Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20029 del 11/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7970/10, proposto da:

AQUA POLYMERS s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. In Roma, alla via di San Giacomo n.22, presso l’avv.to

Alessandra Flauti, dai quali è rappres. e difesa, unitamente

all’avv. Andrea Gorgoni, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/34/09 della CTR della Lombardia, depositata

in data 14/5/2009;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo svolto

all’udienza pubblica del 3 maggio 2017;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Gorgoni;

udito il difensore della parte controricorrente, avv.to P. Garofoli;

sentito il Pubblico Ministero, dott. Fuzio Riccardo, il quale ha

concluso per l’accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Aqua Polymers s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Pavia, un avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2004, con cui fu recuperata a tassazione l’iva, oltre le sanzioni, deducendo vari motivi, quali: la nullità dell’avviso e della sua notifica per violazione dell’art. 148 c.p.c., comma 1, e per mancata allegazione del processo verbale all’atto ricevuto, nonchè per carenza di motivazione; l’infondatezza dell’accertamento nella parte in cui escluse la deducibilità di vari costi.

La Ctp accolse il ricorso, annullando l’avviso impugnato a causa della mancata allegazione degli atti, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

L’ufficio propose appello; la Ctr accolse l’impugnazione, riformando la sentenza appellata, compensando le spese di lite.

La società ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate, con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunziato la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ovvero per motivazione apparente, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Al riguardo, la parte ricorrente ha lamentato che la Ctr non aveva esaminato il merito di ciascuna questione, oggetto dei rilievi contenuti nell’avviso impugnato; è stato formulato il quesito ex art. 366-bis c.p.c.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo, cioè la sussistenza di un valido contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la stessa società e un soggetto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). E’ stato formulato il quesito di diritto.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 62, comma 1 e art. 82, comma 1 in combinato disposto con gli artt. 1321 e 1325 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Ctr ritenuto non dimostrata la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa da parte della società, bensì lo svolgimento di una prestazione d’opera professionale soggetta ad iva.

La Corte ritiene fondato il secondo motivo, avente carattere assorbente.

Invero, la Ctr ha affermato che la società non aveva esibito alcun contratto scritto “idoneo a supportare le sue affermazioni contenute nella memoria..e nel ricorso”.

Ora, tale argomentazione è tanto lacunosa da configurare un’omessa pronuncia, perchè non è dato comprendere i motivi che hanno condotto il giudice d’appello a ritenere l’inidoneità del contratto prodotto dalla società a dimostrare che il relativo contenuto riguardasse un rapporto di lavoro autonomo, piuttosto che un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata.

In particolare, dalla sentenza si evince che la contribuente aveva esibito documentazione contrattuale, che l’Agenzia contestò, rilevando che il relativo contenuto rappresentasse una forma di rapporto di lavoro autonomo, come tale non soggetto ad iva.

Ne consegue che la Ctr ha omesso di motivare in ordine alla questione del contenuto contrattuale in esame. L’accoglimento del secondo motivo ha carattere logicamente assorbente rispetto agli altri due motivi (afferenti all’omessa pronuncia e alla forma e ai requisiti del contratto di collaborazione continuativa e coordinata).

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA