Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20034 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20034 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12640-2017 proposto da:
BRUOGNOLO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA n.5, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del

Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 7248/40/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCTA
di LATINA, depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Con sentenza in data 12 ottobre 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, accoglieva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 219/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Latina che
aveva accolto il ricorso di Bruog-nolo Franco contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in
particolare che le riprese fiscali erano fondate, difettando il requisito
della inerenza dei costi oggetto delle medesime, rispetto al quale
comunque il contribuente non aveva assolto al proprio onere
probatorio.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione deducendo un
motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per
violazione degli artt. 31, 61, digs. 546/1992 e conseguentemente
dell’art. 24, Cost., poiché la CTR non ha rilevato il difetto di
comunicazione dell’avviso di trattazione del processo in appello.
La censura è fondata.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
l’omissione della rituale comunicazione dell’avviso di trattazione del
Ric. 2017 n. 12640 sez. MT – ud. 05-07-2018
-2-

MANZON e disposta la motivazione semplificata.

processo ne inficia la validità per violazione dell’art. 31, d.lgs.
546/1992, per l’appello applicabile ex art. 61, stesso decreto (cfr. da
ultimo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1786 del 29/01/2016, Rv. 638739 —
01).
Pacifico che tale omissione vi è stata, non essendo tale fatto

impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 5 luglio 2018
.

tt

ente

Cirillo

processuale contestato dall’agenzia fiscale controricorrente, la sentenza

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