Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20030 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20030 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12455-2017 proposto da:
SOCIETA’ “CONSORZIO M3 SERVIZI”, C.F.05931150485, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, unitamente rappresentata e difesa dagli avvocati
MAURIZIO MANNA, e GIULIANO MANNA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F.06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
ST \TO, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 211/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
27/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Con sentenza in data 21 dicembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1173/6/15 della
Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto il
ricorso del Consorzio M3 Servizi contro gli avvisi di accertamento
IVA 2009/2012. La CTR osservava in particolare che il gravame
agenziale era fondato su “presunzioni a cascata” che riteneva
legittimanti gli atti impositivi impugnati.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo ed il secondo motivo —ex art. 360, primo comma,
nn. 4-3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza
impugnata per vizio motivazionale assoluto, in violazione degli artt. 36,
61, d.lgs. 546/1992, 132, cod. proc. civ., 118, disp. atto cod. proc. civ.,
24, 11, Cost, 112, cod. proc. civ.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate.
Va ribadito che:
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta
da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non
Ric. 2017 n. 12455 sez. MT – ud. 05-07-2018
-2-

MANZON e disposta la motivazione semplificata.

renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.

–«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella

mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella

“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di
“motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente
al di sotto del “minimo costituzionale”.
La CTR toscana infatti ha così motivato la propria decisione:

Ric. 2017 n. 12455 sez. MT – ud. 05-07-2018
-3-

22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01);

«Il gravame deve essere rigettato in quanto il processo tributario si
fonda per unanime giurisprudenza della Corte sul “più probabile che
non”; ed in simile situazione ben è legittimo il ricorso alle “presunzioni
a cascata”, pur consigliando le incertezze del metodo la
compensazione delle spese».

assertive, al più rappresentative del convincimento del giudice
tributario di appello, ma non estrinsecano il percorso argomentativo
che lo induce a tale convincimento e pertanto nel loro —limitato- ordito
realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come
denunciato nella censura de qua.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al
secondo motivo, assorbito il terzo, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il
terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 5 luglio 2018

Tali considerazioni/affermazioni sono all’evidenza apodittiche,

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