Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20030 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11839/10, proposto da:

SVILUPPO COMMERCIALE s.p.a (quale incorporante la COMMERCIALE ARREDO

s.r.l.), in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in

Roma, alla via A. Farnese n. 7, presso gli avv.ti Claudio Berliri e

Alessandro Cogliati Dezza, dai quali è rappres. e difesa, con

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/29/10 della CTR del Veneto, depositata in

data 2/2/2010;

udita la relazione del consigliere,. dott. Rosario Caiazzo svolta

nella pubblica udienza del 3 maggio 2017;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. C. Berlilli;

udito il difensore della parte controricorrente, avv.to Garofoli;

sentito il Pubblico Ministero, dott. Fuzio Riccardo, il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La “Commerciale Arredo” s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Treviso, un avviso d’accertamento con cui furono recuperati a tassazione componenti negativi di reddito, ai fini irpeg, iva e irap, per l’anno 2003, per mancanza del requisito dell’inerenza.

La Ctp accolse il ricorso, ritenendo l’inerenza dei costi, oggetto dei rilievi dell’ufficio.

L’Agenzia propose appello, accolto parzialmente, limitatamente alla ripresa dei costi inerenti all’affitto d’azienda.

La società ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso e proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi.

La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è inammissibile.

Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 2555 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Ctr ritenuto che il contratto del 22.12.98 non configurasse un affitto d’azienda, perchè i beni da esso contemplati non costituivano un complesso di beni autonomamente organizzato per l’esercizio dell’impresa, adducendo che il contratto di affitto avrebbe dovuto essere qualificato come contratto funzionalmente connesso a quello di locazione dell’immobile (ove era svolta l’attività commerciale) anche se stipulato successivamente.

Con il secondo motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5 e art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360,1°c., n.3, c.p.c., per aver la Ctr escluso l’inerenza dei suddetti costi, esponendo che essa sarebbe stata, invece, dimostrata dal fatto che il canone d’affitto aziendale era stato determinato in percentuale del fatturato della “Commerciale Arredo” s.r.l. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato ancora la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, predetto art. 75 e art. 127 censurando la sentenza della Ctr, secondo cui sia la locazione immobiliare che l’affitto aziendale costituivano contratti predeterminati e finalizzati a diminuire il reddito della “Commerciale Arredo”, spostandolo in capo alla SIM s.p.a..

Al riguardo, la ricorrente ha esposto che nel 2003, nè la stessa società, nè la SIM s.p.a., avevano realizzato alcun risparmio d’imposta.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi, in quanto la decisione contestata riguarda l’esclusione dell’inerenza dei costi consistiti nei canoni dell’affitto, argomentando dalla simulazione del relativo contratto, mentre la censura della sentenza impugnata afferisce alla violazione della norma che definisce la nozione d’azienda.

Il motivo non è dunque pertinente, in quanto la ricorrente ha inteso criticare l’interpretazione fornita dalla Ctr in ordine al contenuto dei contratti di locazione e di affitto aziendale, deducendo però la violazione della norma che definisce il contenuto dell’azienda.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi.

La ricorrente ha ancora lamentato la violazione del suddetto art. 75, in ordine all’inerenza dei costi sostenuti per i canoni d’affitto, adducendo la regolarità dei rapporti con la società affittante, in quanto società del tutto distinta, e ritenendo che la stretta correlazione tra tali costi e i ricavi della società affittuaria fosse espressione della stessa inerenza dei costi.

Il motivo è stato formulato in modo non congruente con l’oggetto della decisione impugnata, considerato che, come esposto, la Ctr ha escluso l’inerenza dei costi in questione, ritenendo la simulazione dell’affitto, finalizzato, unitamente alla locazione, a far diminuire il reddito della ricorrente, spostandolo a favore della SIM s.p.a..

Ne consegue che non viene in rilievo l’art. 75 richiamato, che è la norma definitoria del concetto d’inerenza dei costi.

Dato il carattere preliminare dei suddetti motivi, la relativa inammissibilità comporta l’assorbimento del terzo.

Il ricorso incidentale è del pari inammissibile.

Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’art. 75, comma 5 predetto, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittimo che i costi delle provvigioni di vendita fossero applicati con la percentuale eccedente il 7%, pari al 12%.

In particolare, l’agenzia ha contestato tale decisione, adducendo una sostanziale antieconomicità dei costi in questione e ritenendo che il contribuente avrebbe dovuto provare di aver applicato una percentuale “normale”.

Il motivo è inammissibile, in quanto non congruente con la decisione impugnata.

Invero, parte ricorrente non ha contestato l’inerenza dei costi delle provvigioni di vendita, ovvero non ha posto in discussione l’effettività delle spese e la rispondenza degli importi alla fatture emesse, bensì ha lamentato l’antieconomicità di tali costi, nella maggiore percentuale del 12%, rispetto a quella del 7%, considerata giusta.

Ora, l’ufficio non ha allegato che l’applicazione della maggior percentuale fosse stata finalizzata ad occultare un maggior reddito o un maggiore volume d’affari, sicchè non è configurabile la dedotta palese antieconomicità, quale indice di fittizietà dell’operazione.

Nè induce a diverso convincimento il riferimento al fatto che la percentuale del 12% fosse stata applicata solo a tre società su sette operanti come venditrici utilizzanti il marchio SME, oppure che la percentuale fosse riconosciuta “a posteriori” o che le società beneficiarie fossero in perdita, in quanto tali rilievi sono incoerenti rispetto alla censura formulata, che muove dal presupposto della mancata contestazione relativa all’importo delle spese sostenute e all’effettiva inerenza delle stesse.

Con il secondo motivo, l’Agenzia ha lamentato il vizio di motivazione su punti di fatto decisivi, in ordine alla valida giustificazione economica della suddetta maggiore percentuale dei costi sostenuti rispetto a quella invece riconosciuta alle tre suddette società.

Il motivo è parimenti inammissibile, tendendo al mero riesame del merito della causa, riguardo alla percentuale dei costi indicati, involgendo valutazioni discrezionali precluse al giudice di legittimità.

Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri.

Dichiara inammissibili i motivi del ricorso incidentale. Compensa le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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