Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20031 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19332/2019 proposto da:

J.A.B., elettivamente domiciliato in Robbiate (LC) via

novarino n. 6, presso lo studio dell’avv.to MASSIMILIANO VIVENZIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO SEZIONE MONZA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con Decreto pubblicato il 4 ottobre 2018, respingeva il ricorso proposto da J.A.B., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto. Egli aveva riferito di essere nato a (OMISSIS) di essere di religione cristiana protestante e di essere partito dal paese di origine dove lavorava come sarto a causa dei contrasti con i familiari della sua ragazza di religione musulmana che, quando era rimasta incinta, avevano tentato di aggredirlo, essendo contrari all’unione con un cristiano. Durante tale tentativo di aggressione la madre del ricorrente, intervenuta per difenderlo, era stata respinta e, battendo la testa, era morta. Per evitare ulteriori conseguenze il dichiarante aveva deciso di abbandonare il paese e temeva in caso di rimpatrio di poter essere ucciso dai familiari della sua fidanzata.

Secondo il Tribunale, tale racconto, sulla base dei criteri legali non era credibile, perchè estremamente generico, incoerente e contraddittorio, ad esempio sulla data dell’aggressione da parte dei familiari della fidanzata rispetto alla data di nascita del figlio. Vi erano contraddizioni anche in ordine alla data di partenza dalla Nigeria e il richiedente non era stato in grado di fornire alcun riferimento preciso circa la religione professata.

In ogni caso, a prescindere dalla veridicità del racconto, il ricorrente era fuggito a causa di un tentativo di aggressione da parte dei familiari della ragazza di religione musulmana e dunque non vi era alcun elemento che potesse ricondurre la vicenda alle previsioni della convenzione di Ginevra e bisognava rigettare la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato. Quanto alla protezione sussidiaria non vi erano i rischi di condanna a morte o di trattamenti inumani e degradanti, soprattutto in riferimento alla non credibilità del racconto e, quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sussisteva una situazione di conflitto armato generalizzato nel paese di origine, in proposito venivano citate fonti internazionali.

Quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non si riscontrava un ulteriore e diverso motivo di inclusione proprio di questa fattispecie, non essendo sufficiente l’integrazione sociale, culturale e lavorativa che doveva essere valutata in confronto con la situazione del paese di origine. Dalla suddetta comparazione non emergeva un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita, peraltro il ricorrente non aveva allegato o prodotto nulla in merito alla propria condizione personale e, dunque, non era possibile compiere alcun giudizio comparativo.

3. J.A.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La situazione della Nigeria è tale, a parere del ricorrente, da rientrare nell’ipotesi di cui alla norma citata, mentre il Tribunale si è limitato a dire che manca una situazione di conflitto armato generalizzato senza alcuna contestualizzazione anche in relazione alla situazione del richiedente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: errata valutazione dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè omessa valutazione di documentazione da parte della Commissione territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 7 e 8.

La Corte (rectius il Tribunale) avrebbe chiesto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari la dimostrazione di una condizione personale e sociale da confrontare con quella del paese di rimpatrio, affidandone la dimostrazione al ricorrente, senza considerare la mancata messa a disposizione da parte della commissione territoriale della documentazione prodotta in sede amministrativa, circostanza non irrilevante considerato l’onere probatorio attenuato.

La mancata messa a disposizione della documentazione avrebbe precluso l’esercizio del potere di verifica, pregiudicando il diritto del richiedente a vedersi compiutamente valutata la richiesta sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.1. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della Nigeria, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il Tribunale, infatti, ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della Nigeria, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente lamenta il riferimento a fonti non aggiornate ma non indica altre fonti più recenti che siano idonee a smentire quanto accertato dal Tribunale.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità.

Quanto alla mancata acquisizione della documentazione della Commissione territoriale si deve richiamare il seguente principio di diritto: “In tema di protezione internazionale, affinchè la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla Commissione territoriale assuma rilievo ai fini della decisione, occorre che sia specificato il contenuto dei documenti non consultati, a causa del mancato assolvimento dell’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, nonchè la loro decisività ai fini della valutazione della domanda di protezione” Sez. 6-1, Ord. n. 32250 del 2019).

Il ricorrente non evidenzia quale sia il contenuto della documentazione da acquisire e quale sia la decisività ai fini della decisione, dunque, il motivo è inammissibile.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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