Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20034 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 14/07/2021), n.20034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9693/2015 R.G. proposto da:

M.M. rappresentato e difeso da se stesso ai sensi del

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 6, ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Cola Di Rienzo, 133;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 5930/29/14, depositata il 6.10.2014.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 10.6.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

OSSERVA

La Commissione tributaria regionale della Lazio rigettava l’appello proposto da M.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso su un avviso di accertamento per non essere stato rispettato il termine di impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, considerato anche il termine di 90 giorni per l’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6.

Il ricorrente ricorre per la cassazione della sentenza con un motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso il ricorrente lamenta la incostituzionalità del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, laddove prevede una sospensione dei termini per impugnare il provvedimento e non anche la interruzione degli stessi e l’illogicità della sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

La censura è inammissibile.

Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, al comma 1, prevede che “il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, può chiedere all’Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione”; al successivo comma 2, stabilisce che “il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”. Lo stesso art. 6, comma 3, prevede che “il termine per l’impugnazione indicata al comma 2, e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 1, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente…”.

Si è precisato che, in tema di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, la presentazione dell’istanza, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura, non toglie efficacia all’accertamento, ma sterilizza per novanta giorni il termine d’impugnazione, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’avviso di accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a norma del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e 12, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia (Cass. n. 3368 del 2012).

Il periodo di sospensione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3 è volto a garantire uno spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (Cass. n. 16347 del 28/6/2013), sicché, decorso lo stesso senza che sia stata definita la composizione bonaria, riprende a decorrere il termine per l’impugnazione sospeso dalla presentazione dell’istanza, senza che la mancata definizione della stessa ne comporti un’ulteriore sospensione sine die.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 140 del 2011 ha osservato che il procedimento per l’accertamento con adesione di cui alla L. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, ha la finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato, favorendo l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia e che non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire “un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione” durante il cui decorso il contribuente e l’ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative.

Nella specie la censura di costituzionalità appare manifestamente infondata atteso che nessuna compromissione del diritto di difesa è previsto a danno del contribuente che, anzi, può godere di un termine ulteriore di 90 giorni, in aggiunta ai sessanta previsti per l’impugnazione dell’atto impositivo per valutare una eventuale definizione agevolata con l’amministrazione.

Correttamente la CTR ha inoltre rilevato che non appare sussistere alcuna disparità di trattamento con la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, che disciplina una fattispecie diversa

Il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in assenza di costituzione da parte dell’Agenzia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

 

 

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