Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20035 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20035 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12786-2017 proposto da:
LOGOS ENGINEERING S.R.L. C.F./P.I.02006910810, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SAVORF,LLI n.114, presso lo studio dell’avvocato
LOREDANA CASANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO
SPANO’;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12,

Presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

6 3 C,
N

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 1407/35/2016 della COMMISIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Con sentenza in data 22 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla
Logos Eng-ineering srl avverso la sentenza n. 1231/1/14 della
Commissione tributaria provinciale di Trapani che ne aveva respinto il
ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003. La
CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che era
infondata e comunque intempestiva l’eccezione di invalidità dell’atto
impositivo impugnato per difetto di poteri del funzionario
sottoscrittore dello stesso; nel merito, che erano fondate le riprese
fiscali inerenti l’omessa contabilizzazione della nota di credito emessa
nei confronti della società contribuente dalla IRI Infoscan e la nota di
credito emessa dalla società contribuente nei confronti dell’Oleificio
Peruzza.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3-5, cod. proc.

civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di
diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, poiché la
CTR ha affermato l’infondatezza/tardività della sua eccezione di

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MANZON e disposta la motivazione semplificata.

invalidità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di potere
del funzionario sottoscrittore.
La censura è infondata.
Va ribadito che:
-«Nel processo tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è

di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle
successive fasi del giudizio» (Sez. 5, Sentenza n. 13126 del 24/06/2016,
Rv. 640141 – 01);
-«In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del
ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato
diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso
rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in
conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio
generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in
motivi di gravame, sicché l’invalidità non può essere rilevata di ufficio,
né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità» (Sez.
5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015, Rv. 637348 – 01).
Pacifico che l’eccezione

de qua è stata sollevata dalla società

contribuente soltanto nel grado di appello, la stessa è indubbiamente
tardiva e peraltro ciò è stato correttamente rilevato dal giudice
tributario di appello.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ.- la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo
controverso, poiché la CTR ha affermato la fondatezza della pretesa
fiscale inerente l’omessa contabilizzazione di una nota di credito
emessa nei suoi confronti dalla In i Infoscan.
La censura è inammissibile.

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rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio

Trattandosi di “doppia conforme”, il mezzo non è proponibile ex art.
348 ter, quarto/quinto comma, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3-5, cod. proc. civ.la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 26,
d.P.R. 633/1972 e di vizio motivazionale, poiché la CTR ha ritenuto la

confronti dell’Oleificio Peruzza.
Per il profilo del vizio motivazionale, la censura è inammissibile,
trattandosi di “doppia conforme” ostandovi detta preclusione
processuale.
Per il profilo della violazione di legge, la censura è infondata.
Va ribadito che «In tema di IVA, è onere del contribuente dimostrare
la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 26, secondo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per accedere al regime della variazione
in diminuzione dell’imposta, tramite la corretta e completa
registrazione delle operazioni, da cui emerga inequivocabilmente la
corrispondenza tra le stesse, oppure, ove tale onere non possa essere
così assolto, attraverso altri mezzi di prova nel rispetto delle regole
generali ed in particolare dell’art. 2704 cod. civ., in forza del quale non
è opponibile all’Amministrazione finanziaria una scrittura privata priva
di sottoscrizione autenticata in data certa» (Sez. 5, Sentenza n. 8535 del
11/04/2014, Rv. 630118 – 01).
Con un giudizio meritale, di per sé, non sindacabile in questa sede (v.

ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del
07/04/2017, Rv. 643792 — 01), la CTR siciliana ha fatto piena e
corretta applicazione del principio di diritto di cui a tale arresto
giurisprudenziale, osservando che in relazione alla specifica ripresa
fiscale de qua la società contribuente non ha allegato fatti specifici a

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fondatezza della pretesa fiscale inerente la nota di credito emessa nei

sostegno della validità della nota di credito in oggetto né ha fornito le
prove correlative.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno attribuite secondo il generale principio di
soccombenza e liquidate come in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento della
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 5 luglio 2018

PQM

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