Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2003 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2003 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 8378-2013 proposto da:
GIULIO BELLINI procuratore di SALDI ANTONIO
SLDNTN61T10C606E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARCHIMEDE 138, presso il proprio studio;
– ricorrente contro
CONDOMINIO COLUMBUS SPORTING CLUB;
– intimato avverso la sentenza n. 18492/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 19.9.2012, depositata il 26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere RelatoreDott. GIUSEPPA CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.

Data pubblicazione: 29/01/2014

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. La Corte di Cassazione, con Sentenza 26 ottobre 2012, n. 18492, rigettò il ricorso proposto da Condominio Columbus Sporting Club e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del 2. Antonio Saldi propone ricorso per correzione di errore materiale avverso la suddetta decisione. L'intimato non svolge difese. E' applicabile ratione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Promsta di decisione Si lamenta la mancata pronuncia in ordine alla distrazione delle spese in favore del difensore, Avv. Giulio Bellini. Secondo la giurisprudenza consolidata (a partire da Cass. Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037), la censura è esperibile con il rimedio del procedimento di correzione degli errori materiali. Pertanto, la Sentenza 26 ottobre 2012, n. 18492 della Corte di Cassazione, va corretta nel senso che, dopo le parole <> va aggiunto: < > ;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
3

controricorrente Antonio Saldi.

accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza 26 ottobre
2012, n. 18492 della Corte di Cassazione, sia corretto nel senso che,
dopo le parole <> sia aggiunto: <>.

– 3, il 4 dicembre 2013.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile

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