Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20036 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 14/07/2021), n.20036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14202/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12 è domiciliata.

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. Produzione Serramenti Italia in persona

dei curatori, rappresentato e difeso dall’avv. Elio Cocorullo,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano n. 42, presso lo

studio dell’avv. Bruno Lo Giudice.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 10498/28/14, depositata il 3.12.2014.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 10.6.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

OSSERVA

La Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., cessata nell’ottobre 2007 a seguito di fusione per incorporazione nella (OMISSIS) s.r.l., successivamente fallita, con la quale era stato disconosciuto un credito IVA.

La CTR riteneva che l’Ufficio avesse introdotto una eccezione nuova in appello – il già avvenuto utilizzo in compensazione del credito Iva mentre nel giudizio di primo grado l’ufficio aveva contestato errori ed omissioni nella dichiarazione.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.

Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR rigettato il gravame sull’erroneo presupposto che l’ufficio avesse introdotto una eccezione nuova deducendo l’insussistenza del credito iva in quanto precedentemente utilizzato.

La censura è fondata.

1.1 Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie (recte, in senso lato) o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 22105 del 22/09/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 31224 del 29/12/2017).

Questa Corte ha affermato che il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 19, e art. 24, comma 2, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti (cfr. Cass., 18 giugno 2003, n. 9754; Cass., 2 aprile 2007 n. 8182; Cass., 3 agosto 2007 n. 17119; Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2009 n. 27209).

1.2. Nel contenzioso tributario, pertanto, costituisce eccezione in senso stretto lo strumento processuale attraverso il quale si faccia valere un atto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale (Cass., 11 luglio 2002 n. 10112), non potendo essere considerata tale – e non comportando, pertanto, la violazione del divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 – la nuova deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice, della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass., 12 agosto 2004 n. 15546, con riferimento alla posizione del contribuente), ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione, da parte dell’Amministrazione, delle censure mosse dal contribuente all’atto impugnato con il ricorso ed alle quali rimane circoscritta la indagine rimessa al giudice.

1.3 – Se dunque la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, comporta esclusivamente la preclusione delle eccezioni “nuove” e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in “mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa” con conseguente ampliamento del “thema decidendum” (Cass., 3 maggio 2002 n. 6347 – che esclude dal divieto di “ius novorum” le domande ed eccezioni con le quali si prospetti una “diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione agli elementi materiali della fattispecie già acquisiti al processo”), ne segue che, avuto riguardo all’oggetto del contendere come definito dal ricorso in primo grado del contribuente – individuato nella sussistenza del credito IVA e della integrazione della dichiarazione con riguardo alla detrazione IVA, la negazione del credito in quanto già compensato non rappresenta una eccezione nuova rispetto alla mancata presentazione della dichiarazione Iva, che tale credito consente di accertare e verificare.

Peraltro la ricorrente ha documentato, riproducendo il passaggio delle controdeduzioni in primo grado, che era stato tempestivamente dedotto che la cartella “recuperava l’iva causa maggiori compensazioni eseguite rispetto a quelle indicate” e aveva, pertanto, già introdotto l’eccezione erroneamente ritenuta nuova.

L’allegazione dell’Ufficio volta ad affermare la già avvenuta compensazione del credito Iva si limita alla mera specificazione di un fatto già acquisito al giudizio – l’insussistenza del credito IVA – e non introduce alcun elemento nuovo di indagine (cfr., Cass., 25 marzo 2011, n. 6921).

Il motivo deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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