Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20032 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21761/2006 proposto da:

C.S., M.A.M., C.V., in qualità

di eredi con beneficio d’inventario del defunto C.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANITELE II 21,

presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE VINCENZO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIGNOLA GIANFRANCO,

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS) in persona del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 96/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso n 4641047175 l’Ufficio II.DD. di Milano ai fini dell’Irpef aveva accertato, per l’anno 1992, a carico di C.B. redditi diversi per L. 18.985.909.000 con maggiore Irpef per L. 9.682.814.000 e redditi di capitale detenuto all’estero (non indicati nel mod. 740/W e da assoggettarsi a tassazione separata) per L. 928.625-000 con Irpef dovuta per L. 278.587.000.

Con avviso n. (OMISSIS) il medesimo l’Ufficio ai fini dell’Irpef aveva accertato, per l’anno 1993, a carico del contribuente, redditi di capitale detenuto all’estero (non indicati nel mod. 740/W e da assoggettarsi a tassazione separata) per L. 3.686.550.000 con Irpef dovuta per L. 1.105.695.000.

M.A.M., C.S. e C.V., eredi con beneficio d’inventario di C.B., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 27/05/2005 che aveva, respingendo l’appello dei contribuenti e accogliendo l’appello dell’Ufficio, in parziale riforma delle sentenze della CTP di Milano, confermato gli avvisi di accertamento per Irpef per gli anni 1992 e 1993. La CTR aveva ritenuto legittimi gli avvisi anche in ordine ai “redditi diversi” da attività illecita, ritenendo la sussistenza di valida autorizzazione dell’AG penale e la legittima utilizzazione dei dati risultanti dall’indagine penale e la corretta ripresa a tassazione dei redditi da attività illecita.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso nove motivi basati sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale.

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 41, e 42 cit. T.U.I.R., e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37 e 38, e omessa e/o insufficiente motivazione.

Deducono in particolare che l’art. 1 del T.U.I.R., presuppone la prova della esistenza di un reddito di cui all’art. 6 e che siano stati percepiti; che le affermazioni della Guardia di finanza, in ordine al conto corrente intestato alla (OMISSIS) e riconducibile al C. come da dichiarazioni in sede d’interrogatorio dell’intestatario T.G. non avevano avuto un vaglio critico e una disamina approfondita;che la CTR sì era limitata al richiamo di una sentenza di questa corte che affermava principi di diritto ma certo non sanciva la tassabilità di proventi senza prova della loro percezione.

Col secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 227 del 1990, artt. 4 e 6, e art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e omessa e/o insufficiente motivazione; in particolare osservano che tali norme prevedono che il detentore di investimenti all’estero deve indicarli nella dichiarazione dei redditi e che tali somme si presumono fruttifere;orbene nessuna prova esisteva che il C. detenesse tali somme onde si sarebbe verificata una presunzione di secondo grado inammissibile. I motivi, per la stretta connessione logica- giuridica devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

La sentenza impugnata limita la motivazione sulla disponibilità dei redditi di natura illecita e dei redditi di capitale alle sole seguenti osservazioni che testualmente si trascrivono: “Al fine di chiarire le fonti e le modalità di costituzione delle attività illecite si rimanda all’allegato verbale della Guardia di finanza n. 8685/92 del 28 novembre 1997 quale esempio di accertamento di cosiddetti redditi di capitale, mentre un esempio di accertamento dei cosiddetti redditi diversi si ha consultando il verbale della Guardia di finanza n. 84492 del 20 novembre 1998.

Nel primo caso l’attività illecita risulta documentata dalla movimentazione per tramite di terza persone del conto corrente (OMISSIS), materialmente riconducibile al sig. C..

Nel secondo caso l’attività illecita è dimostrata in relazione ai versamenti di denaro che terzi hanno dichiarato di aver versati direttamente all’on C. “Nel testo della motivazione, poi, la sentenza fa riferimento a talune sentenze di questa Corte (n. 16176/2000, n. 7337/2003, n. 13335/2003, n. 9665/2000) indicando i principi affermati, senza alcun collegamento concreto con le fattispecie in esame.

E’ consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998) che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”. Di poi ha ritenuto(Cass. n. 2268/2006, n. 1539/2003, n. 6233/2003, n. 11677/2002) che è “legittima la motivazione “per relatìonem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello,facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”.

Orbene la sentenza disattende il superiore insegnamento,giustificando la decisione con affermazioni apodittiche e riferimenti esemplificativi ai processi verbali, senza indicarne i contenuto.

Non è dato sapere dalla sentenza chi siano i “terzi”, le cui dichiarazioni sono state poste a base degli accertamenti e che possono, secondo la giurisprudenza che sarà esaminata in seguito,costituire legittime fonti di prova.

Son solo i ricorrenti che, in relazione all’onere di autosufficienza di ricorso, fanno riferimento alle dichiarazioni di tale T. G. che sarebbe stato il prestanome del C., ma di tali dichiarazioni nessuna doveroso esame critico la CTR ha effettuato.

I motivi sono pertanto fondati e devono essere accolti.

Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e omessa e/o insufficiente motivazione.

In particolare osservano che il processo tributario non ammette la prova testimoniale essendo di natura inquisitorio e documentale, ma le prove assunte nel processo penale abbisognavano di approfondito vaglio.

Il motivo per quanto attiene la violazione di legge è infondato.

Questa Corte (Cass. n. 9320/03) in caso analogo in cui si doveva valutare se il verbale di interrogatorio del medesimo T. reso nel corso delle indagini preliminari fosse idoneo, da solo, a costituire prova dell’avvenuto trasferimento di capitali all’estero e in cui era dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere i Giudici di appello, obliterando il principio la regola del divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario, ha osservato che la individuazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti ed atti a sorreggere il convincimento costituisce (ex plurimis, Cass. SS.UU. 898/1999; Cass. 14472/2000; Cass. 10484/2001),è prerogativa esclusiva del Giudice, che ha solo il dovere di spiegare il procedimento di ordine logico e giuridico che lo ha condotto a tale convincimento; e che, in mancanza di un esplicito divieto di legge, il Giudice di merito ben può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, al fine di trarne non solo semplici indizi ma anche valore di prova esclusiva (Cass. 8585/1999)”.

Di poi questa Corte (Cass. n. 10332/2007) ha osservato che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 4, (numerazione originaria), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, – secondo cui nel processo tributario “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”, poi, ne ha precisato la valenza esclusivamente processuale nel senso che tale divieto – in quante limitativo unicamente dei “poteri” (che la norma regola) “delle commissioni tributarie” e non pure, quindi, dei “poteri” degli organi amministrativi di verifica, disciplinati da altre disposizioni – vale soltanto (Cass., trib., 2 novembre 2005 n. 21268; id., 5 luglio 2001 n. 9100; id., trib., 15 novembre 2000 n. 14774) per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione di fatti della controversia compiuta da un terzo, ovverosia per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista, conseguentemente, un particolare valore probatorio: le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori (quand’anche in seno a procedimento penale) e inserite nel processo verbale di constatazione, invece, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova (Cass., trib.: 29 luglio 2009 n. 17574; 16 maggio 2007 n. 11202 (nella quale si precisa che “l’osservanza dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cast., inoltre (Corte Cost., 21 gennaio 2000 n. 10), impone di riconoscere anche alla parte privata la facoltà di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale”) 20 aprile 2007 n. 9402; 2 novembre 2005 n. 21268, ex multis).

Il profilo di censura per vizio motivazionale è assorbito nell’accoglimento dei primi due motivi e, comunque, sarebbe inammissibile perchè relativo all’interpretazione di norme e non ad un accertamento di fatto.

Col quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e omessa e/o insufficiente motivazione.

Deducono in particolare che l’avviso di accertamento era motivato per relationem sugli elementi di cui al processo penale.

Anzitutto deve rilevarsi il difetto di autosufficienza del motivo in quanto questa Corte ha ripetutamente osservato(tra le altre Cass. n.10332/2007 cit.) che allorquando il ricorrente “deduce il difetto di motivazione dell’avviso impugnato, ma non riporta il contenuto di tale atto nè degli altri atti cui il predetto rinvia per relationem, benchè, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in base al princìpio di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che in ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (v. in termini Cass. n. 15867 del 2004)”.

Sotto altro aspetto la complessiva censura svolta nel motivo denunzia, nella sostanza, insussistenti violazioni di legge avendo questa sezione da tempo statuito che” l’avviso d’accertamento motivato per relationem, quand’anche con riferimento “acritico” ad atti o verbali formati dalla Guardia di Finanza (come da altri organi deputati alla fase investigativa), non può considerarsi illegittimo in quanto l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto ogni qual volta il contribuente sia stato messo in grado di conoscere l’an e il quantum della maggiore pretesa fiscale, a nulla rilevando (Cass., trib., 21 maggio 2001 n. 6888) l’apprezzamento critico dell’ufficio accertatore rispetto agli atti e ai verbali presi a riferimento nell’avviso, avendoli comunque fatti propri nel momento in cui ha deciso di rinviare, per la esplicitazione dei motivi dell’imposizione, al contenuto degli stessi.

Col quinto motivo i ricorrenti deducono violazione e errata applicazione del L. n. 573 del 1993, art. 14, comma 4, in relazione all’art. 6, e art. 81, lett. l, del T.U.I.R., e omessa e/o insufficiente motivazione.

Deducono in particolare che l’art. 14 predetto non poteva ritenersi di natura interpretativa e che tale norma tassa i proventi da attività illecite solo ove siano classificabili in una delle categorie di cui all’art. 6 e la CTR li aveva acriticamente inseriti tra i redditi diversi. Il motivo è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18111/2009, n. 13213/2007) che ha ritenuto che” in tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1, vanno, comunque, considerati come redditi diversi, in base a quanto espressamente stabilito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 bis, convertito nella legge n. 248 del 2006, norma quest’ultima avente efficacia retroattiva, in quanto interpretazione autentica della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4″.

Per i profili di vizio motivazionale, valgono le osservazioni di cui al precedente motivo.

Col sesto motivo i ricorrenti deducono violazione e errata applicazione della L. n. 227 del 1990, artt. 4 e 6, anche in relazione alla natura illecita delle somme assoggettate dall’Ufficio a tassazione secondo le risultanze a fondamento degli avvisi di accertamento.

Deducono in particolare che l’apertura di conti all’estero o la semplice gestione non presuppone automaticamente l’obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi, non essendo d’altra parte ammissibile l’obbligo di autodenuncia penale.

Il motivo è infondato.

Anzitutto è questione di fatto quella relativo all’effettiva movimentazione di un conto corrente all’estero, ed è assorbita nell’accoglimento dei primi due motivi per difetto di motivazione.

Di poi per il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 6, comma 1, (“tassazione presuntiva”) – nel testo applicabile alla specie ratione temporis modificato dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, di conversione, anteriore a quello sostituito con il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 11, comma 1, lett. e), – “per i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d’imposta”.

La legge sancisce la presunzione (legale, suscettibile, secondo dispone in prosieguo lo stesso art. 6, di “prova contraria”) di fruttuosità (nella “misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta” fissata dalla norma) delle somme e degli altri “strumenti” finanziari “trasferiti o costituiti all’estero” e, quindi, di redditività fiscale degli stessi (univocamente desumibile dall’obbligo di dichiarare, comunque, i “redditi effettivi”) non dichiarati. Per quanto concerne il profilo di violazione dei principi in ordine ad una inammissibile obbligo di autodenuncia penale, il motivo è infondato in relazione all’obbligo, di fonte costituzionale desumibile dall’art. 53 della Costituzione, di dichiarare tutti i redditi prodotti (effettivi), espressione di capacità contributiva. La circostanza che il possesso di redditi possa costituire reato e che l’autodenuncia possa violare il principio “nemo tenetur se detegere” a parte il rilievo che tale principio non è costituzionalizzato, è sicuramente recessiva rispetto all’obbligo di concorrere alle spese pubbliche ex art. 53 predetto.

Di poi la ormai incontestata e riconosciuta normativamente tassabilità dei proventi illeciti, anche delittuosi, comporta il necessario superamento di ogni remora anche in ordine alla dichiarazione, essendo connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione.

Una diversa soluzione creerebbe delicati problemi in tema di uguaglianza dei cittadini e di parità di trattamento.

Col settimo motivo i ricorrenti deducono violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e omessa e/o insufficiente motivazione:

deducono in particolare nel caso in esame l’inammissibilità di un accertamento parziale.

Il motivo fondato su violazione di legge è infondato.

Non è decisivo quanto dedotto dall’Ufficio in sede di controricorso e cioè che il rilievo sarebbe privo di interesse in quanto il contribuente potrebbe dolersi solo di una ulteriore accertamento in caso di carenza dei requisiti per un accertamento parziale, attesocchè il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, fa salva l’ulteriore azione accertatrice nei termini di decadenza, in quanto la validità di un atto deve essere valutata in relazione ai requisiti previsti dalla legge per l’atto in esame e non in relazione a condotte estranee e solo ipotetiche. Il motivo è invece infondato in base alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3573/2010) che ha osservato che “in tema di accertamento parziale di tributi diretti, l’amministrazione fiscale che disponga di elementi acquisiti, fra l’altro, dalla guardia di finanza (v. Cass. n. 1057/2006), in base ai quali risulti l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, può “limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili” (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, comma 1).

Gli “elementi”, cui la norma citata fa riferimento, possono avere anche carattere indiziario, e sono validamente opponibili all’imprenditore se “consentono di stabilire” l’esistenza di un reddito non dichiarato o superiore a quello dichiarato; a prescindere dai fatto che tale maggior reddito non risulti dalle scritture contabili la cui attendibilità, in tal caso, risulta sospetta. Il giudice tributario, investito del ricorso avverso un atto di accertamento parziale, è tenuto a valutare – con giudizio di merito non soggetto a riesame in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato – gli elementi indicati dall’amministrazione su cui tale atto si fonda (nel caso di specie, le dichiarazioni rilasciate dalle stesse parti ed anche altri indizi, se sussistenti), al fine di stabilire se essi sono idonei a fondare la presunzione di reddito o maggior reddito non dichiarato; in tal caso, grava sul contribuente l’onere di provare il contrario; facoltà che egli può esercitare se non è processualmente preclusa, ossia se fin dal ricorso ìntroduttivo ha eccepito l’infondatezza dell’atto impositivo, indicando gli elementi di prova a sostegno dell’eccezione.

Nel quadro degli elementi indiziari che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato, o ulteriore rispetto al dichiarato, sono pienamente ammissibili anche le dichiarazioni rilasciate da terzi alla polizia tributaria od all’autorità giudiziaria, ed inserite nel processo verbale della guardia di finanza (cfr. Cass. nn. 16845/2008, 9402/2007, 16032/2005); fermo restando che non provengono da “terzi”, e possono rivestire ampio valore probatorio, per il loro carattere confessorio, le dichiarazioni eventualmente rilasciate da organi responsabili della stessa società contribuente.” Nel caso in esame non è contestato che sussistevano tali elementi (anche se non sottoposti a vaglio critico da parte del giudice, e ciò ha comportato l’accoglimento dei primi due motivi).

Per quanto concerne il profilo di censura motivazionale, lo stesso è inammissibile in quanto tale vizio deve concernere un accertamento di fatto e non l’applicazione di una norma.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 215 del 1961, artt. 2 e 5, e omessa e/o insufficiente motivazione: deducono, in particolare che la convenzione di assistenza giudiziaria di cui alla L. n. 21 del 1961, anche in relazione alle riserve della Svizzera e del Lussemburgo non consente l’utilizzazione di atti oggetto di rogatorìa penale “nell’ambito di una procedura di natura fiscale a carattere penale o amministrativo”.

Il motivo, sotto entrambi i profili, è inammissibile per difetto di autosufficienza non indicando i ricorrenti gli atti che sarebbero stati utilizzati contro il contribuente in violazione dei superiori divieti.

Col nono motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.p., mancata prova dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo ai fini fiscali degli elementi provenienti dai processi penali e omessa e/o insufficiente motivazione; deducono in particolare che gli elementi provenienti dal processo penale o non erano richiamati o allegati all’avviso di accertamento che pertanto era illegittimo;che le autorizzazioni del PM solo richiamate erano state rilasciate da organo incompetente.

Il motivo pecca di genericità non esplicandosi le ragioni della doglianza e i dati di fatto su cui si fonda. Ove volesse intendersi che l’autorizzazione spettava al Gip (“autorizzazioni… rilasciate dal P.M. Dott. G. alla fine del 1996, e pertanto da un organo incompetente”), deve richiamarsi quanto da questa Corte (Cass. n. 9320/2003,ricorrente T.) deciso i caso analogo, in ordine alla dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70, comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., quanto alla ritenuta irrilevanza – ai fini della legittima utilizzabilità degli atti del procedimento penale nel giudizio tributario – del fatto che l’autorizzazione all’acquisizione del relativo materiale istruttorio venne rilasciata dal PM anzichè dai GIP procedente. Osserva testualmente (e in maniera esaustiva) la Corte”: l’art. 116 c.p.p., comma 1 – che disciplina il rilascio di copie, estratti e certificati di singoli atti del procedimento – al secondo comma, per quanto qui interessa, stabilisce che sulla richiesta provvede “il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda….”.

Orbene… ritiene il Collegio che tale circostanza non integri alcuna delle denunziate violazioni di legge, posto che – come questa Corte (Cass. sez. 2^ pen. 28.11.1994 n. 4212, c.c. 11.10.1994) ha avuto al riguardo modo di affermare – il rilascio di copia degli atti da parte di organo incompetente, non comporta nullità di sorta. Ed invero, la norma in esame non sanziona di nullità la violazione del precetto di cui al secondo comma, sicchè ~ atteso il principio di tassatività delle nullità fissato dall’art. 177 c.p.p., – non può ritenersi sussistere alcuna invalidità suscettibile di riverberare i suoi effetti sulla acquisizione della prova.

Nè siffatta violazione rientra in alcuna delle tre categorie di nullità di ordine generale previste dall’art. 178 c.p.p. …”.

Il motivo è, pertanto, anche infondato.

Il profilo di vizio motivazionale, attinendo all’applicazione di una norma, è inammissìbile. La sentenza impugnata, pertanto, in relazione ai motivi accolti, deve essere cassata, con necessità di rinvio per un’adeguata valutazione della controversia e motivazione, anche in relazione ai principi di diritto affermati in ordine ai motivi rigettati.

La CTR provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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