Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2003 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 2003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14869-2014 proposto da:

S.M.B. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO MARTELLI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

S.I.C.E.T. CISL C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CARAPELLE, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

L.T.;

– intimato –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, SCIPLINO ESTER ADA, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1442/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/01/2014 R.G.N. 129/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1442/2013, depositata il 28 gennaio 2014, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame di S.M.B. avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che, nel giudizio proposto nei confronti del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET), nonchè nei confronti di L.T. e dell’INPS, ne aveva respinto le domande dì condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti all’accertamento – con la sentenza n. 7664/1996 in data 10/12/1996, passata in giudicato – della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso, dall'(OMISSIS), con il predetto Sindacato, in persona del suo Segretario Provinciale L.T., nonchè di costituzione di rendita vitalizia.

La Corte affermava di condividere le considerazioni del primo giudice circa l’inidoneità della lettera in data 24/10/2006 a costituire in mora il debitore, posto che nella stessa non era stato individuato nè l’inquadramento contrattuale spettante alla lavoratrice, nè il CCNL di riferimento, e cioè gli elementi essenziali ai fini della determinazione di quanto dovutole; riteneva, quindi, la fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., sollevata dalla difesa di SICET e del L., precisando come la relativa questione non fosse stata affrontata dal giudice di primo grado, stante il ritenuto assorbente rilievo in ordine alla inidoneità della lettera richiamata a interrompere il corso della prescrizione.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S. con tre motivi; SICET CISL ha resistito con controricorso.

Risulta depositata procura speciale dell’INPS ai propri difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente censura la sentenza impugnata: 1) con il primo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 334 e 436 c.p.c. e contraddittorietà, per avere nuovamente esaminato, ritenendola fondata, l’eccezione di prescrizione quinquennale nonostante che essa, già respinta (almeno implicitamente) dal giudice di primo grado, fosse stata riproposta con la memoria di costituzione in appello e non – come sarebbe stato necessario – nelle forme del gravame incidentale; 2) con il secondo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e contraddittorietà, per avere escluso l’applicabilità nel caso di specie della prescrizione decennale derivante dal giudicato, pur a fronte di sentenza di primo grado integrante una pronuncia di condanna generica; 3) con il terzo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., la ricorrente censura infine la sentenza impugnata per avere la Corte, come già il primo giudice, considerato la lettera in data 24/10/2006 inidonea ad interrompere il corso della prescrizione.

Il ricorso deve essere respinto.

Si deve preliminarmente osservare, quanto al primo e al secondo motivo, come essi, laddove contengono – oltre alla deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto – anche il riferimento alla “contraddittorietà” (della motivazione), diano ingresso ad una censura non (più) ammissibile, in quanto estranea, in presenza di una sentenza di secondo grado depositata in epoca successiva all’entrata in vigore della novella, allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale” di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla riformulazione introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e come definito nei suoi perimetri applicativi dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014).

Per il resto, i motivi in esame sono infondati e devono essere respinti.

Si richiama, infatti, per ciò che attiene al primo motivo, il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale “la parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a riproporre con appello incidentale – difettando il presupposto della soccombenza – le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l’onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, di cui all’art. 346 c.p.c., manifestando in maniera chiara e precisa la volontà di riproporle” (Cass. n. 8854/2007; conforme Cass. n. 12260/2009).

Si rileva, poi, per ciò che attiene alla censura di cui al secondo motivo, che la sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere “di condanna”, così come esplicitamente prescritto dall’art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale (di carattere definitivo) che imponga, a chi vi è obbligato, l’esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto fatto valere; con la conseguenza che devono ritenersi escluse, dall’ambito di applicabilità della norma, le sentenze di mero accertamento (cfr. Cass. n. 5121/1990), sentenze che come, nella specie, la n. 7664/1996 del Tribunale di Torino – si limitano ad attestare l’esistenza di un rapporto obbligatorio e che, in quanto tali, non attingono quella speciale dimensione di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, in forza della quale vengono meno le esigenze che avevano originariamente giustificato la previsione di termini prescrizionali brevi.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportando il testo della lettera di costituzione in mora, la cui valutazione da parte della Corte di appello è oggetto specifico di censura, nè comunque indicando il luogo in cui tale lettera è stata depositata nei gradi di merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nei confronti di SICET CISL, come in dispositivo.

Nulla invece, a tale titolo, nei confronti dell’INPS, non essendosi l’Istituto costituito, nè essendo comparso in udienza. Parimenti nulla nei confronti del L., rimasto intimato.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti di SICET CISL, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a noma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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