Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20031 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29812/10, proposto da:

COSMINT s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.

in Roma, alla via Lungotevere Marzio n. 1, presso l’avv.to

V.L., che la rappres. e difende, unitamente agli avv.ti Alberto

Caiola e Roberto Cordini, con procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/30/10 della CTR della Lombardia, depositata

in data 7/6/2010;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, svolta

nel’udienza pubblica del 3 maggio 2017;

uditi i difensori della parte ricorrente, avv. Cordini e Vianello;

udito il difensore della parte controricorrente, avv.to P. Garofoli;

sentito il Pubblico Ministero, dott. FUZIO Riccardo, il quale ha

concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il

ricorso incidentale; in subordine, per il rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Cosmint s.r.l. propose ricorso, innanzi alla Ctp di Como, avverso un avviso d’accertamento con cui l’ufficio recuperò a tassazione imponibile relativo a sopravvenienza attiva derivante da cessione di un contratto di leasing effettuata da una società scissa alla beneficiaria Sodisco s.r.l., escludendo la sussistenza della neutralità fiscale dell’operazione di scissione.

Si costituì l’Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.

La Ctp accolse parzialmente il ricorso.

La società propose appello, che fu respinto dalla Ctr, confermando le argomentazioni del giudice di primo grado.

La Cosmint s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, formulando sette motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso e proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

La società ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo motivo, parte ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che l’atto d’accertamento non fosse motivato e che il p.v.c. non fosse allegato a quest’ultimo.

Il motivo è infondato, in quanto il p.v.c. fu notificato al legale rappresentante della società ed è stato richiamato nell’avviso impugnato.

Con il secondo motivo, è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, commi 4 e 5, nonchè vizio di motivazione, in ordine al fatto che l’avviso non fu preceduto dalla richiesta di chiarimenti al contribuente.

Il motivo è inammissibile, poichè la ricorrente non ha indicato i motivi della suddetta richiesta; esso è, pertanto, generico e non decisivo.

Peraltro, la Ctr ha tenuto conto delle giustificazioni addotte dalla società.

Con il terzo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nonchè vizio di motivazione, in ordine alla decisione d’inammissibilità del motivo d’appello afferente al fatto che l’Agenzia non aveva provato la sussistenza dei tre requisiti previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37bis, nonchè all’obbligo di motivazione alle risposte di un questionario.

Il motivo è inammissibile, in quanto difetta del requisito di autosufficienza, non essendo (riprodotto il motivo d’appello in questione, per cui è preclusa ogni valutazione al riguardo.

Il quarto motivo riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio motivazionale, in ordine alla medesima questione di cui al precedente motivo.

Tale motivo è parimenti inammissibile, non avendo la parte ricorrente riportato il contenuto del motivo d’appello in ordine alla decisione d’inammissibilità della domanda relativa al suddetto art. 37bis.

Giova altresì osservare che la motivazione della sentenza impugnata non merita censura, avendo illustrato tutti i motivi posti a fondamento dell’accertamento induttivo, diretti a chiarire che le addotte ragioni economiche della scissione non sussistevano e sono state contraddette dalla comprovata mancanza dì trattative o accordi con terzi e dai successivi atti gestionali in elusione dell’art. 88, comma 5 Tuir.

Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione del suddetto art. 37bis, nonchè vizio di motivazione in ordine al carattere elusivo dell’operazione di scissione.

Il motivo è infondato, in quanto la Ctr ha esaminato e valutato le ragioni economiche addotte dalla società contribuente, esponendo con chiarezza le ragioni del carattere elusivo della scissione, per quanto sopra evidenziato.

Con il sesto motivo, è stata lamentata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo inerente alla parte della pronuncia con cui la Ctr ha affermato che il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’uso distorto di strumenti giuridici.

Il motivo è inammissibile, tendendo ad un mero riesame dei fatti di causa, avendo la parte ricorrente riproposto le argomentazioni già esposte nei gradi di merito, senza alcuna pertinente censura all’iter logico della decisione.

L’ultimo motivo, parimenti riguardante il vizio di motivazione – relativo all’omesso esame di vari pareri di un comitato consultivo – è inammissibile perchè irrilevante, non essendo stato chiesto l’intervento del comitato.

Il ricorso incidentale è fondato.

Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate ha denunziato la violazione e falsa applicazione del suddetto D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 37 bis, art. 1, art. 3,criticando la pronuncia afferente alla mancata applicazione delle sanzioni.

L’Agenzia ha lamentato, al riguardo, che la Ctr non ha correttamente applicato le norme richiamate in quanto l’omessa dichiarazione di un componente positivo di reddito concretizza di fatto un’infedele dichiarazione, con la conseguente applicabilità delle sanzioni.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione del citato D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 37bis, art. 5 e art. 6, comma 3, non avendo il giudice d’appello ritenuto di sanzionare l’omessa fatturazione della cessione del leasing.

I due motivi – da trattare congiuntamente data la connessione tra loro – meritano accoglimento.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, secondo il quale l’Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti ivi indicati, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l’applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno l’abuso del diritto (Cass., n.25537 del 30.11.2011; SU, n. 30055 del 23.12.2008).

Pertanto, ha errato la Ctr nell’affermare che l’art. 37bis non prevede sanzioni e che non sarebbe possibile assimilare, quanto all’applicazione delle sanzioni, la violazione di specifiche norme di diritto e la conclusione di operazioni riconosciute come elusive, in quanto non ha colto la ratio dell’accertamento di operazioni elusive, dirette a sottrarre imponibile alla tassazione e, perciò, suscettibili di sanzioni per il minor reddito dichiarato.

Ne consegue che l’art. 37bis è stato richiamato erroneamente, poichè tale norma definisce le operazioni elusive, ma richiama implicitamente le norme generali in tema di applicazione di sanzioni.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

 

La Corte rigetta il primo e quinto motivo del ricorso principale, e dichiara inammissibili gli altri.

Accoglie i due motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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