Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20031 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna c. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRI LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/20 06 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto terzo motivo, assorbito il quarto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma il Comune di questa città impugnava l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva per l’anno 1997 e la successiva cartella di pagamento, che l’agenzia delle entrate aveva fatto notificare per il recupero di maggiore imposta relativa alla cessione di parecchi automezzi per il trasporto di latte e prodotti caseari da parte della società CADA srl. a favore dell’Azienda Comunale della Centrale del latte di Roma, e ciò in virtù di contratto 28.9.1995, col quale pure la società Freschezze srl. a su aveva acquisito in comodato oneroso (noleggio) tali veicoli per quell’uso convenuto. Essa esponeva che tale avviso era carente dei presupposti, in quanto il contratto non era stato adempiuto, tanto che i documenti di circolazione non erano stati forniti, sicchè, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, esso poi veniva risolto, con la conseguenza che nessuna imposta andava pagata. Con successiva memoria proponeva motivi aggiunti, sostenendo che l’atto impositivo era privo di adeguata motivazione;

perciò chiedeva l’annullamento del medesimo.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che il procedimento seguito era stato regolare sulla scorta della verifica svolta a suo tempo dalla polizia tributaria, le cui risultanze erano state riprodotte nell’atto impositivo; perciò chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice adito lo rigettava.

Avverso la relativa decisione l’ente territoriale proponeva appello, cui l’agenzia resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale lo rigettava con sentenza n. 127 del 26.6.2006, osservando che in realtà la consegna materiale degli automezzi da parte della Cada alla Centrale del latte c’era stata, tanto che i canoni del noleggio erano stati contabilizzati per due anni; l’ammortamento degli automezzi era stato calcolato ed annotato nelle scritture contabili, erano state riscontrate numerose bolle per il trasporto a cura della Freschezze per due anni; i dati inerenti alla cessione ed utilizzo dei veicoli erano stati rilevati anche dalla Guardia di finanza, sicchè tutto ciò costituiva un complesso di elementi che rappresentavano presunzioni gravi, a fronte delle quali nessuna prova in contrario era stata offerta dal contribuente, nei confronti del quale peraltro l’eventuale risoluzione della vendita non poteva mettere in discussione comunque il noleggio oneroso degli automezzi, trattandosi di obbligazioni autonome, anche se connesse; nè lo storno eventuale di parte delle fatture poteva fare venire meno il relativo obbligo iniziale per l’intero affare.

Contro questa decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, e l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia in ordine alla mancanza e contraddittorietà della motivazione dell’avviso di rettifica lamentate sin dal primo grado e denunziate nel secondo, senza che la CTR le avesse delibate.

Il motivo è inammissibile, perchè generico, atteso che il ricorrente non ha riportato il punto del ricorso in appello in cui avrebbe prospettato la censura al giudice del gravame, oltre ad essere peraltro infondato, dal momento che esso stesso nel ricorso ha riconosciuto di avere lamentato tali vizi nell’atto impositivo con la successiva memoria, sicchè in sostanza si era verificata una preclusione in suo pregiudizio, dal momento che con la medesima poteva solo illustrate i motivi già proposti con il ricorso introduttivo, senza potere ampliare il “thema decidendum”.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione degli atti impositivo ed esecutivo.

La censura rimane assorbita dal primo motivo.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge e vizio di motivazione, poichè il giudice di appello non considerava che i documenti di circolazione dei veicoli mai erano stati consegnati alla cessionaria da parte della Cada, nè rilievo al riguardo potevano avere le bolle di accompagnamento delle merci, che non erano state rinvenute e che non si trovavano allegate agli atti impugnati. Se poi le relative operazioni inerenti all’ammortamento, ai canoni da noleggio, alle indicazioni del valore degli automezzi in bilancio secondo la stima della Romana Diesel erano tutte indicate nelle scritture contabili, ciò era dovuto ad annotazioni di carattere provvisorio, rese necessarie in attesa del perfezionamento della vendita dei veicoli, peraltro mai verificatasi, tanto che in un primo tempo l’acquirente aveva agito in giudizio per l’esecuzione del contratto ed in un secondo tempo aveva optato per la sua risoluzione.

Era invece onere dell’agenzia fornire la prova della propria pretesa.

La doglianza non ha pregio, atteso che con essia il contribuente mira ad una rivisitazione degli elementi probatori vegliati e condivisi dal giudice di appello, sicchè la censura non va condivisa.

Invero in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e segg.

e art. 2697 c.c., comma 2, e che nella specie non è stata fornita (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9784 del 23/04/2010, n. 6849 del 2009).

4) Col quarto motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che nessun obbligo fiscale poteva sorgere a suo carico per il mancato perfezionamento del contratto di acquisto dei veicoli, senza che alcun riflesso potesse ripercuotersi in suo pregiudizio dall’eventuale obbligazione sorta in capo alla società Freschezze di pagare un canone per il noleggio degli automezzi alla Cada, con l’aggirare così concordemente il contratto, tanto che la stessa Centrale del latte aveva emesso delle note di credito con storno delle fatture già rilasciate al momento del medesimo.

La censura rimane in parte assorbita da quanto finora enunciato, anche se appare opportuno aggiungere che, indipendentemente dalla considerazione che in materia di IVA non assume alcun rilievo l’assenza di un danno erariale, il procedimento relativo allo storno di merce o fatture comporta l’alterazione dell’entità del volume di affari non solo del cedente, ma anche del cessionario, il quale diviene utilizzatore di fatture relative ad operazioni mai effettuate, essendo la cessione intervenuta tra le parti relativamente al solo quantitativo di merce non stornato in caso di parzialità della definitiva cessione (V. pure Cass. Sentenza n. 1728 del 26/01/2007, n. 12353 del 2005).

Quindi anche in rapporto a tali corrette valutazioni giuridiche, le doglianze del contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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