Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20033 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20033 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12622-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SCUCCES CARN1ELO;

– intimato avverso la sentenza n. 4023/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 18/11/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 6 ottobre 2016 la Commissione tributaria

proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 434/4/12 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che
aveva accolto il ricorso di Scucces Carmelo contro il diniego di
rimborso IRPEF 1990/1992. La CFR osservava in particolare che,
tempestiva l’istanza di rimborso presentata dal contribuente il 19
gennaio 2008, in virtù della previsione di cui all’art. 1, comma 665,
legge 190/2014 che ha fissato a tal fine il termine finale all’ 1 marzo
2010, l’istanza medesima era fondata, non ostandovi il fatto che il
richiedente fosse “sostituito di imposta” in quanto lavoratore
dipendente ed essendo quindi le imposte de quibus state versate dal
“sostituto” datoriale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimato contribuente non si è difeso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’agenzia fiscale ricorrente censura la
sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 9,
comma 17, della legge n. 289 del 2002, 11 e 14 delle preleggi, 3,
comma 1, della legge n. 212 del 2000, 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del
1997 e 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., sostenendo di non condividere l’orientamento di questa
Corte in ordine all’applicabilità dell’agevolazione prevista dalla legge n.
289 del 2000, art. 9, comma 17, anche ai contribuenti che all’entrata in
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regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello

vigore di tale disposizione di favore avevano integralmente versato le
imposte relative agli anni 1990, 1991 e 1992.
La censura è inammissibile.
Nel caso di specie le tesi sostenute dalla difesa erariale nel motivo in
esame sono del tutto identiche a quelle esaminate e confutate da questa

fattispecie del tutto analoga a quella qui vagliata) e poi ancora nella
sentenza n. 11247 del 2010 (con riferimento ai contributi previdenziali
dovuti dai soggetti colpiti dall’alluvione della città di Alessandria nel
novembre 1994) e n. 3832 del 2012 (con riferimento ai soggetti colpiti
dall’alluvione del Piemonte del 1994).
In tali pronunce si è affermato che la definizione automatica della
posizione fiscale prevista dalle disposizioni di favore emanate per i
soggetti colpiti da particolari calamità naturali «può avvenire in due
simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato,
mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il
16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso
del 90% di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto
dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius
superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già
versato non dovuto expost (Cass. n. 20641 del 2007) «in coerenza con
l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge e, in
particolare, con i principi di ragionevolezza e uguaglianza da ritenere
tanto più accentuati in quanto riferiti a vittime di calamità naturali»
(Cass. n. 3832 del 2012).
Analoga confutazione hanno avuto le argomentazioni svolte dalla
difesa erariale con riferimento ai principi

espressi dalla Corte

costituzionale nelle pronunce dalla medesima citate nel ricorso,
essendosi affermato (Cass. n. 18205 del 2016) che in quelle pronunce
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Corte già nella sentenza n. 20641 del 2007 (con riferimento a

vengono definite “sine causa” i pagamenti di tributi precedentemente
effettuati dal contribuente e, quindi, dovute al momento della so/utio,
ma divenuti indebiti a seguito di successivo intervento legislativo; che è
situazione del tutto identica a quella in esame.
Si è detto, inoltre, che il Giudice delle leggi ha differenziato la

«incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati» e non escludendo
la “causa debendi” dei pagamenti anteriormente effettuati, non
interferisce con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. — dalle
altre disposizioni di favore — nel cui ambito si ascrivono quella in
esame – che sono estranee alla tecnica ed alle finalità del condono e che
non rispondono «ad esigenze della finanza pubblica» (così Corte cost.,
sent. n. 416 del 2000), ma piuttosto mirano a «realizzare un’uniformità
di regolamentazione» di una disciplina sostanziale (come la Corte
costituzionale ha ritenuto con riferimento alle agevolazioni per la
prima casa) oppure a prevedere misure di sostegno in favore di
soggetti particolarmente bisognosi, come quelli danneggiati da calamità
naturali (in tal senso Cass. n. 11247 del 2010), che è appunto l’ipotesi
che viene qui in rilievo.
Il motivo di ricorso non supera quindi lo scrutinio di ammissibilità di
cui all’art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (da effettuarsi in
ordine ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della
decisione; v. in tal senso Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017), atteso che la
condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nella citata
disposizione processuale, non è integrata dalla mera dichiarazione,
espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass. n. 3142 del 2011 e n. 19190 del 2017).
Con il secondo motivo l’agenzia fiscale ricorrente si duole della
violazione degli artt. 9, comma 17, legge 289 del 2002, 1, comma 665,
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disciplina del condono – che essendo caratterizzata dalla

della legge n. 190 del 2014, 12, 14 delle disposizioni preliminari al cod.
civ., 112 cod. proc. civ., poiché la CTR ha errato nel ritenere spettante
al contribuente il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro
del medesimo, che aveva assolto gli obblighi tributari quale sostituto
d’imposta, a costui spettando in via esclusiva il rimborso, come

imposte «versate», sia dalla ratio dell’intervento legislativo diretto ad
assicurare — siccome evidenziato dall’interpretazione fornita dal
Governo nell’ordine del giorno n. 9/5310-bis C-R/65 della seduta del
28/12/2004, e poi ancora dalle risoluzioni dell’amministrazione
finanziaria n. 23/E del 2005 e n. 247/E del 2008 — un sostegno
economico alle imprese delle province colpite dagli eventi sismici e
comunque riferito alle imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti.
La censura è infondata.
Va ribadito (Cass. n. 17472 e n. 17473 del 2017) che «tale
interpretazione non trova invero univoco riferimento nel dato
positivo, specie alla luce della interpretazione estensiva e
costituzionalmente orientata di cui sopra si è detto. Il riferimento
testuale alle imposte “versate”, in particolare, non può assumere il
significato scriminante che intende attribuirgli l’amministrazione, non
rinvenendosi in materia ragione alcuna per derogare al principio fissato
dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in forza del quale, in tema
di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere
all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e
ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il
soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d’imposta), sia il
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito) (v. ex

aliis Cass. 14/07/2016, n. 14406; Cass. 29/07/2015, n. 16105),
rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore
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avrebbe dovuto desumersi sia dal riferimento testuale nella norma alle

principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento
agevolativo di che trattasi».
Pertanto si deve confermare che il lavoratore, che si identifica con il
contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le somme
indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro,

circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata
versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.
Tale principio ha peraltro recentemente trovato l’avallo del Legislatore
che con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di
conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art.
1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente
che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato

le province di Catania, Ragusa e Siracusa,

che hanno versato imposte per il

triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo
9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modifica.zioni» e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività
d’impresa, […] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i
titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e
assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite».
E nel senso dell’effettiva spettanza del rimborso ai lavoratori
dipendenti si è espressa anche l’Agenzia delle entrate nel
provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017,
emesso ai sensi del terzo periodo del novellato comma 665 dell’art. 1
della legge 190/2014, che prevede che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre
2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare
il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma».

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restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la

Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa
fissato nella misura «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015-2017» , la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto
indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati «nei

comma 665 modificato dalla lettera a) del citato art. 16 octies, comma

1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di euro complessivi per il
triennio 2015-2017, stabilendo che «in relazione alle istanze di
rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le
complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono
effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle
somme dovute» e che «a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate
dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori
rimborsi» (quinto periodo del comma 665 come introdotto dalla lettera
b) del citato art.

16 octies, comma 1), demandando al direttore

dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che
stabilisca «le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto
dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma», in precedenza
riservando il citato comma 665 al Ministro dell’economia e delle
finanze l’emanazione di un «decreto» con cui stabilire «i criteri di
assegnazione dei predetti fondi».
Ritiene il Collegio che tale ius superveniens, attuato con il sopra citato
provvedimento direttoriale, non incide sulla questione della quale è
investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso
spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il
controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in
rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori

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limiti della spesa autorizzata dal presente comma» (primo periodo del

emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di
ottemperanza.
Inoltre costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di
disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione,
con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo

8373, in tema di IVA).
Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i
principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa
Corte.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 9, comma 17, legge 289 del 2002, 21, comma 2, secondo periodo,
d.lgs. n. 546 del 1992, 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, 12 e
14 delle preleggi nonché 112 cod. proc. civ., poiché la CTR ha errato
nel ritenere tempestiva l’istanza di rimborso, proposta in data 4
dicembre 2007e quindi oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore
della legge n. 289 del 2002.
La censura è infondata.
Quanto al termine per la presentazione dell’istanza questa Corte, nella
già citata sentenza n. 18205 del 2016, ha infatti affennato che lo ius
superveniens costituito dall’art. 1, comma 665, ultima parte, della legge n.
190 del 2014, ha espressamente previsto che «Il termine di due anni
per la presentazione della suddetta istanza é calcolato a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di
conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248» e cioè dal 1°
marzo 2008.
Ne consegue che le istanze de quibus sono all’evidenza tempestive, in
quanto incontestatamente presentate il 19 gennaio 2008, quindi entro il
termine biennale previsto dalla disposizione legislativa appena citata.
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di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n.

Conclusivamente, quindi, il primo motivo di ricorso va dichiarato
inammissibile, il secondo ed il terzo motivo vanno rigettati.
Nulla per le spese stante la mancata difesa del contribuente.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica

comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il
secondo ed il terzo motivo.
Così deciso in Roma, 5 luglio 2018

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13

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