Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20036 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10912-2012 proposto da:

F.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANASTASIO II n. 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

RADICIONI (avv. MAURO MAMELI), già rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO PISANO;

– ricorrente –

contro

C.R., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

C.A.A.M., F.A., FA.AN.,

F.I., F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 70/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

è presente l’Avvocato Mauro Mameli, ma non viene ammesso, in quanto

non fornito di procura notarile;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 4 marzo 2011, che ha rigettato l’appello proposto da F.E. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari e nei confronti di C.R., C.V., C.D., C.A.A.M., C.O., C.G., C.L., C.D., F.A., Fa.An., F.I. e F.P..

1.1. – Il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda proposta da F.E. di accertamento dell’usucapione del terreno sito in (OMISSIS), distinto al catasto terreni al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS) (già mappali (OMISSIS)), e aveva accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti C., dichiarandoli proprietari del terreno in qualità di eredi legittimi di Co.Gr..

2. – La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando che l’appellante F. aveva redatto nel 2002 l’atto integrativo della dichiarazione di successione di Co.Gr. ed aveva inserito il mappale (OMISSIS), così manifestando nei confronti dei coeredi, titolari del diritto, di non considerare il terreno di cui al predetto mappale come cosa propria; che, inoltre, il medesimo F. aveva dichiarato, nel 1981 e nel 1991, dinanzi al Giudice di pace di Cagliari, di essere in procinto di acquistare il terreno oggetto della domanda di usucapione. La Corte distrettuale, infine, ha ritenuto inammissibili le richieste istruttorie dell’appellante, che non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusione nel giudizio di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Ettore F., sulla base di nove motivi.

Resistono con controricorso C.R., + ALTRI OMESSI

Sono rimasti intimati C.A.A.M., F.A., Fa.An., F.I. e F.P..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2229 e 1158 c.c. e della legge n. 349 del 1990, art. 28 e ss. e si contesta il valore di prova presuntiva che la Corte d’appello aveva ricondotto alle denunce di successione del 1989 e del 2002 redatte dal sig. F. nell’interesse dei coeredi C., nella veste professionale di geometra, e da lui non sottoscritte. Del resto, entrambi i documenti erano ricognitivi dei beni caduti in successione nel 1989, al momento cioè dell’apertura della successione, là dove il ricorrente aveva Iniziato a possedere il terreno nel 1975.

2. – Con il secondo motivo è dedotta falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., art. 115 c.p.c. e ss. e art. 165 c.p.c. e ss. e si contesta che la Corte d’appello abbia valorizzato l’avvenuta produzione in giudizio delle denunce di successione da parte dell’appellante F., senza tenere conto che il predetto non era parte dei documenti indicati.

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione della L. n. 349 del 1990, artt. 28 e ss. e si contesta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la redazione delle denunce di successione dimostrava la consapevolezza della reale situazione di fatto del mappale oggetto della domanda di usucapione.

4. – Con il quarto motivo è dedotta falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., violazione dell’art. 190 c.p.c. e art. 1158 c.c., nonchè vizio di motivazione, e si lamenta che la Corte d’appello ha valorizzato l’ulteriore documento prodotto da F., e cioè la sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 525 del 2000, e le dichiarazioni ivi rese, pronunciata nella causa avente ad oggetto il riparto delle spese per il muro divisorio con il confinante V.M..

Il ricorrente evidenzia che si trattava in realtà di un’unica dichiarazione, quella resa in sede di interrogatorio nel 1981 – giacchè il contenuto della comparsa conclusionale non era dotato di autonomia -, che la dichiarazione non era stata effettuata nei confronti del proprietario Co.Gr. ma di un terzo, e che, poichè risaliva al 1981, era compatibile con il successivo maturare dell’usucapione.

5. – Con il quinto motivo è dedotta violazione degli artt. 12 preleggi, art. 1363 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione e si contesta la lettura frammentarla della sentenza del Giudice di pace, che aveva ritenuto il F. legittimato passivo della pretesa del confinante V. all’esito di accertamenti effettuati a mezzo CTU, dai quali era emerso che il F. appariva possessore dell’intero terreno, al quale si accedeva dal mappale (OMISSIS) di sua proprietà. La Corte d’appello aveva omesso di considerare tali circostanze e non aveva esaminato la documentazione fotografica che evidenziava l’accorpamento da lunga data, con asservimento pertinenziale, del mappale (OMISSIS) al mappale (OMISSIS), come prospettato nel secondo motivo di appello.

5.1. – Le doglianze prospettate con i primi cinque motivi – che possono essere esaminate congiuntamente perchè contestano, sotto plurimi profili, il ragionamento inferenziale di tipo presuntivo svolto dalla Corte d’appello per negare l’esistenza del possesso idoneo all’usucapione – risultano infondate.

In premessa va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprietà del bene, ed occorre, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 26641 del 2013).

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ricavato gli elementi indiziari del riconoscimento, da parte di F., della proprietà del terreno in capo ai coeredi Co. dai documenti afferenti la denuncia di successione, in particolare quella integrativa del 2002, nella quale era inserito anche il terreno identificato con il mappale (OMISSIS). La redazione dei documenti da parte del F. dimostrava la consapevolezza dell’appartenenza altrui del terreno e, allo stesso tempo, costituiva manifestazione di tale consapevolezza nei confronti dei proprietari del terreno, così realizzando quel comportamento non equivoco di riconoscimento ostativo al possesso ad usucapionem. L’assunto era confermato, secondo la Corte d’appello, dal tenore della dichiarazione resa dal sig. F. nel giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cagliari, in sede di interrogatorio libero in data 21 dicembre 1981, e ribadita nella comparsa conclusionale del 1991, nella quale il medesimo F. aveva affermato di essere proprietario di una parte soltanto del terreno a confine con il fondo di proprietà del contraddittore V., e di essere in procinto di acquistare le rimanenti parti dai rispettivi proprietari De.Gi. e Co.Gr..

La valutazione espressa dalla Corte di merito risulta immune da censure sotto il profilo sia dell’applicazione del regime della prova indiziaria, sia dei principi in tema di successioni, sia dell’adeguatezza della motivazione.

Quanto al primo aspetto, la Corte d’appello ha selezionato gli elementi che presentavano a suo giudizio una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria – documenti e dichiarazioni rese nel giudizio dinanzi al Giudice di pace – ed ha proceduto alla valutazione complessiva delle emergenze precedentemente isolate, accertando la concordanza tra le stesse, in grado di fornire una valida prova presuntiva (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 23201 del 2015).

Quanto al secondo profilo, ciò che viene in rilievo nel ragionamento della Corte d’appello non è la situazione di fatto del terreno, che necessariamente esulava dal contenuto delle denunce di successione, ma il riconoscimento del diritto reale in capo ai coeredi Co. che i predetti documenti esprimono in quanto redatti dal sig. F.. Nè può assumere rilievo, in senso contrario, la circostanza che la redazione è stata effettuata nella qualità professionale di geometra del ricorrente, trattandosi della stessa persona che l’anno prima (2002) ha redatto la denuncia di successione integrativa per ricomprendere il terreno di cui al mappale (OMISSIS) e l’anno dopo (2003) ha promosso giudizio per l’accertamento dell’avvenuta usucapione dello stesso terreno.

5.2. – Non sussistono neppure gli ulteriori vizi denunciati con il quarto e quinto motivo.

Il ricorrente, che lamenta una valutazione parziale della sentenza del Giudice di pace senza peraltro riportare il contenuto della stessa, come sarebbe stato necessario ai fini dell’autosufficienza del motivo, non coglie la ratio dell’apprezzamento svolto dalla Corte d’appello, che ha evidenziato come per tutto il giudizio dinanzi al Giudice di pace il sig. F. avesse sostenuto di essere in procinto di acquistare il terreno di cui al mappale (OMISSIS). Tale circostanza, inizialmente emersa in sede di interrogatorio libero, era stata poi ribadita negli scritti difensivi, fino al 1991, sicchè quanto meno fino a tale data doveva escludersi in capo al medesimo F. il possesso idoneo all’usucapione.

Nemmeno sussiste il vizio di omessa pronuncia sulla esistenza dell’asservimento pertinenziale del mappale n. (OMISSIS) al mappale (OMISSIS) di proprietà F., dedotto con il quinto motivo. La Corte d’appello ha negato l’esistenza del possesso ad usucapionem, come già il Tribunale, per l’avvenuto riconoscimento del diritto di proprietà in capo ai coeredi Co. in epoche (1981, 1989, 1991, 2002) non compatibili con il decorso del termine ventennale necessario per l’acquisto della proprietà, e tale decisione ha assorbito, rendendo superflua, ogni valutazione e conseguente pronuncia in ordine alla consistenza dei luoghi e alle modalità di utilizzo del terreno da parte di F..

6. – Con il sesto motivo è dedotta violazione degli artt. 2712, 832, 1140 e 1158 c.c. e si contesta che, a fronte del mancato disconoscimento della conformità della documentazione fotografica allo stato dei luoghi, la Corte d’appello non ha considerato che l’asservimento del terreno ad area di sgombero costituiva uno dei possibili modi di esercizio del diritto di proprietà.

6.1. – La doglianza è infondata per le ragioni sopra indicate.

7. – Con il settimo motivo è dedotta violazione degli artt. 187 e 112 c.p.c. e si contesta il rigetto delle istanze istruttorie, che erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, nelle quali l’attore F. aveva concluso “come in atti”. Non vi era stata rinuncia alle istanze avanzate nel corso del giudizio di primo grado, e difatti il Tribunale aveva argomentato nella parte iniziale della sentenza sull’ammissibilità e rilevanza delle prove richieste dall’attore.

8. – Con l’ottavo motivo è dedotta violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. sotto il profilo dell’ultrapetizione, e si contesta che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili le prove richieste dal F., che il Tribunale aveva rigettato, e in assenza di riproposizione della questione da parte degli appellati.

9. – Con il nono motivo è dedotta violazione dell’art. 187 c.p.c. e ss., e art. 244 c.p.c., nonchè vizio di motivazione e si contesta la mancata ammissione delle prove dedotte dal F..

9.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè contestano, sotto plurimi profili, la mancata ammissione delle prove articolate dal sig. F., sono infondate.

Con la statuizione contenuta nell’incipit della motivazione, il Tribunale ha valutato la fondatezza dell’ordinanza istruttoria e ribadito l’inammissibilità delle prove per testi richieste dall’attore F., sicchè non è possibile affermare che il lo stesso Tribunale avesse ritenuto ritualmente riproposte le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, a mezzo della formula “come in atti”. Manca pertanto la premessa per ritenere sussistente il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, mentre all’evidenza deve escludersi il vizio di omessa pronuncia denunciata con il settimo motivo nel quale, peraltro, il ricorrente afferma, contraddicendosi, che la Corte territoriale “ha nuovamente rigettato le istanze istruttorie”.

In realtà, la Corte d’appello non ha riesaminato neppure le prove, ritenendo che l’appellante non potesse utilmente riproporle in appello, e pertanto la censura prospettata con il nono motivo, che attiene al merito, è inammissibile. Si osserva, per completezza, che la mancata ammissione delle prove è priva di conseguenze sul piano decisorio perchè la ratio decidendi della decisione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, è imperniata sull’avvenuto riconoscimento dell’altruità del terreno a partire dalle dichiarazioni rese dal sig. F. nel 1981 nel giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cagliari, sicchè se anche fosse stata raggiunta la prova dell’utilizzo del terreno a partire dal 1975, ugualmente rimaneva escluso il compimento del periodo di venti anni di possesso continuo, pacifico e pubblico.

10. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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