Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20033 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 22/09/2010), n.20033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18430-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

VIA LATTEA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

quanto manca avviso di ricevimento, in subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Ilricorso per cassazione risulta notificato a mezzo posta e non risulta depositato l’avviso di ricevimento.

Al riguardo, deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, c.p.c.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. n. 9487/10; 1694/09; 9342/08;

S.U. 14 gennaio 2008 n. 627).

Nel caso di specie, non avendo il ricorrente depositato l’avviso di ricevimento mancante della notificazione effettuata alla parte sopra indicata e non avendo neppure dedotto, a mezzo del difensore delegato, di avere richiesto il duplicato di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, dall’amministrazione postale, manca la prova del tempestivo adempimento dell’onere specificamente posto a carico del ricorrente per dimostrare di avere tempestivamente tentato di rinnovare le notificazioni alle parti non evocate in causa con il ricorso per cassazione, che quindi deve dichiararsi inammissibile.

Non vi è ragione di provvedere in ordine alle spese del presente grado, non essendosi costituito l’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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