Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20034 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Sala Bolognese (BO), in persona del Vice Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via E. Gianturco n.

11 presso lo studio dell’avv. COLLELUORI Rita che lo rappresenta e

difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

s.r.l. EMM, con sede in

(OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente

domiciliata in Roma alla via Acca Larenzia n. 16 presso l’avv. Cugini

Lanfranco insieme con l’avv. MIGALI Armodio che la rappresenta e

difende in forza della procura speciale rilasciata in calce al

controricorso;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 15/15/05 depositata il 18 aprile 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 luglio 2011

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese della società, perorate dall’avv. Pasquale Suriano

(delegato dell’avv. Armodio Migali);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo e per il rigetto del primo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.r.l. EMM, il Comune di Sala Bolognese (BO) – esposto che il 5 novembre 2002, avendo rilevato l’infedeltà della dichiarazione degli immobili posseduti dalla stessa e le parziali omissioni dei relativi versamenti , aveva notificato a detta società avviso di accertamento in rettifica relativo all’ICI dovuta per il 1998 facendo applicazione del D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 5, comma 3 attesa assenza di accatastamento del fabbricato D nonchè dell’attribuzione della rendita catastale -, in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 15/15-/05 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (depositata il 18 aprile 2005) che, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente avverso la decisione (18/13/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (la quale aveva respinto il ricorso), aveva determina (to) in Euro 14.460,79 la rendita catastale ai fini del calcolo dell’… ICI. La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione del Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – premesso che per il fabbricato … classificato in cat. D/1 la contribuente aveva calcolato l’ICI … sulla base di una rendita catastale presunta attribuita da un tecnico abilitato con atto di accertamento … presentato in data 11 giugno 1992 mentre il Comune aveva calcolata l’imposta in base al valore dello stesso desumibile dalle scritture contabili -, accertato che l’Ufficio Tecnico Erariale successivamente fissava la rendita catastale definitiva e verificato che il Comune aveva determinato in modo errato il valore contabile attribuibile al fabbricato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determina(to) in Euro 14.460,79 la rendita catastale ai fini del calcolo dell’… ICI, ovverosia nella misura attribuita dall’Ufficio detto, dichiarando ogni altra considerazione assorbita.

2. Il ricorso del Comune.

Questo censura tale decisione con tre motivi:

– nel primo, denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 adducendo che il contribuente procede solo in secondo grado a muovere specifica eccezione che il fabbricato risulta iscritto in catasto (circostanza , aggiunge, tutta da verificare) e chiedendo (“quesito ex art. 366 bis c.p.c.”);

“se l’eccezione relativa all’accatastamento nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 5, comma 3 costituisca eccezione nuova …e per tal via meriti la sanzione di inammissibilità di cui all’art. 57 detto;

– con la successiva doglianza l’ente – esposto che la rendita catastale è stata attribuita solo in data 4 maggio 1999 – lamenta omessa, insufficiente e contrad-dittoria motivazione . . . avendo i giudici di secondo grado ritenuto sufficiente l’accatastamento del fabbricato, ma non valutato che lo stesso … era … rimasto sprovvisto di rendita per tutto il periodo d” imposta oggetto dell’accertamento;

– in terzo luogo, il ricorrente denuncia ulteriore omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione … avendo i giudici di secondo grado giudicato sulla base di una motivazione del tutto inconferente laddove escludono che, essendo stato accatastato il fabbricato, non si applica l’art. 5, comma 3;

– nella quarta doglianza deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, e sostiene che il criterio di determinazione della base imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, deve essere seguito fino alla fine dell’imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale ; in sintesi (ex art. 366 bis cit.) chiede “se, in presenza dell’avvenuta richiesta di accatastamento ma nella contestuale assenza di determinazione della base imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, deve essere seguito fino alla fine dell’anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale (oppure viene annotata …la rendita proposta a seguito dell’espletamento della procedura … di cui al D.M. n. 701 del 1994”;

– con il quinto motivo, infine, il Comune – assunto che il contribuente procede solo in secondo grado a muovere la specifica eccezione che il valore contabile determinato in sede di accertamento … sia errato -denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 chiedendo “se l’eccezione relativa alla errata determinazione della base imponibile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in sede di accertamento, costituisca eccezione nuova … e per tale via meriti la sanzione dell’inammissibilità” prevista da detta norma.

3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso – al quale, ratione temporis, non si applica la norma dettata dall’art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 18 aprile 2005, quindi prima dell’entrata in vigore di detta norma inserita, a far data dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) con conseguente esclusione di qualsivoglia sanzione processuale (quindi erroneamente “eccepita” dalla società) per l’eventuale mancata osservanza della stessa – è infondato.

A. La novità dell'”eccezione relativa all’accatastamento”, denunziata con il primo motivo è insussistente perchè:

(1) l’iscrizione o meno in catasto dell’immobile, ai fini dell’ICI, riguarda una condizione oggettiva del bene che il Comune, per la sua qualità di ente impositore, deve conoscere e, quindi, se giuridicamente rilevante, considerare ex officio, essendo quella comunale sugli immobili un imposta (di natura reale) fondamentalmente parametrata (quanto alla determinazione della “base imponibile”) sulla rendita catastale attribuita a ciascun immobile o (in via provvisoria: D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, all’epoca vigente) su quella “dei fabbricati similari già iscritti”; la relativa deduzione da parte del contribuente, pertanto, non costituisce affatto eccezione in senso tecnico (cfr., Cass., trib. 11 febbraio 2011 n. 3338: “le difese, le argomentazioni e le prospettazioni”, comunque, “non costituiscono … eccezioni in senso tecnico”), la cui proposizione in appello sia vietata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 ma mera evidenziazione di quella condizione Soggettiva”;

(2) lo stesso Comune, comunque, espone (pag. 3 del suo ricorso) avere la società dedotto, già nel suo ricorso . . . alla Commissione Provinciale , che “l’applicazione” all'”immobile … cat. D1″ del “valore contabile” (operata da esso ente) ” … non risulta giustificato da nessun elemento legislativo” essendo stato l'”importo” da essa versato “determinato” sulla base della “rendita presunta attribuita dal tecnico abilitato” nell'”atto di accertamento della proprietà immobiliare urbana presentata il 17 giugno 1992″:

dal che si desume agevolmente che la rilevanza giuridica dell'”accatastamento” già richiesto apparteneva al thema decidendi, quale obiettivamente determinabile in base alle contrapposte tesi difensive.

B. L’infondatezza degli ulteriori tre motivi di ricorso – da scrutinare congiuntamente per la loro intima connessione – discende dal principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenze nn. 3160-3161, depositate il 9 febbraio 2011, nonchè nn. 3666-3668, depositate il 15 febbraio 2011, le quali hanno ritenuto di dare continuità a quello già enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5933) a composizione dell’afferente contrasto formatosi in seno a questa sezione anche alla luce della sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006 della Corte Costituzionale, secondo cui:

(1) “in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4 ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata” dal contribuente:

“dal momento in cui fa la richiesta egli”, invece, “pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile” , “diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”;

(2) la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l’ICI (pure nel vigore della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 secondo il cui comma 1 “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”) di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla “rendita attribuita” (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell’eventuale giudizio di impugnazione): “per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti”, quindi, la determinazione della “base imponibile” ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa.

C. L’ultima doglianza, infine, è inammissibile perchè la sentenza impugnata (nella quale il giudice di appello afferma di aver verificato … che il Comune aveva determinato in modo errato il valore contabile attribuibile al fabbricato ) non è in alcun modo fondata sull’eccezione secondo cui il valore contabile determinato in sede di accertamento … sia errato, essendo evidente l’assoluta irrilevanza dell’afferente verifica ai fini del decisum, fondato unicamente sulla affermata applicabilità, ai fini della determinazione dell’imposta effettivamente dovuta, della rendita catastale medio tempore attribuita all’immobile dal competente ufficio pubblico.

4. Delle spese processuali.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in toto tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 atteso il preesistente contrasto di giurisprudenza sulla questione di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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