Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20031 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20031 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12566-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BENENATO AGATA;

– intimata avverso la sentenza n. 3948/24/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
14/11/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Doti ENRICO
N1ANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 18 febbraio 2015 la Commissione tributaria

entrate, ufficio locale, nonché l’appello incidentale proposto da
Benenato Agata avverso la sentenza n. 464/3/11 della Commissione
tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto parzialmente il
ricorso della Benenato contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed
IVA 2006. La CTR osservava in particolare che la contribuente aveva
dato almeno in parte adeguata prova contraria alla presunzione legale
utilizzata dall’Ente impositore ex art. 32, d.P.R. 600/1973, in relazione
alla movimentazione bancaria riferibile alla contribuente medesima,
sicchè ne andavano conseguentemente ridotte le pretese creditorie
portate dall’atto impositivo impugnato, come statuito dai primi giudici.
kvverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è difesa.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa
applicazione dell’art. 32, primo comma, d.P.R. 600/1973, 51, secondo
comma, d.P.R. 633/1972, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha ritenuto
assolto l’onere controprobatorio gravante sulla contribuente a fronte
della presunzione legale relativa derivante dagli accertamenti bancari
fondanti l’avviso di accertamento oggetto della lite, ma di fatto controinvertendo l’onere probatorio de quo.
La censura è fondata.
Ric. 2017 n. 12566 sez. MT – ud. 05-07-2018
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regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle

Va ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
l’art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in
base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti
correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il
contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il

anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad
attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare
analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando
ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti
bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi,
nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad
affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative» (Sez. 6 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017, Rv. 643970 – 01).
La sentenza impugnata collide con il principio di diritto di cui a tale
arresto giurisprudenziale.
La CTR siciliana infatti non ha puntualmente riscontrato, secondo i
rigorosi criteri indicati nella giurisprudenza di questa Corte, la validità
probatoria degli elementi posti dalla contribuente a suffragio della
propria tesi difensiva volta a negare la rilevanza —reddituale ovvero ai
fini IVA- delle movimentazioni bancarie in contestazione, se non con
riguardo a quelle per le quali ha confermato l’atto impositivo
impugnato.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto
motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ric. 2017 n. 12566 sez. MT – ud. 05-07-2018
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principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria

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