Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20029 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28571-2016 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA

SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5440/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. M.S. ricorre, con tre motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio in data 23 settembre 2016, n. 5440, con la quale è stato dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto da esso ricorrente a motivo dell’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo recapitatogli da Equitalia Servizi di Riscossione spa, la presupposta cartella n. (OMISSIS) era stata ritualmente notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (il primo agosto 2009, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno firmata dalla moglie del ricorrente), è stato pertanto accolto l’appello incidentale proposto da Equitalia contro la sentenza di primo grado (la quale, nella contumacia di Equitalia, aveva ritenuto la notifica indimostrata) ed è stato corrispondentemente respinto l’appello proposto da esso ricorrente contro il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese in misura asseritamente inferiore a quella prevista dal D.M. n. 55 del 2014;

2. Equitalia Servizi di Riscossione non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 2697 c.c.per avere la commissione trascurato che non era stata dimostrata la notifica di un atto avente lo specifico contenuto (importo e causale) “riportato nel dettaglio degli addebiti del preavviso di fermo”;

2. il motivo è inammissibile perchè non ha corrispondenza con il contenuto della sentenza impugnata. La commissione tributaria regionale ha affermato che il contribuente aveva, fino dall’inizio della controversia, contestato di aver ricevuto la notifica della cartella n. (OMISSIS), dallo stesso indicata come (la cartella posta) a base del preavviso (v. “svolgimento del processo” e 2^ e 3^ capoverso dei “motivi della decisione”, p. 1, sentenza impugnata) ed ha dichiarato essere stata fornita da Equitalia la prova dell’avvenuta notifica di quella cartella. Il contribuente deduce non essere stata fornita la prova della notifica di una cartella con contenuto coincidente con quello riportato nel “dettaglio degli addebiti del preavviso di fermo”. Con ciò – essendo incontestata l’affermazione per cui la cartella (OMISSIS) è a base del preavviso – il contribuente prospetta un tema diverso da quello preso in esame dalla commissione, che, sostanzialmente, si risolve nella contestazione della legittimità del preavviso per difformità rispetto alla cartella n. (OMISSIS);

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., per avere la commissione ritenuto rituale le notifica della cartella (OMISSIS) malgrado che, essendo stata prodotta in giudizio la relata ma non la cartella, fosse indiscutibile che la relata, contrariamente a quanto previsto dall’art. 148 c.p.c., non era stata apposta in calce all’originale dell’atto e che quindi la notifica fosse affetta da nullità assoluta e non sanabile ex art. 156 c.p.c.;

4. il motivo è infondato. La commissione ha evidenziato che la notifica della cartella è avvenuta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Vale pertanto il principio per cui “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 19270 del 19/07/2018; Cass. n. 16949 del 24/07/2014);

5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la commissione tributaria respinto l’appello proposto da essa ricorrente contro il capo della sentenza di primo grado relativo alle liquidazione delle spese del giudizio;

6. il motivo è infondato in quanto la commissione, accolto l’appello incidentale proposto da Equitalia e riformata nel merito la decisione di primo grado, ha, in lineare applicazione dell’art. 91 c.p.c., respinto l’appello del contribuente riguardo alla liquidazione delle spese;

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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