Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20032 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 14/07/2021), n.20032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 9455 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Naxos Tec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv.to Daniela Segnalini, elettivamente

domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via della

Stazione di San Pietro, n. 45;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.

8340/05/14, depositata in data 6 ottobre 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 giugno 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 8340/05/14, depositata in data 6 ottobre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Naxos Tec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e accoglieva l’appello incidentale proposto da quest’ultima società nei confronti dell’Ufficio avverso la sentenza n. 252/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio di Salerno, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, aveva contestato, nei confronti di quest’ultima, esercente attività di “altre realizzazioni di software e consulenze software” maggiori ricavi non dichiarati, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, per il 2006, essendo emerso dall’esame della dichiarazione dei redditi, un eccessivo costo del personale con palese antieconomicità dell’attività di impresa;

– in punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) con il Mod. Unico 2007, la società aveva comunicato all’Agenzia delle entrate di (OMISSIS) la variazione della “residenza” da (OMISSIS) a (OMISSIS); 2) l’atto impositivo era nullo per incompetenza territoriale e assoluta carenza di potere dell’Ufficio tributario di Salerno, essendo stato l’avviso di accertamento notificato il (OMISSIS), a distanza di oltre quattro anni dall’avvenuta comunicazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 3, del cambio di “residenza” della società;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 58, 59 e 60, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, per avere la CTR, nell’accogliere l’appello incidentale della società, dichiarato erroneamente l’incompetenza territoriale dell’Ufficio distrettuale di (OMISSIS), avendo la stessa contribuente indicato nella dichiarazione dei redditi, per il 2006, inviata in data (OMISSIS), il “domicilio fiscale” in (OMISSIS) (tale dato non combaciava con quello contenuto nella dichiarazione dei redditi per il 2006, allegata al ricorso introduttivo, in cui era stata indicata la sede legale in (OMISSIS) e non il domicilio fiscale, mai trasmessa telematicamente all’Ufficio) e non rilevando il trasferimento della sede legale in (OMISSIS) avvenuto con atto pubblico del Notaio D.R. del (OMISSIS), iscritto nel registro delle imprese in data (OMISSIS), in quanto comunicato tardivamente all’Ufficio (risultando, in anagrafe tributaria, la decorrenza del detto trasferimento dall'(OMISSIS));

– il motivo è inammissibile;

– ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, la competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli riguardanti le imposte sui redditi “spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”; a norma dello stesso decreto, art. 58, comma 3, “(i) soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività” (v. Cass. civ., sez. 5, n. 16487 del 31/7/2020, in cui si afferma chiaramente che “il domicilio fiscale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 58, comma 3, è quello in cui si trova la sede legale della società”). Analogamente, per quanto riguarda l’IVA, competente “ad ogni (…) effetto di cui al (…) decreto” D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “e’ l’Ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58 e 59” (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, comma 1, primo periodo);

– nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 58, 59 e 60, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindaca bile dinanzi al giudice di legittimità, accertato che, nella specie, la società contribuente aveva comunicato, con il Mod. Unico 2007, la variazione della sede legale (“residenza”) e, dunque, del domicilio fiscale da Salerno a (OMISSIS) (come avvenuta con atto pubblico del Notaio D.R. del (OMISSIS), iscritto nel registro delle imprese in data (OMISSIS)), con conseguente incompetenza territoriale dell’Ufficio procedente di Salerno; ciò in conformità con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, “(i)n tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio è determinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce, pertanto, atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale “ius variandi” dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato” (Cass., sez. 5, 10/03/2006, n. 5358, Cass. 10/05/2013, n. 11170, Cass. 08/10/2014, n. 21290, Cass. 04/10/2018, n. 24292). Tale principio, affermato con riguardo alla legittimazione a procedere all’accertamento, è evidentemente riferibile anche alla legittimazione a procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, trattandosi di attività rientranti nel novero, rispettivamente, degli accertamenti e controlli riguardanti le imposte sui redditi (indicati, in particolare, nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 1) e della competenza “ad ogni (…) effetto di cui al (…) decreto” D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 40, comma 1, dello stesso) (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2020, n. 4412);

– in conclusione, il ricorso va pertanto rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della società controricorrente delle spese di giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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