Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20035 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20035 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 9638-2012 proposto da:
SPINELLI GABRIELLA SPNGRL26C57F205I, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO VIVALDI 15, presso lo
studio dell’avvocato FURLANETTO MARIADOLORES, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLI
ALESSANDRO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di procuratrice della Castello
Finance Srl, in persona dell’Amministratore deletgato elegale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
CARSILLO TEODORO, che la rappresenta e difende giusta procura
a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 30/08/2013

- controricorrente nonchè contro
RAPISARDA GIUSEPPE RPSGPP74M08F205K, SACCA’ MARIA
ROSA SCCMRS37D41F839A, RAPISARDA GIOVANNA

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GALVAGNO
ROBERTO giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – ricorrenti incidentali contro
GATTI GIORGIO;
– intimatoavverso la sentenza n. 80/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 10/01/2012, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Carsillo Teodoro difensore della controricorrente che
si riporta ai motivi scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 09638 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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RPSGNN68P69F205U, in qualità di eredi di Vincenzo Rapisarda,

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Gabriella Spinelli avverso la
sentenza del Tribunale di Milano del 12/15 gennaio 2007, pronunciata

depositato dalla stessa Spinelli, debitrice esecutata nella procedura
esecutiva immobiliare n. 27864/90, all’udienza del 21 maggio 2002 ed
iscrizione al ruolo contenzioso del 20 settembre 2002;
col primo motivo del ricorso principale, si denuncia falsa applicazione
dell’art. 14 della legge n. 52 del 2006, che ha riformulato l’art. 616 cod.
proc. civ. in rapporto all’opposizione ex art. 512 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che il
nuovo testo dell’art. 512 cod. proc. civ. (come modificato dalla legge
14 maggio 2005 n. 80, entrato in vigore il 1° marzo 2006) si
applicherebbe ai giudizi di opposizione al progetto di riparto instaurati
dopo il 1° marzo 2006, mentre quelli pendenti a tale ultima data -come
il presente- sarebbero assoggettati alla disciplina precedente (per la
quale le controversie ex art. 512 cod. proc. civ. dovevano essere decise
mediante l’instaurazione, in via incidentale, di un giudizio ordinario di
cognizione, che si concludeva con sentenza soggetta ad appello
ordinario a norma degli artt. 323 e 329 ss. cod. proc. civ.);
il motivo è fondato, atteso il principio già espresso da questa Corte,
che qui si ribadisce, per il quale il nuovo regime giuridico della
risoluzione delle controversie in sede distributiva, introdotto dal
novellato art. 512 cod. proc. civ., che prevede, in caso di contestazione,
la diretta cognizione del giudice dell’esecuzione e, in seconda battuta,
l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di tale giudice, non
si applica ai procedimenti di opposizione distributiva pendenti alla data
Ric. 2012 n. 09638 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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in giudizio introdotto ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ., con ricorso

del 1° marzo 2006, in cui è entrata in vigore la norma, ma solo a quelli
introdotti a partire da tale data, in quanto la disposizione transitoria
che ha stabilito l’applicabilità delle nuove norme in materia di
esecuzione forzata anche ai procedimenti “esecutivi” pendenti al 10
marzo 2006 non può estendersi alle controversie ai sensi dell’art. 512

gennaio 2011 n. 860). Pertanto, la sentenza del Tribunale di Milano è
assoggettabile al rimedio dell’appello (cfr. Cass. n. 23281/11 e n.
10866/12, nonché ord. n. 17985/11, n. 19701/12, n. 23747/12 ed
altre) e va cassata la sentenza impugnata che ha dichiarato
inammissibile il gravame. “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
I ricorrenti incidentali Giovanna Rapisarda, Giuseppe Rapisarda e
Maria Rosa Saccà hanno depositato memoria.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Con riguardo alle deduzioni svolte nella memoria depositata, il
Collegio rileva che le sentenze di legittimità ivi richiamate, al fine di
sostenere l’infondatezza del primo motivo di ricorso, non sono
pertinenti, in quanto sono relative al rimedio impugnatorio esperibile
avverso le sentenze conclusive dei giudizi di opposizione all’esecuzione
ai sensi degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata con l’appello dinanzi alla Corte milanese è stata
invece pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12/15 gennaio 2007
in un giudizio per controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ.,
Ric. 2012 n. 09638 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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cod. proc. civ. pendenti secondo il vecchio rito (così Cass. ord. 14

introdotto con ricorso del 21 maggio 2002 ed iscrizione al ruolo
contenzioso del 20 settembre 2002, secondo quanto già esposto nella
relazione e non contestato, in punto di fatto, da alcuna delle parti.
In siffatta situazione processuale va applicato il principio più volte
ribadito da questa Corte Suprema nei precedenti già citati nella

n. 19701/12, n. 23747/12, rispetto ai quali nulla è detto in memoria),
secondo cui <> (così,
tra le altre, Cass. ord. n. 23281/11). E ciò, in ragione del fatto che si
tratta di procedimento distinto rispetto a quello di opposizione
all’esecuzione cui è fatto riferimento sia in sentenza che in memoria,
regolato dal legislatore della novella del 2005/2006 interamente nel
disposto dell’art. 512 cod. proc. civ. così come sostituito dall’art. 2,
comma 3 lett. e) n. 9) del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n.
80 del 2005. La norma transitoria dell’art. 2, comma 3 sexies, dello
stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della legge
n. 263 del 2005 e succ. mod. dispone l’applicazione della nuova norma
<> alla data di entrata in vigore (1
marzo 2006). Orbene, il riferimento alle procedure esecutive importa
che il nuovo regime delle controversie distributive si applichi quando
queste siano insorte od insorgano dopo il 1° marzo 2006, essendo
indifferente che il processo esecutivo del quale costituiscono un
incidente fosse già pendente a tale data o sia stato introdotto con
pignoramento successivo. Dalle procedure esecutive vanno però tenuti
distinti i processi relativi alle controversie distributive introdotti, ai
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relazione (Cass. n. 23281/11 e n. 10866/12, nonché ord. n. 17985/11,

sensi del testo previgente dell’art. 512 cod. proc. civ., prima del 1°
marzo 2006 e pendenti nell’ordinaria sede contenziosa a tale ultima
data, secondo il regime delineato dall’originaria norma codicistica (così
già Cass. n. 860/11, citata in relazione e non considerata dai ricorrenti
incidentali). Nel caso di specie, come detto, la controversia distributiva,

2002 e quindi la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio è
soggetta al rimedio dell’appello.
Va perciò accolto il primo motivo del ricorso principale.
L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’Appello di
Milano, in diversa composizione. E’ rimessa a quest’ultima, in sede di
rinvio, la valutazione della sussistenza delle ragioni di inammissibilità
del gravame sostenute col ricorso incidentale, non potendo questa
Corte accedervi in mancanza di una statuizione sul punto da parte del
giudice di secondo grado.
Restano così assorbiti sia il secondo motivo del ricorso principale che
il ricorso incidentale.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del
ricorso principale, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa
composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 3 luglio 2013, nella camera di consiglio
della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

e-r\f/

pendente il 1° marzo 2006, è stata introdotta in sede contenziosa nel

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