Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20035 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. II, 06/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4239-2011 proposto da:
D.F., (OMISSIS), D.S. (OMISSIS), D.A.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO FERRARI;
– ricorrenti –
e contro
G.S., (OMISSIS), B.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, rappresentati e
difesi dagli avvocati PIETRO MARIA GUERINI;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 1140/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 22/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO, difensore dei ricorrenti, che ha
chiesto di riportarsi al ricorso ed alla memoria;
è comparso un delegato dell’Avvocato GUERINI PIETRO, difensore dei
resistenti, che non viene ammesso, in quanto l’Avvocato Guerini si
è costituito con procura non notarile;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del settimo e
dell’ottavo motivo, per l’inammissibilità o per il rigetto dei
restanti motivi di ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso ha ad oggetto la sentenza della Corte d’appello di Brescia, depositata il 22 dicembre 2009, che ha accolto parzialmente l’appello proposto da G.S. e B.M. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo e nei confronti di D.F., D.S. e D.A., e, per l’effetto, ha condannato gli appellati D. ad arretrare il fabbricato costruito sul confine con la proprietà G. – B. fino alla distanza di metri dieci dal confine stesso.
1.1. – I ricorrenti D. hanno rappresentato la sopravvenienza di normativa regolamentare meno restrittiva di quella vigente al momento della realizzazione del fabbricato in oggetto – individuato alle lettere P ed O della relazione del CTU in data 2 aprile 1988, sul confine tra il fondo identificato nel mappale 773 ed il fondo identificato nei mappali (OMISSIS) nel C.T. del Comune di (OMISSIS).
2. – La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene inammissibile l’ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime per violazione delle distanze in base alle norme vigenti al momento della costruzione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo il risarcimento dei danni prodottisi medio tempore (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 14446 del 2010).
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi, che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile e debbono pertanto essere conosciute d’ufficio quando la relativa violazione sia stata dedotta dalla parte.
3. – Risulta di conseguenza necessario acquisire la documentazione relativa alla disciplina delle distanze prevista dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti nel territorio del Comune di (OMISSIS), con riferimento alle zone territoriali omogenee in cui ricadono gli immobili identificati come sopra, non essendo sufficiente la documentazione inviata dal predetto Comune a seguito dell’ordinanza interlocutoria in data 19 gennaio 2016, nonchè l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di richiedere al Segretario del Comune di (OMISSIS) la trasmissione della documentazione relativa alla disciplina delle distanze prevista dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti, con riferimento alle zone territoriali omogenee in cui ricadono gli immobili identificati, rispettivamente, ai mappali (OMISSIS) e ai mappali (OMISSIS) nel C.T. del Comune di (OMISSIS); e alla Corte d’appello di Brescia la trasmissione dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di primo e di secondo grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016