella qualificazione, espressa dalla stessa normativa (cit. L. n. 24 del 1999, art. 9), del C.C.I. quale contratto “regionale”.

7.1 A quest’ultimo proposito si osserva che, mentre la disciplina generale regionale, afferma che la contrattazione collettiva è “regionale o integrativa” (L.R. n. 31 del 1998, art. 58), nel caso di specie si ha un contratto che è definito, al contempo, “integrativo” e “regionale” (art. 9, comma 1, cit.), sicchè l’ambito territoriale e quello aziendale sono destinati necessariamente, per quanto riguarda l’Ente Foreste, a coincidere.

7.2 Mentre poi la legge regionale non regola in alcun modo le modalità proprie della contrattazione integrativa, in quanto essa è naturalmente destinata ad essere disciplinata ed a trovare legittimazione nella contrattazione regionale, è evidente come un tale ragionamento non possa valere nel momento stesso in cui, per effetto della creazione di un autonomo comparto, proprio di un solo ente e di caratura regionale, il livello integrativo e quello regionale vengano a coincidere.

Il sistema si presenta dunque come spurio rispetto alla disciplina generale di cui alla L.R. n. 31 del 1998, stante il fatto che la contrattazione in quella sede definita come integrativa lo è rispetto alla contrattazione regionale, mentre qui l’integrazione opera rispetto ad un C.C.N.L. nazionale e di diritto privato, ma non vi è dubbio che, letteralmente e strutturalmente, quella riguardante l’Ente Foreste sia contrattazione anch’essa definita e caratterizzata come “regionale”.

Pertanto, non potendo operare, per quanto già si è detto, il sistema di legittimazione alla contrattazione integrativa che si ispiri soltanto a quanto eventualmente previsto dalla contrattazione nazionale, non vi è ragione, nella menzionata logica di un’interpretazione coerente a Costituzione, per cui l’accesso alla contrattazione integrativa in questione non resti regolata da quanto la legislazione sarda prevede per la contrattazione regionale, quale appunto si connota, in questo caso, la contrattazione integrativa stessa e quindi dalla L.R. n. 31 del 1998, art. 60, che ammette alle trattative le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto (e come si è detto, l’Ente Foreste individua di per sè un comparto, secondo la legislazione regionale in questione) una rappresentatività non inferiore al 5%.

Nè, ad impedire l’applicazione della L.R. n. 31 del 1998, vale il fatto che essa (art. 1, comma 3) escludesse dal proprio ambito le categoria di personale i cui rapporti fossero già regolati da contratti collettivi all’epoca della sua entrata in vigore. Infatti, la successiva (e speciale) L. n. 24 del 1999, anche come modificata dalla L. n. 12 del 2002, prevede l’applicazione, per quanto non diversamente disposto, delle “leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica”, quale certamente è, per sua stessa definizione la L.R. n. 31 del 1998, art. 1, comma 2.

8. Neppure possono avere rilievo le difese dispiegate da Ente Foreste ed in qualche misura avallate da Cass. 29 luglio 2011, n. 16795, secondo le quali ad impedire l’esercizio dei diritti sindacali in questione starebbe il fatto che S.N.A.F. avrebbe natura di O.S. “privata”.

Il vigente ordinamento sindacale non prevede infatti una qualche qualificazione normativa delle organizzazioni sindacali basata su un carattere “privato” o “pubblico” del settore di interesse delle associazioni che la esprimono.

La legge, in regime di non attuazione dell’art. 39 Cost., conosce le sole qualificazioni da essa di volta in volta tracciate e, rispetto alla contrattazione in ambito di lavoro pubblico, esse riguardano solo le regole di rappresentatività (numerica) concreta di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43 o, per quanto qui interessa, di cui alla L.R. n. 31 del 1998, art. 67,formulato su basi analoghe rispetto alla normativa nazionale.

E’ pertanto solo da tale valutazione numerica che possono derivare i diritti alla partecipazione alle trattative per la contrattazione, come anche le conseguenti prerogative sindacali (qui inerenti permessi ed assemblee) oggetto di causa.

9. Tutto quanto sopra permette, per un verso, di concludere che la presente pronuncia si pone in continuità e non in contraddizione con Cass. 28 luglio 2008, n. 20522, anch’essa fondata sull’affermazione che le prerogative sindacali dipendano dal diritto delle OO.SS. a partecipare alle trattative per la contrattazione collettiva da applicare, in quel caso negate per mancanza di prova appunto di tale partecipazione.

Per altro verso, il sistema dell’Ente Foreste Sardo, così inteso per quanto attiene ratione temporis alla presente controversia, si allinea altresì all’evoluzione di sistema che è avuta, nel corso degli ultimi anni, per effetto della citata Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n. 231.

10. Pertanto, poichè la Corte d’Appello ha accertato, con statuizione non impugnata, che i requisiti numerici di rappresentatività nel comparto stabiliti dalla L.R. n. 31 del 1998, art. 67, nel caso di specie, ricorrono, va da sè la fondatezza delle conclusioni assunte nella sentenza impugnata in senso favorevole allo S.N.A.F..

11. Il ricorso, previa rettifica nei termini di cui sopra della motivazione della sentenza impugnata, va quindi respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

12. Va altresì fissato il seguente principio: “Il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all’ordinamento privatistico (L. n. 300 del 1970, art. 19, quale integrato da Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n. 231) ed a quello pubblicistico (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 42), della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate; conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale (art. 39 Cost.), oltre che conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale (art. 116 Cost.; art. 3, dello Statuto Speciale per la Sardegna), che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l’Ente Foreste, di cui alla L.R. n. 24 del 1999, art. 9, come modificato dalla L.R. n. 12 del 2002, art. 6 e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5% stabilita dalla L.R. n. 31 del 1998, art. 60”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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