Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20032 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/10/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 06/10/2016), n.20032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6738-2012 proposto da:

R.C., (OMISSIS), N.I. (OMISSIS), N.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 42,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA PITZOLU, rappresentati e

difesi dall’avvocato PATRIZIA BECECCO;

– ricorrenti –

contro

ALEX IMMOBILIARE SRL, P.i. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE

RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLA LIBERIA’ 13,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIOLA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato B.P. difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Viola Giuseppe difensore della controricorrente che si

riporta agi atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6.1.03 i sigg. P.D., C. e N.I. e R.C. convenivano davanti al tribunale di Terni la Alex Immobiliare srl lamentando che la stessa aveva realizzato sul proprio fondo, in comune di (OMISSIS), un fabbricato a distanza dal confine inferiore a quella di mt 5 prescritta dall’art. 40, comma 2, lett. b), del regolamento edilizio comunale e chiedendo la condanna dei convenuti all’arretramento del fabbricato ed al risarcimento dei danni.

In particolare, per quanto qui ancora interessa, gli attori affermavano che il suddetto abuso non poteva considerarsi legittimato dalla circostanza che, in data 19.4.01, tra la Penelope srl, dante causa di Alex Immobiliare, ed il Comune di (OMISSIS) – all’epoca proprietario della una striscia di terreno interposta tra il fondo della convenuta e quello degli attori (successivamente acquistata dall’attore R.C.) – era stata stipulata una convenzione con la quale il Comune, ai sensi del suddetto art. 40, comma 5 del regolamento edilizio comunale, aveva autorizzato la Penelope srl a edificare a distanza inferiore a 5 metri dal confine; tale convenzione infatti, secondo gli attori, non era loro opponibile, ancorchè trascritta, per non avervi essi aderito. Costituitasi la Alex Immobiliare, il tribunale di Terni accoglieva la domanda degli attori ma la Corte di appello di Perugia, in accoglimento dell’appello della convenuta soccombente, la rigettava.

Il giudice di secondo grado, in particolare;

a) Disattendeva l’eccezione di tardività dell’appello sul rilievo che la notifica tardiva faceva seguito ad un tentativo, tempestivamente avviato, di notifica presso il procuratore degli attori appellati ad un indirizzo dal quale il medesimo si era trasferito ma che, tuttavia, risultava indicato nell’epigrafe della sentenza di primo grado (richiamata nella relata di notifica della stessa sentenza, ove la parte notificante risultava domiciliata “come in atto”); da tale rilevo la corte perugina traeva la duplice conseguenza che, per un verso, doveva accogliersi l’istanza di rimessione in termini formulata dall’appellante e, per altro verso, doveva ritenersi che, essendo il primo tentativo di notifica non andato a buon fine per fatto imputabile alla controparte, il procedimento notificatorio doveva considerarsi tempestivo, per essere stato riavviato in un tempo ragionevole dal primo tentativo effettuato presso il precedente indirizzo.

b) Rilevava che il fabbricato de quo distava oltre 5 metri dal confine del fondo degli attori e affermava l’opponibilità al R., attuale proprietario della menzionata striscia di terreno già in proprietà comunale, della convenzione Penelope/Comune, in quanto trascritta.

Avverso la sentenza di secondo grado gli originari attori propongono ricorso per cassazione su due motivi.

Col primo motivo i ricorrenti attingono la statuizione sub a), contestando che l’atto di notificazione della sentenza di primo grado contenesse una elezione di domicilio e, comunque, argomentando che – poichè il nuovo domicilio del procuratore degli appellati risultava dall’albo professionale – la corte distrettuale avrebbe errato nel giustificare la tardività della notificazione dell’appello sull’argomento della difformità del nuovo domicilio rispetto a quello indicato nell’epigrafe della sentenza di primo grado.

Col secondo motivo i ricorrenti attingono la statuizione sub b), denunciando la violazione di legge e la insufficiente o contraddittoria motivazione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non considerando che l’accordo concluso fra la controparte e l’amministrazione comunale era lesivo dei diritti dei proprietari confinanti che non vi avevano preso parte.

La Alex Immobiliare si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.5.16, per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo di ricorso va disatteso.

La corte territoriale, dato atto che la notifica dell’appello all’effettivo indirizzo del procuratore domiciliatario degli appellati (in (OMISSIS)) era stata richiesta oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, ha tuttavia ritenuto l’appello tempestivo sul rilievo che detta notifica faceva seguito ad un tentativo, tempestivamente avviato, di notifica presso il precedente indirizzo del medesimo procuratore (in (OMISSIS)); ciò sull’assunto che tale ultimo indirizzo era quello annotato nell’epigrafe della sentenza di primo grado e che presso il medesimo gli attori, poi appellati, avevano eletto domicilio nella relata di notifica della sentenza stessa. La corte perugina ha quindi ritenuto che correttamente la società appellante avesse tentato la notifica dell’appello all’indirizzo di (OMISSIS), secondo il disposto dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e che il fatto che la notifica non fosse andata a buon fine, essendosi intanto il procuratore degli originari attori trasferito da (OMISSIS) a via (OMISSIS), era a costoro imputabile, avendo gli stessi eletto domicilio in (OMISSIS) nella relata di notifica della sentenza di primo grado; d’onde la remissione in termini dell’appellante e, comunque, la valutazione di tempestività dell’appello.

I ricorrenti censurano l’argomentazione della corte territoriale, contestando che nell’atto di notificazione della sentenza di primo grado fosse contenuta una elezione di domicilio ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e argomentando che, comunque, sarebbe stato onere della società appellante verificare l’indirizzo del procuratore domiciliatario delle controparti presso l’albo degli avvocati prima di avviare la notifica.

Il motivo non può trovare accoglimento.

L’interpretazione della relata di notifica della sentenza di primo grado costituisce accertamento di fatto che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito di secondo grado e che in questa sede può essere censurato solo sotto il profilo della congruità della relativa motivazione. Motivazione che, nella specie, risulta logica e persuasiva, in quanto valorizza il rilievo che in detta relata i notificanti si dichiarassero domiciliati “come in atto”; l’uso del sostantivo singolare “atto”, invece della generica domiciliazione “come in atti”, legittima l’interpretazione della corte territoriale che ha inteso attribuire a tale dichiarazione la portata di una puntuale elezione di domicilio nell’indirizzo del procuratore dei notificanti risultante dall’epigrafe della sentenza ((OMISSIS)).

Disattesa la censura mossa nel mezzo di gravame al giudizio di fatto operato nella sentenza gravata in ordine all’elezione di domicilio effettuata dagli originari attori nella relata della notifica della sentenza gravata alla società Alex Immobiliare, risultano immeritevoli di censura tanto la conseguente affermazione secondo cui il mancato perfezionamento della notifica dell’appello all’indirizzo di (OMISSIS) non sarebbe imputabile alla società appellante (essendo quest’ultima stata sviata dalla elezione di domicilio operata nella notifica della sentenza), quanto l’ulteriormente conseguente affermazione che la tempestiva riattivazione della procedura notificatoria presso il nuovo indirizzo del domiciliatario degli appellati consente di ritenere l’appello tempestivo; si veda, in senso conforme, Cass. 4842/12 (“E’ tempestiva la notifica dell’atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso lo studio del difensore di controparte, il quale, pur avendo informalmente comunicato al notificante il proprio trasferimento, gli aveva poi notificato la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado apponendovi un timbro con l’indicazione del vecchio indirizzo).”) e Cass. 3356/14 (“E’ tempestiva la notifica dell’atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso il domicilio eletto dei procuratori costituiti, valorizzando tanto la circostanza per cui, trattandosi di difensori esercenti in un circondano diverso da quello di assegnazione, sui medesimi gravava l’obbligo di comunicare i relativi mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell’albo professionale, quanto il fatto che, appena pochi giorni prima della tentata notificazione, la sentenza appellata era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c., indicando come domicilio proprio quello studio legale)”).

Il secondo motivo di ricorso va invece giudicato fondato.

La corte territoriale, nel ritenere legittima la costruzione realizzata sul fondo della Alex Immobiliare a mt. 3,50 dal relativo confine con la proprietà aliena, ha disatteso il consolidato orientamento di questa Corte alla cui stregua, quando due fondi siano separati da una striscia di terreno intermedia, inedificata o inedificabile, che abbia una larghezza inferiore al distacco dal confine prescritto per le costruzioni, ciascuno dei proprietari deve costruire sul proprio fondo ad una distanza, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, che non sia inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta, quest’ultima risultando così “neutralizzata” nel computo della distanza minima (sentt. nn. 3506/99 e 7129/93 e, da ultimo, 3968/13). A tale orientamento – che stabilisce, in sostanza, che nel computo della distanza minima imposta dalla legge o dal regolamento locale la larghezza della striscia di terreno interposta tra i due fondi debba essere “neutralizzata” (così, in motivazione, la n. 3506/99 cit.), cioè eliminata concettualmente, anche nel caso in cui la distanza sia imposta tra la costruzione ed il confine – il Collegio intende dare continuità.

Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale perchè questa si attenga all’enunciato principio di diritto e, pertanto, determini la distanza dal confine alla quale deve attestarsi la costruzione realizzata sul fondo della società Alex Immobiliare nella metà della misura che risulta sottraendo la larghezza della fascia già in proprietà comunale ed attualmente in proprietà R. (larghezza indicata nella sentenza gravata in mt. 1,50 al sesto rigo di pag. 3 ed in mt. 2 al nono rigo di pag. 8 ed al primo rigo di pag. 11) dal distacco tra le costruzioni (mt. 10) imposto dalla disciplina locale mediante la prescrizione della distanza da mt. 5 dal confine.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Perugia, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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