Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20028 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21377-2013 proposto da:
S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che
lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3629/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo S. citò in giudizio il D. e la soc. Reale Mutua per essere risarcito dei danni alla persona subiti, quale trasportato, in occasione di un sinistro stradale. Il Tribunale di Roma accolse la domanda con sentenza che fu gravata d’appello dallo S. (che lamentava l’esiguità del risarcimento riconosciuto) e dall’avv. T. (che lamentava la mancata distrazione delle spese in suo favore).
Propose appello incidentale la compagnia, sostenendo che non era stato provato il nesso eziologico tra sinistro e lesioni lamentate dallo S.. La CDA di Roma ha respinto l’appello principale dello S. ed ha accolto quello incidentale della compagnia, respingendo la domanda del primo sulla base delle seguenti argomentazioni: nel modello CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non era stata fatta menzione di persone ferite; lo S. s’era recato al pronto soccorso ospedaliero quattro giorni dopo il sinistro; la compagnia aveva avuto notizia dell’esistenza di un trasportato leso solo alcuni mesi dopo aver corrisposto una modesta somma risarcitoria al proprietario della vettura che il D. aveva riferito d’aver tamponato; le lesioni accertate dal CITI potevano essere state procurate diversamente.
Propone ricorso per cassazione lo S. attraverso due motivi. Non si difendono gli intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
In primo luogo, occorre osservare che il ricorso risulta redatto secondo la tecnica del cd. assemblaggio, la quale è stata stigmatizzata dalle SU di questa Corte (sent. n. 5698/12) sul presupposto che, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
In secondo luogo, occorre osservare che entrambi i motivi, benchè formalmente intestati alla violazione di legge, trattano in maniera generica e non autosufficiente di questioni, di merito, della valutazione delle prove e di circostanze interpretative che esulano dal controllo di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016