Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20031 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 14/07/2021), n.20031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 4966 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S. rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso e autorizzazione del giudice delegato alle

Misure di prevenzione presso il Tribunale di Catanzaro, sez. pen.,

del 17 marzo 2015, dall’Avv.to Prof. Bruno N. Sassani e dall’avv.to

Prof. Salvatore Muleo, elettivamente domiciliato presso lo studio

del primo difensore in Roma, Via XX Settembre n. 3;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria n. 227/04/14, depositata in data 13

febbraio 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 giugno 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 162/10/2009, la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello della curatela del fallimento ” M.S.” avverso la sentenza n. 96/04/2007 della CTP di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso della parte contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai fini Irpef, Irap, Iva relativa agli anni 1998 e 1999, essendo gli avvisi di accertamento presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione;

– avverso la sentenza della CTR n. 162/10/2009, il Fallimento M.S. aveva proposto ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 3368/12 del 2.3.2012, era stato accolto parzialmente con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria;

– a seguito di riassunzione dell’appello da parte di M.S. tornato in bonis, stante l’avvenuta chiusura del fallimento – la CTR della Calabria con sentenza n. 227/04/14, depositata in data 13 febbraio 2014, aveva accolto il gravame e dichiarato la nullità della cartella esattoriale impugnata;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) la cartella di pagamento notificata il (OMISSIS) era illegittima, stante la decadenza, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, in cui era incorsa l’Agenzia, essendo l’accertamento presupposto divenuto definitivo in data (OMISSIS), una volta decorso il termine di sospensione di novanta giorni dalla presentazione, il (OMISSIS), della istanza di definizione da parte del contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, con conseguente necessaria notificazione della cartella non oltre il 31 dicembre 2005; 2) era infondata l’eccezione dell’Amministrazione di applicabilità, nella specie, del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, conv. con mod. nella L. n. 212 del 2003, in tema di sospensione fino al 19.4.2004 dei termini per la proposizione del ricorso avverso gli atti dell’amministrazione finanziaria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, in quanto tale fattispecie non afferiva a quella oggetto del giudizio;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, il contribuente;

– l’Agenzia ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente è irrilevante la mancata notifica del ricorso per cassazione anche nei confronti Equitalia Sud – parte in grado di appello

– in quanto in caso di vizi che non siano propri della cartella, come appunto la tardiva notificazione della stessa, non sussiste litisconsorzio necessario “sostanziale” tra l’Amministrazione finanziaria ed il concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare dei credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Cass., 3 aprile 2019, n. 9250; Cass., 4 aprile 2010, n. 8295; Cass., n. 9216 del 2018; Cass. n. 14125 del 2016; Cass. n. 22729 del 2016); peraltro, l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, sorge solo avuto riguardo al carattere inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sé il riferimento al litisconsorzio necessario processuale (con riferimento al grado di appello, v. Cass. sez. 5, n. 8331 del 2020);

– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), per avere la CTR ritenuto erroneamente illegittima la cartella per decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), essendo stata notificata il (OMISSIS) (oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo in data (OMISSIS), decorso il termine di sospensione di novanta giorni dalla presentazione della istanza di definizione da parte del contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6); ciò senza considerare, l’applicabilità, nella specie, del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, conv. con mod. nella L. n. 212 del 2003, con definitività degli avvisi presupposti in data (OMISSIS) (una volta computati sessanta giorni per il ricorso più novanta per l’accertamento per adesione a partire dal (OMISSIS)) e conseguente tempestività della notifica della cartella entro il 31 dicembre 2006;

– va, in primo luogo, disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente di violazione di un assunto “giudicato interno” che si sarebbe formato sull’accertamento della definitività dei presupposti avvisi di accertamento nel maggio del 2003, “nei termini della precedente decisione della CTR a cui (erano) seguiti il giudizio di cassazione e il successivo giudizio di rinvio”; in particolare, la Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 3368/2012, aveva rigettato il primo motivo di ricorso vertente sul tale aspetto e la decisione, nei termini in cui era stata adottata, sarebbe coperta dal giudicato interno, essendosi la CTR in sede di rinvio fondata “sul rispetto di tale intangibile presupposto” (pag. 5 del controricorso); invero, tale prospettazione non corrisponde ai fatti processuali avendo la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3368/2012, meramente affermato – nel disattendere il primo motivo di ricorso relativo alla assunta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, per non avere la CTR ritenuto implicitamente revocati dall’Ufficio gli avvisi di accertamento stante il protrarsi dell’esame delle questioni controverse in sede di accertamento per adesione – che doveva sostanzialmente escludersi la perdita di efficacia o la revoca degli avvisi di accertamento a causa del protrarsi nel tempo della procedura di definizione; con ciò senza individuare il momento della definitività degli avvisi di accertamento in questione e rimettendo – una volta riscontrato il vizio di omessa pronuncia – al giudice di merito, le valutazioni circa le ulteriori censure proposte nei confronti della sentenza di primo grado tra cui quella concernente la assunta decadenza dal potere impositivo dell’Agenzia, accolta dalla CTR in sede di rinvio, con la sentenza impugnata, per essere stata, a suo avviso, la cartella esattoriale notificata oltre il termine del 31 dicembre 2005, considerando la definitività degli avvisi in data 18.5.2003, una volta decorso il termine di sospensione di 90 giorni dalla presentazione della istanza di accertamento con adesione;

– il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate;

– la L. n. 289 del 2002, introducendo misure deflative del contenzioso, ha disciplinato, con l’art. 15, comma 1, per quanto qui interessa, la definizione agevolata della lite per gli avvisi di accertamento, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge (dal 01/01/2003), non erano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, ed anche per gli inviti al contraddittorio di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5 e 11, per i quali, alla medesima data, non era intervenuta l’adesione (“Gli avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al cit. D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5 e 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lett. b-bis)”), contemplando, al comma 2, quanto alla definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, la possibilità del pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi dovuti. L’art. 15, comma 8, in esame ha poi disposto la sospensione dei termini per l’impugnazione in sede giurisdizionale degli avvisi di accertamento, nonché dei termini per il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione previsti dal D.Lgs. n. 217 del 1997, fino alla data del (OMISSIS) (“Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato D.Lgs. n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1”), termine poi prorogato, senza soluzioni di continuità, al (OMISSIS) (prima, col D.L. n. 282 del 2002, conv. con modificazioni dalla L. n. 27 del 2003; poi, col D.L. n. 143 del 2003, conv. con modificazioni dalla L. n. 212 del 2003; poi, col D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003; infine, col D.L. n. 355 del 2003, conv. con modificazioni dalla L. n. 47 del 2004). La L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 48, ha, infine, esteso l’applicazione delle misure di definizione agevolata, previste dalla L. n. 289 del 2002, anche, agli avvisi di accertamento ed agli inviti al contraddittorio relativi “al periodo di imposta in corso al 31.12.2002”. Recita il D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-sexies, come modificato dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23-decies convertito nella L. n. 47 del 2004, in vigore dal 28/02/2004: “2-sexies. Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione di cui alla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 15, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui allo stesso art. 15, comma 8, è fissato al (OMISSIS). E’ sospeso fino al (OMISSIS) il termine per il perfezionamento della definizione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1 cit.. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del presente art., comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui alla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 16, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo art. 16, comma 2, decorrono dal (OMISSIS); contestualmente all’effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data”. Ora, la sospensione disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, incide sui termini stabiliti per il perfezionamento del procedimento di adesione in itinere, essendo la norma volta a conservare al contribuente la facoltà di optare, entro il predetto termine del (OMISSIS), per i vantaggi previsti dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, ovvero per i benefici della definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002 (cfr. Cass. n. 11452 del 2011). Deve escludersi, come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 10741 del 2014; Cass. n. 16347 del 2013; Cass. n. 23576 del 2012) che il termine di 90 giorni, di cui alla L. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, possa iniziare a decorrere dopo la scadenza di quello di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, dovendo, al contrario, ritenersi che il primo periodo di sospensione si dipani all’interno della più ampia fase di sospensione prevista dal secondo, considerato che nessuna norma depone a favore del suddetto cumulo e che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti impositivi prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi, in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009: “In tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta l’inefficacia dell’avviso di contraddittorio, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria”), mentre la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2). A tanto, si è aggiunto (Cass. n. 16347 del 2013; Cass. n. 23576 del 2012), che il predicato cumulo implicherebbe un assurdo logico e concettuale, quello di una sospensione che verrebbe ad incidere, nei fatti prorogandolo, sul decorso di un termine d’impugnazione, già sospeso per altra causa, ed, in tal senso, questa Corte si è già espressa (Cass. n. 14898 del 2007; n. 5924 del 2010) in relazione al caso analogo – sul piano oggettivo e funzionale – della non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16; pertanto, non v’e’, ragione per discostarsi dal principio espresso da questa Corte, secondo cui “la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2, per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al (OMISSIS) del termine per impugnare l’avviso di accertamento prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8, al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi. Ne consegue che, ove il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione relativamente ad un avviso di accertamento rientrante nel campo d’applicazione di ambedue le norme sopra ricordate, e tale accertamento non si perfezioni, il termine per l’impugnazione dell’avviso resta sospeso sino al 60 giorno successivo il (OMISSIS), secondo la previsione del citato D.Lgs., art. 15, comma 8, dovendosi escludere che le sospensioni previste dalle due norme si cumulino tra loro” (Cass. 23576/2012; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28368 del 2013). Nella specie, risulta, dalla sentenza e dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che, a fronte di presupposti avvisi di accertamento notificati al contribuente il (OMISSIS) (prima dell’entrata in vigore, nel gennaio 2003, della L. n. 289 del 2002), quest’ultimo presentava, in data 18/02/2003, istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, non perfezionatasi; ne consegue che gli atti impositivi dovevano ritenersi divenuti definitivi – non già come erroneamente affermato dalla CTR in data (OMISSIS), alla scadenza del termine di sospensione di 90 giorni dalla presentazione della istanza di definizione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 – ma alla scadenza del termine di gg. 60, di cui al D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 21, decorrente dal (OMISSIS), con conseguente tempestività della cartella notificata il 14 aprile 2006, nel termine del 31 dicembre 2006 (quale secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c));

– in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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