Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20028 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25160-2016 proposto da:

TUBETTIFICIO INDUSTRIALE PRATESE SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE AGOSTA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO PINI;

– ricorrente –

contro

CIS SPA, CIS SRL, EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

e contro

COMUNE DI MONTALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO

TAJANI, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LEONE DE RENZIS

SONNINO, LAURA CASTALDI;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 635/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 5 aprile 2016, n. 635, in causa avente ad oggetto la legittimità delle fatture e delle cartelle di pagamento relative alla tariffa di igiene ambientale pretesa dal Comune di Montale nei confronti della spa Tubettificio Industriale Pratese per gli anni dal 2005 al 2011, nulla dicendo in merito alla eccezione di difetto di motivazione delle fatture e delle cartelle sollevata nel ricorso originario e riproposta dalla società nell’appello incidentale contro la decisione di primo grado, confermava questa decisione per la parte affermativa della debenza della tariffa relativamente agli spazi specificamente destinati ad immagazzinamento di materie prime e di prodotti finiti, parte di un complesso industriale comprensivo di aree di produzione nelle quali avevano origine rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani;

2. la società ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di due motivi con i quali rispettivamente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la commissione regionale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195,per avere la commissione ritenuto le aree destinate a magazzino incluse tra le superfici tassabili;

3. il Comune di Montale ha depositato controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.;

4. le società CIS – concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti per detto Comune – ed Equitalia Centro – emittente delle cartelle – non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi per primo in quanto logicamente preordinato all’altro (se la tariffa non fosse dovuta per le aree in questione, sarebbe irrilevante che le fatture e le cartelle fossero motivate o immotivate) è inammissibile perchè non ha riferimento a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale. La commissione ha affermato che “le aree di produzione di rifiuti non sono tassabili mentre lo sono i locali destinati a mero immagazzinamento di materie prime e prodotti finiti”. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. e), stabilisce che è di competenza dello Stato “la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico”. La disposizione detta una regola di massima (“di norma”) specificamente destinata a “la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”. La commissione tributaria regionale della Toscana non ha mai fatto riferimento all’art. 195 cit. Nè avrebbe potuto farlo essendo applicabile alla fattispecie non quell’articolo ma il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3 (laddove si stabilisce che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”). Merita aggiungere che la contribuente non afferma che sulle superfici di che trattasi – potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani – non sono prodotti rifiuti urbani o sono prodotti rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, ma fa unicamente questione della non eclusione di dette superfici, per la loro destinazione a magazzino, dalle superfici tassabili. Vale pertanto il principio, affermato da questa Corte in riferimento alla tassa di smaltimento dei rifiuti e valido, per identità di ratio anche per la tariffa di igiene ambientale, secondo il quale “sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità posta dall’art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1993” (così Cass. n. 25573 del 04/12/2009; v. altresì sentenza n. 19720 del 17/09/2010: “In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all’imposta, ai sensi del D.Lgs. 16 novembre 1993, n. 507, art. 62, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita”);

2. il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la commissione tributaria regionale, pur dopo aver dato atto della riproposizione in appello, da parte della contribuente, dell’eccezione di mancanza di motivazione degli atti impugnati (le fatture e le cartelle di pagamento), non vi ha dato risposta così contravvenendo al disposto dell’art. 112 c.p.c.;

3. il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

4. la commissione dovrà anche decidere delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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