Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20031 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20031 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 15094-2011 proposto da:
AUGUSTO PICARIELLO, LUCIA ZERONA, MATTEO
ANZUONI, MARINA PIERRO, EMILIO SANDULLI questi ultimi
quali liquidatori del Concordato preventivo aperto a riguardo di
Picariello Augusto, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
SICA, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato MEOLI BRUNO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

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Data pubblicazione: 30/08/2013

- con troricorrente avverso la decisione n. 1792/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di NAPOLI del 23.4.2010, depositata il 26/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.

Ric. 2011 n. 15094 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

Picariello Augusto e Zerola Lucia propongono ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria centrale—sezione regionale Campania, con la
quale —confermando la decisione impugnata di secondo grado- la Commissione ha
respinto sia il ricorso principale della parte contribuente che quello incidentale
dell’Ufficio avverso l’Ufficio di accertamento con cui era stato induttivamente
accertato maggior reddito per l’anno 1986, avviso già parzialmente annullato dalla
Commissione di secondo grado che (con la decisione n.54101/1995) aveva ritenuto di
ridurre la percentuale di ricarico sui ricavi accertati dal 12% al 6%.
Nella sentenza impugnata la CTC ha argomentato che correttamente l’Ufficio aveva
fatto ricorso all’accertamento induttivo, giacchè negli estratto conto bancari si
rilevavano molte partite personali dei ricorrenti che esulavano dalla gestione
aziendale e che mettevano in difficoltà l’Ufficio nel lavoro di ricostruzione del conto
economico.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Il motivo di ricorso (fondato sia sulla violazione dell’art.111 Cost. e dell’art.12 del
D.Lgs. 472/1997 oltre che sul “vizio assoluto di motivazione”) appare inammissibile
formulato, atteso che la parte ricorrente si duole di violazione di legge sul
presupposto che (attesa l’esistenza di altro coevo avviso di accertamento relativo
all’annualità 1985, la cui impugnazione era stata pure parzialmente accolta dall’adito
giudice di merito) il giudicante avrebbe dovuto fare applicazione del cumulo
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Osserva:

giuridico delle sanzioni previsto dall’art.12 dianzi menzionato. Non avendo fatto
applicazione della menzionata previsione di legge, l’adita Commissione Centrale
aveva “violato le disposizioni citate in epigrafe” onde, secondo gli odierni ricorrenti,
la sentenza impugnata è meritoria di cassazione.
Nella decisione impugnata non si affronta però la tematica qui prospettata dal
ricorso fondato sull’omessa applicazione del principio del cumulo giuridico delle
sanzioni, sicchè il ricorso qui proposto appare inammissibile siccome concretante
violazione del canone tante volte enunciato da questa Corte (per tutte Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5024 del 08/04/2002) secondo cui:” Il ricorso per cassazione che
contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza
consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il
collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che
la sostengono, ne’ quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda
l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 n. 4 cod. proc.
civ., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha contestato
la proposta del relatore evidenziando di avere avuto modo di richiedere l’applicazione
del cumulo giuridico delle sanzioni soltanto a seguito dell’emanazione del
d.lgs.472/1997 e perciò con la memoria di data 11.12.2009 depositata nel mentre la
causa era pendente avanti alla Commissione Centrale, ed inoltre evidenziando che la
lettura del motivo di impugnazione per il suo complessivo tenore avrebbe consentito
di ritenere proposta la doglianza di omessa pronuncia, per quanto non espressamente
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ricorrente, né si rappresenta che la parte contribuente avesse proposto motivo di

indicata nell’epigrafe del motivo medesimo;
che il Collegio ritiene di poter concordare con le considerazioni proposte dalla
parte ricorrente nella anzidetta memoria, nella quale è stato debitamente esplicitato il
modo ed il luogo di proposizione della richiesta di applicazione dell’istituto del
cumulo giuridico e nella quale è stato convincentemente sostenuto che il motivo di
sentenza del giudice del merito anche per la omessa pronuncia in ordine alla ridetta
istanza, potendosi tralasciare la circostanza che sia nella rubrica che nel corpo del
motivo non si sia fatto cenno alcuno alla regola dell’art.112 cpc;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene che i
ricorso vada accolto, con conseguente rimessione al giudice del merito affinchè
riesamini la richiesta di applicazione dell’istituto del cumulo giuridico;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2013.

impugnazione di cui è detto nella relazione sostanzialmente tende a censurare la

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