Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20032 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20032 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12591-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
BEN EN AT() AGATA;

– intimata sul ricorso 12593-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.P. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 27/07/2018

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro

– intimata avverso la sentenza n. 3950/24/2016, e 3949/24/2016 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO,
depositata il 14/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON, disposta la riunione dei giudizi in epigrafe e la
motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza n. 3950/24/16 depositata in data 14 novembre 2016 la
Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 535/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che
aveva accolto il ricorso di Benenato Agata contro l’avviso di
accertamento IRPEF 2008. La CTR osservava in particolare che la
contribuente aveva dato adeguata prova contraria alla presunzione
legale relativa derivante dall’accertamento “redditometrico” al quale si
opponeva, come del resto già rilevato dai primi giudici.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è difesa.

Ric. 2017 ti. 12591 sez. MT – ud. 05-07-2018
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BENENATO AGATA;

Con sentenza n. 3949/24/16 depositata in data 14 novembre 2016 la
Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 465/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che
aveva accolto il ricorso di Benenato Agata contro l’avviso di

contribuente aveva dato adeguata prova contraria alla presunzione
legale relativa derivante dall’accertamento “redditometrico” al quale si
opponeva, come del resto già rilevato dai primi giudici.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1′ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è difesa.
All’odierna adunanza in camera di consiglio i due distinti giudizi
venivano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- in entrambi i giudizi l’agenzia fiscale ricorrente
analogamente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 38,
d.P.R. 600/1973, poiché la CTR ha ritenuto vinta la “presunzione
redditometrica” fondante gli avvisi di accertamento impugnati.
Le censure sono fondate.
Va ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto
in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova
documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente
“ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o
di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche
l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono
Ric. 2017 n. 12591 sez. MT – ud. 05-07-2018
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accertamento IRPEF 2007. La CTR osservava in particolare che la

circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata
sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta» (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv.
633514 — 01; successive conformi Sez. 6-5, 1332-916/2016, 2294414885/2015).

tributario di appello, non è stato correttamente applicato nelle sentenze
impugnate.
La CTR siciliana infatti non ha puntualmente analizzato la prova
contraria al “redditometro” allegata dalla contribuente, con particolare
e specifico riguardo all’ entrata patrimoniale di rilevante importo
realizzata nel 2006 (curo 400.000 derivanti da cessione immobiliare),
limitandosi ad inferirne una presunzione di persistenza della relativa
capacità economica non specificamente argomentata in relazione al
decremento progressivo realizzatosi nelle due consecutive annualità
fiscali de quibus.
In altri termini il giudice tributario di appello non ha in alcun modo
approfondito la questione della correlazione tra detta entrata
patrimoniale e le spese del periodo, determinando il decremento della
prima nell’anno 2007 e quindi fissandone la residua entità nel 2008
sulla base di una mera congettura, non altrimenti argomentata in fatto,
richiedendo di contro la corretta applicazione del citato principio di
diritto una più precisa e basata considerazione meritale.
Tale specifico segmento dell’ onere contro probatorio della
contribuente dovrà pertanto essere ulteriormente valutato in sede di
rinvio, a seguito della cassazione delle sentenze impugnate.
PQM

Ric. 2017 n. 12591 sez. MT – ud. 05-07-2018
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Tale principio di diritto, peraltro espressamente richiamato dal giudice

La Corte accoglie i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione,

anche per le spese del giudizio di legittimità.

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