Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2003 del 26/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2003 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso 19429-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
VIA MIMOSA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
20:17
3234
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato SANDRO
LATTANZI, che lo rappresenta e difende;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
Data pubblicazione: 26/01/2018
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
APRILE.
N. 19429/2012 Reg.Gen.
La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
del 12 dicembre 2017,
udita la relazione del consigliere Stefano Aprile,
rilevato che:
AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi,
per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Milano, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
l’atto impositivo costituito da avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per
imposta di registro 2007;
Resiste VIA MIMOSA SRL con controricorso;
considerato che:
il primo motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo della mancanza
e dell’insufficienza motivazionale – per aver il giudice di secondo grado qualificato
il negozio giuridico alla stregua di una permuta, senza sviluppare alcun
argomento in fatto o in diritto;
il motivo è fondato poiché l’affermazione della sentenza gravata è
meramente assertiva e totalmente slegata da qualunque considerazione in fatto
o in diritto, senza che si sia in alcun modo indagata, a norma dell’articolo 20
d.P.R. n. 131 del 1986, la reale natura dell’atto con particolare riferimento agli
effetti prodotti da esso;
il quarto motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione
di legge (artt. 19, comma 1, 69, d.P.R. n. 131 del 1986) – per non avere il
giudice di secondo grado ritenuto autonoma sanzione, eventualmente
suscettibile di riduzione nel quantitativo, quella inflitta per la tardiva
registrazione della veramente della condizione;
il motivo è fondato perché il giudice di secondo grado ha errato
nell’applicazione della legge ritenendo assorbito dal profilo attinente l’entità delle
imposte di registro da versare, la diversa questione relativa alla tardiva
registrazione dell’atto di avveramento della condizione, fatto giuridico
autonomamente sottoposto a registrato e sanzionato;
l’accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso implica
l’assorbimento dei restanti;
non si provvede sulle spese, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una
nuova regolazione delle spese giudiziali in relazione all’esito finale della
controversia;
2
Milano, ha rigettato l’appello proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, annullando
N. 19429/2012 Reg.Gen.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso e cassa la sentenza
con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
dicembre 2017.
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